PRATO. Sono oramai diverse settimane che alcuni Deputati e Senatori della Repubblica hanno presentato l’ennesimo esposto alla magistratura sulla questione aeroportuale di Firenze.
Questa volta si tratterebbe di un probabile “reato paesaggistico” sulla Variante Pit adottata dal Consiglio Regionale della Toscana con la delibera 61/2014, reato che ove riscontrato ha rilevanza penale come previsto dell’Art. 181 del Dlgs 42/2004 (agg. 2011), con il conforto della “Cass. Pen., Sez. III, 25 settembre 2009, n. 37610.
Di seguito sono elencati alcuni dispositivi di legge secondo il loro “ordine di efficacia legislativa” in una “tassonomίa” da non mutare per non mutarne il senso, e quindi l’effetto:
- Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 9
- Legge 8 luglio 1986, n. 349 It. Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale
- Legge 18 maggio 1989, n. 183 It, Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. Art. 1. “Si intende per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali”
- 25 giugno 1998 (Aarhus, Dk). Convenzione internazionale sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale Ratificata con Legge 16 marzo 2001, n. 108 It
- Convenzione europea del paesaggio. Firenze, 20 ottobre 2000 Ce
- Direttiva 2001/42/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (27 giugno 2001)
- Legge 25 gennaio 2006, n.29 It. Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (cd “Legge comunitaria 2005”)
- Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42 It. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Testo vigente aggiornato a ottobre 2011. Nel caso dell’aeroporto di Firenze, le forme di piano paesaggistico ammesse dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sono due:
i). Piano Paesaggistico quale strumento a sé stante, oppure ii). Piano Territoriale che, per avere efficacia anche paesaggistica, deve in maniera esplicita connotarsi come Pit, però “con specifica considerazione dei valori paesaggistici” ai sensi dell’Art. 135 ‘c. 1’del Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42 (articolo che occorre avere ben presente nella sua totalità per comprendrne a fondo le peculiarità ordinative specifiche). La Regione Toscana ha scelto a suo tempo, come altre regioni italiane, di sviluppare il proprio Piano Paesaggistico come integrazione al già vigente Piano di Indirizzo Territoriale (Pit) mantenendo – anzi evidenziando – la necessaria “considerazione dei valori paesaggistici dell’insieme” avviando nel 2007 un procedimento a ciò dedicato. Tuttavia, “la specificità della considerazione dei valori paesaggistici contenuti nel Pit” conserva la propria posizione di sovraordine di legge su “specificità programmatorie di altri settori”, come quelli relativi ai “Piani Territoriali e Urbanistici (Pit)” di cui all’Art. 143, ‘c 9’del Dlgs 42/2004.
Siamo in presenza di due capitoli diversi della landscape story della piana, che hanno in comune solo la loro collocazione nel contesto della Piana Firenze Prato Pistoia che così risulterebbe a nostro avviso non regolare e che, soprattutto, renderebbe illegittima la previsione di variazione al Piano Paesaggistico quale conseguenza della approvazione della “Integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (Pit) con valenza di Piano Paesaggistico”. È evidente il conflitto anche con l’Art. 145, ‘c.3’del Dlgs 42/2004 perché così facendo s’inverte l’ordine di prevalenza fra Piano Paesaggistico (Parco agricolo della Piana strutturato nel territorio) e Integrazione al Pit (Variante urbanistica sostanziale, nuovo aeroporto) .
Atto amministrativo de quo che palesa, con tutta evidenza, infrazione all’ordine del sistema legislativo vigente, con ciò mutandone il senso e quindi l’effetto normativo. Infatti, a parte il dettato della Carta Costituzionale (Art. 9), il Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42 (m. e i. 2011) all’Art. 143, ‘c 9’prescrive – fra l’altro ‒ che: «A far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici» con ciò sovraordinando la nozione di “Piano Paesaggistico a qualunque altra nozione di Piano Territoriale qualora (come nel nostro caso) non paesaggistico”.
Si forma quindi un caso – a giudizio concorde degli specialisti di Scienze Territoriali molto grave – di probabile “reato paesaggistico” fondato su tre punti:
- i) Il primo, è l’approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (Pit) del 24/07/2007 con Delib. n. 72 e pubblicata sul Burt n. 42 del 17 ottobre 2007;
- ii) Il secondo, è l’approvazione dell’Integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale (Pit) per la definizione del Parco Agricolo della Piana e per la qualificazionedell’aeroporto di Firenze del 16/07/2014 con Delib. n. 61 e pubblicata sul Burt n. 33 del 20/08/2014, cui deve aggiungersi iii) Il terzo, è il dettato portato dagli Artt. 135 ‘c 1’e Art. 143, ‘c 9’del Dlgs 42/2004 (2011).
Probabile “reato paesaggistico” fondato dall’erroneo sovraordine della Variante al Pit che concerne la “qualificazione dell’aeroporto di Firenze” rispetto alla tuttavia copresente “definizione del Parco Agricolo della Piana” che, in realtà, consiste nella sua abolizione (o quanto meno modifica sostanziale) per consentire l’attuazione della Variante Urbanistica al Pit (Nuova pista aeroportuale).
Sarà compito degli Organi del Tribunale competente valutare.
Da queste valutazioni strettamente di legge, alcuni Deputati e Senatori della Repubblica hanno tratto il convincimento che debba essere ristabilito – nell’unico interesse dell’ambiente della Piana e dei diritti dei cittadini che vi abitano e lavorano – un corretto rapporto fra Governo locale e Territorio in osservanza delle Direttive Ce, delle leggi nazionali e di quelle regionali. L’Ordine Giudiziario è l’Arbitro super partes che può ripristinare il “diritto dei cittadini a partecipare alle scelte che riguardano il loro Territorio” nel rispetto e in ottemperanza dell’Art. 118, IV comma, della Carta Costituzionale Italiana vigente.
Infatti, per chi “soffre di visioni” circa il “milione di cittadini” favorevoli all’opera, rammentiamo che gli stessi “non” sono mai stati interpellati anzi, almeno ad una parte di essi, è stato loro negato dalla Regione il Processo Partecipativo previsto nella Variante Pit. Da tutto ciò, discende il doveroso “Esposto alle Procure della Repubblica”.
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Coordinamento Comitati
per la Salute della Piana di Prato e Pistoia