PISTOIA. Il Consiglio di Stato ha integralmente accolto (con la decisione 3475/2016) il ricorso in appello promosso dal Comune di Pistoia, difeso innanzi i giudici di Palazzo Spada dall’avvocato Vittorio Chierroni, contro la sentenza n. 1285/2015 del Tar per la Toscana che dichiarava nulla la deliberazione 177 del 2014, con la quale la Giunta comunale aveva respinto il piano di recupero presentato dalla Napoletana Parcheggi s.p.a..
Il Consiglio di Stato, in particolare, ha riconosciuto legittimo l’operato del Comune di Pistoia, che, dopo la sentenza del Tar 1467/2014, ha svolto nuova istruttoria mediante convocazione di una nuova conferenza dei servizi ed ha concluso per la non approvazione del Piano di recupero; il Consiglio di Stato, inoltre, ha chiarito che «restava impregiudicato il potere di negare l’approvazione del Piano di recupero per ragioni diverse da quelle “inconferenti” e “illegittime” che erano state poste a base della deliberazione 2 del 2014».
Il Consiglio di Stato ha ritenuto di fatto che le motivazioni dell’amministrazione comunale per il diniego del piano, sia sotto il profilo della sua non conformità urbanistica, sia sotto il profilo della eccessiva onerosità, non fossero coperte dal giudicato che, dunque, potessero legittimamente sostenere un nuovo pronunciamento del Comune di Pistoia.
L’interesse pubblico è stato – da sempre – il solo obiettivo che l’amministrazione, in questa, come in ogni altra vicenda, ha inteso perseguire, con determinazione e convinzione.
“Si tratta di una pronuncia che accogliamo con soddisfazione e che pienamente conferma la bontà e la fondatezza delle nostre ragioni – dichiara il sindaco Samuele Bertinelli – le buone ragioni dell’amministrazione si radicano esclusivamente nel perseguimento dell’interesse pubblico e dunque, con serenità, continueremo a difenderle in ogni sede, convinti – come siamo – che l’area debba e possa, d’intesa con la proprietà, essere preservata da irreversibili trasformazioni e resa disponibile alla cittadinanza”.
Qualora i privati dovessero perseverare nel contenzioso, il Comune di Pistoia continuerà a difendere quelle che crede essere le sue buone ragioni; ragioni che trovano le loro uniche radici nell’interesse della comunità, e dunque nella volontà di preservare un’area a verde nel cuore della città medioevale che, d’intesa con la Diocesi, potrebbe essere – anche in tempi ragionevolmente brevi – resa disponibile per la pubblica fruizione all’intera cittadinanza.
Sintesi del pregresso contenzioso. Dopo la richiesta di esame del piano di recupero del 20 ottobre 2010, il cui iter non era stato concluso nel precedente mandato amministrativo, la Napoletana Parcheggi s.p.a., il 4 dicembre 2012, proponeva ricorso al Tar per la Toscana contro il Comune di Pistoia per l’accertamento del silenzio-inadempimento. Il Tar, evidenziando l’incompletezza dell’istruttoria per la mancata comunicazione del parere del Genio civile, respingeva il ricorso con sentenza del 6 novembre 2013 e disponeva che l’amministrazione comunale si esprimesse in via definitiva sull’adozione del Piano entro 90 giorni dalla conclusione dell’istruttoria ovvero dalla data di ricevimento del parere positivo condizionato da parte dell’ufficio del Genio Civile.
La Giunta comunale, in attuazione della decisione del collegio fiorentino, decideva con la deliberazione della giunta comunale n. 2 del 16 gennaio 2015 di non adottare il piano di recupero in attesa della revisione del Pums.
La Napoletana Parcheggi s.p.a. proponeva ulteriore ricorso innanzi al Tar per la Toscana per l’annullamento della deliberazione di Giunta comunale n. 2/2014, che veniva deciso con la sentenza n. 1467/2014, la quale annullava la deliberazione perché, con essa, il Comune avrebbe disposto un rinvio della decisione sul piano.
Il Comune di Pistoia decideva di non ricorrere in appello contro la sentenza del Tar per la Toscana, in quanto la giunta comunale, con la deliberazione n. 177/2014, aveva deciso di rigettare e, quindi, non adottare la proposta di piano di recupero presentata dalla parrocchia di San Bartolomeo e dall’asilo “Regina Margherita”, comproprietari dell’area, e dalla società per azioni Napoletana Parcheggi.
Contro tale decisione, la Napoletana Parcheggi s.p.a. promuoveva giudizio di ottemperanza innanzi il Tar per la Toscana affinché fosse dichiarata nulla la deliberazione della Giunta comunale, in quanto adottata in elusione del giudicato. Il ricorso dei privati veniva accolto con la sentenza 1285/2015, avverso la quale il Comune di Pistoia ha presentato l’appello, accolto, con la decisione 1 agosto 2016, 3475, del Consiglio di Stato.
Le ragioni del diniego – le ragioni che hanno indotto il Comune a non approvare il piano di recupero, in esito ad una nuova istruttoria, promossa dalla dirigente del servizio Governo del Territorio – su richiesta del sindaco – dopo la sentenza 1467/2014, sono la non conformità urbanistica della proposta e il suo contrasto con l’interesse pubblico.
Non conformità urbanistica. Il progetto risulta essere non conforme al Piano della Città Storica nel punto in cui prevede la realizzazione di 101 box-auto da vendere a privati da parte del soggetto attuatore. Infatti, il Piano della Città storica ammette per quell’area esclusivamente la localizzazione di “parcheggi pubblici”, anche interrati, mentre il progetto proposto prevedeva, oltre a 217 posti per auto e 24 per motocicli a rotazione con tariffa autodeterminata dai proponenti, che ne avrebbero riscosso l’incasso, anche la realizzazione e la vendita di 101 box auto da vendere a privati.
La valutazione tecnica ha inoltre mostrato come il piano presentato dai privati non persegua l’obiettivo, considerato prioritario dal Piano della città storica, di recupero e di valorizzazione di piazza di San Bartolomeo, ma si concentri prevalentemente sulla realizzazione del parcheggio. Nel Piano della Città Storica, infatti, la realizzazione del parcheggio era considerata soltanto come funzionale – eventualmente – alla restituzione della piazza all’uso pedonale. La norma del Piano della Città storica, cioè, indicava la possibilità di recuperare in quell’area i posti auto allora presenti nella piazza – circa 50 – che sarebbero andati persi con la pedonalizzazione.
Tali stalli adesso non vi sono più, dal momento che l’amministrazione comunale, due anni fa, ha deciso autonomamente di riqualificare e pedonalizzare la piazza, seppur con un intervento che dovrà essere ulteriormente sviluppato, individuando un numero congruo di posti auto nelle immediate vicinanze. La proposta di piano presentato dai privati offre un progetto dettagliato del parcheggio privato, mentre non elabora nessun progetto per la piazza, ad eccezione di una planimetria e di una stima sommaria generale dei costi, pari a 863.100 euro, posti in carico al Comune di Pistoia, e attribuisce ai proponenti il solo onere di una sistemazione temporanea della piazza San Bartolomeo, per un importo pari a 70.700 euro.
Contrasto con l’interesse pubblico. “Qualora fosse il Comune a sopportare i costi di restauro della piazza, così come nel piano proposto – si legge nella delibera – e viste le ulteriori precisazioni sopra richiamate, dall’approvazione del piano si realizzerebbero solo il profitto del privato, con una manifesta, sperequata ponderazione degli interessi in danno della parte pubblica”. Nonostante gli ingenti profitti, pari a circa 1,5 milioni di euro, previsti al termine dell’investimento e derivanti dalla vendita dei box auto e dalla gestione del parcheggio, il progetto non contemplava l’assunzione delle spese necessarie al recupero e al restauro di piazza San Bartolomeo da parte del privato.
L’assetto economico del progetto risulta squilibrato in favore della parte privata, oltre che per le ragioni dette, anche per altri motivi: il piano prevedeva infatti la pedonalizzazione della piazza e avrebbe dunque dovuto prevedere anche un congruo ristoro in favore del Comune di Pistoia per i minori incassi – pari a circa 34 mila euro all’anno – dovuti all’eliminazione di 27 stalli a pagamento. A carico del soggetto attuatore erano però previsti solo 15 mila euro all’anno per i primi dieci anni.
Il fatto, inoltre, che l’amministrazione abbia già di fatto realizzato un intervento di sistemazione provvisoria della piazza, provveduto alla sua parziale pedonalizzazione e recuperato gli stalli nelle aree limitrofe, induce a ritenere non necessaria, allo stato, la realizzazione del parcheggio interrato, comprensivo di box da vendere ai privati. Inoltre, il progetto prevedeva la realizzazione di un parco diviso in due parti: una attrezzata con la realizzazione di due campi da calcetto recintata di esclusivo uso privato, gestita direttamente dalla proprietà (parrocchia di San Bartolomeo) e un’altra, privata ad uso pubblico, attrezzata sia con percorsi necessari all’accesso al parcheggio sia a rendere maggiormente permeabile l’area.
Questo residuo di giardino privato ad uso pubblico è gravato dai manufatti fuori terra funzionali agli accessi del parcheggio, da numerose griglie di aerazione del parcheggio e solo una parte risulterebbe attrezzata al gioco dei bambini. Di quest’intervento, nel piano, non era inoltre prevista né la progettazione, né la stima e, dunque, non vi è alcuna garanzia fideiussoria.
L’irreversibilità dell’intervento, infine, contrasta con l’esigenza di aggiornare gli strumenti pianificatori della mobilità, pregiudicando la possibilità di una valutazione adeguata del sistema della sosta alle attuali esigenze della mobilità cittadina.
Per queste ragioni, l’amministrazione comunale ha ritenuto, dunque, non sussistente l’interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento, che appare, tra l’altro, allo stato – e tanto più in assenza della formalizzazione degli esiti della rivisitazione del Pums – anche incoerente con gli indirizzi del programma di mandato del sindaco, volti ad attestare progressivamente la sosta nell’area più esterna alla città murata.
[puggelli – comune pistoia]