AGLIANA. [a.r.] Sulla vicenda del concorso annullato dal Consiglio di Stato abbiamo detto e scritto tutto quanto dovevamo.
Sul caso sono state presentate querele e varie interrogazioni e, in questi giorni, il Consigliere di opposizione Maurizio Ciottoli conferma di aver provveduto al deposito, alla Procura della Corte dei Conti, di un ricorso sul caso.
Si tratta di un atto arricchito di numerosi allegati. Ciottoli ci trasmette il testo del ricorso che proponiamo alla lettura secondo il nostro modo di fare giornalismo con documenti e non con chiacchiere.
Ora dovremo attendere l’esito della verifica da parte della Procura per l’ipotesi di sussistenza di danno erariale e l’ipotesi – eventuale collegata – di abuso d’ufficio degli amministratori delle ultime tre giunte di sinistra aglianesi.
Tale ipotesi, se confermata, sarà però di competenza del dottor Paolo Canessa della procura della Repubblica pistoiese.
Ecco il testo del ricorso-Ciottoli:
Alla PROCURA REGIONALE
della Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale
V.le Mazzini 80 – 50132 Firenze
ESPOSTO DENUNCIA
OGGETTO: Comune di Agliana (Pistoia). Esposto sulla riassunzione in qualità di Agente dell’ex Comandate della locale Polizia Municipale di Agliana a seguito di sentenza di annullamento del concorso di assunzione dello stesso, con probabile danno erariale.
Il sottoscritto Ciottoli Maurizio, nella sua qualità di consigliere Comunale del Comune di Agliana, nato a Pistoia il 20 maggio 1962 residente in Quarrata, via IV Novembre 376 (Pt) espone quanto segue:
Si premette come in oggetto indicato, che il Comune di Agliana ha riassunto il Dott. Andrea Nesti nell’organico della polizia municipale (quale agente di P.M. cat. C), a seguito dell’annullamento del concorso con il quale il suddetto Dott. Nesti venne nominato Comandante del Corpo polizia municipale di Agliana nell’anno 2000 (All. 4). Detto annullamento è stato sentenziato prima dal TAR Toscana nel 2010 (su ricorso del Dott. Mauro Goduto, erroneamente classificato al secondo posto, in realtà vero vincitore del concorso per Comandante) e poi nel febbraio 2015 confermato dal Consiglio di Stato (su ricorso dello stesso Comune, soccombente in primo grado, nonché del Dott. Nesti).
Orbene, com’è noto, all’atto della sottoscrizione del contratto di assunzione quale funzionario cat. D 3 (Comandante del Corpo P.M.) nell’anno 2000, venne a cessare ipso facto il precedente rapporto di lavoro con il quale il Dott. Nesti era stato assunto prima come agente V Q. F. e poi tramite non chiare procedure, era stato collocato a seguito di concorso interno, nella VI Q. F. nello stesso Corpo di polizia municipale. Al momento di assumere la carica di Comandante si trattava infatti, a tutti gli effetti, di incardinare un nuovo rapporto di lavoro, alla stregua di qualunque altro cittadino che avesse vinto il medesimo concorso. A nulla può rilevare che, in precedenza, il Dott. Nesti fosse già alle dipendenze del Comune di Agliana.
La “riassunzione” del Dott. Nesti quale agente di P.M. è stata quindi operata in violazione della normativa sulle assunzioni nel pubblico impiego (per essere assunto come agente avrebbe dovuto sostenere un nuovo concorso per agente visto che dal 2000 non lo era più) dal che ne discende che deve essere ritenuta illegittima la corresponsione al medesimo della retribuzione mensile, in danno ad altro cittadino avente titolo all’assunzione.
È inoltre stata fatta in un momento epocale in cui le disposizioni del Ministro per la funzione pubblica, Madia, si vietano chiaramente nuove assunzioni.
Da un controllo implicito degli atti presso l’ufficio personale potrà essere inoltre agevolmente riscontrato che all’epoca del pensionamento dell’Agente Gaggioli, l’Amministrazione non ha proceduto alla consueta sostituzione dell’agente collocato a riposo, ammessa in quel momento, ma ha tenuto il posto vacante, nonostante la grave carenza di personale, poiché un’eventuale assunzione di altro agente, avrebbe completato la pianta organica.
È convincimento di questo consigliere che l’episodio sia stato surrettiziamente composto per costituire una condizione di vacatio ad arte: in caso di conferma da parte del Consiglio di Stato della sentenza Tar, la sentenza avrebbe impedito di tenere nell’organico della polizia municipale l’ex comandante Nesti, perché non vi sarebbe stato il posto disponibile in pianta organica.
Ecco quindi artatamente costituito, con un preciso disegno da parte dell’Amministrazione, un antefatto utile alla soluzione di rilievo utile al soddisfacimento di una riassunzione del Nesti, apparendo molto verosimile che la questione è risaputa all’interno dell’Amministrazione, ma assicurata alla massima reticenza e omertà.
L’Amministrazione ha dunque operato una illegittima conservazione del posto, per un profilo che è stato riassegnato senza concorso, oltreché violare le norme sulle assunzioni pubbliche.
Il ricorso ha disponibilità di una trattazione giornalistica di ottima qualità che permette, anche di attingere alla comprensione delle vicende in modo diretto tramite collegamenti in linea, dei quali si elencano i principali utili alla comprensione:
- http://www.lineefuture.it/agliana-interrogazione-sotto-censura/
- https://www.linealibera.it/agliana-a-un-passo-dal-vuoto/
- https://www.linealibera.it/caso-goduto-un-comune-che-ha-le-idee-chiare-sulla-legalita/
- https://www.linealibera.it/ciottoli-le-dichiarazioni-di-nesti-temerarie-e-insensate/
- http://www.linealibera.it/nesti-e-la-sua-causa-al-comune-di-agliana/
- http://www.linealibera.it/vigili-di-agliana-il-vero-comandante-sarebbe-stato-mauro-goduto-e-non-alessandro-nesti/
- http://www.linealibera.it/agliana-riepilogando-il-caso-nestigoduto-4/
- http://www.linealibera.it/agliana-nesti-goduto-come-un-fiume-in-piena/
- http://www.linealibera.it/agliana-un-comune-la-sua-trasparenza-e-i-mille-lati-oscuri-della-vicenda-nestigoduto/
- http://www.linealibera.it/agliananesti-goduto-quando-i-discorsi-non-tornano/
- https://www.linealibera.it/agliana-nesti-goduto-o-delle-soluzioni-a-costo-zero/
Le numerose interrogazioni e risposte dell’Amministrazione permettono di comprendere in modo autentico la portata delle diffuse incongruenze amministrative condotte in questi tre lustri dall’Amministrazione con esiti di illegittimità e danno erariale che ora si trova esposta ad azioni di risarcimento del danno da parte del Dott. Mauro Goduto e del già Comandante Dott. Nesti indebitamente assegnatario della nuova riassunzione quale dipendente. A seguito del concorso del 2000 e alla conseguente illegittima graduatoria, il secondo classificato Dott. Mauro Goduto (si ripete vero vincitore del concorso) presentò ricorso al Tar ed ottenne l’annullamento della graduatoria (vedi sentenza All. 1).
Il ricorso al Tar della Toscana ebbe lunga gestazione e pervenne a conclusione favorevole per il Dott. Goduto (vero vincitore del concorso del 2000) nel gennaio 2010 (All. 1). Il Comune di Agliana omise di ottemperare alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale che è stata riconosciuta “demolitiva” dal Consiglio di Stato (All. 2). Il Comune di Agliana e il Dott. Nesti hanno incardinato il successivo ricorso al Consiglio di Stato con sentenza conclusiva, poi passata in giudicato, che si allega integralmente, che ha pienamente confermato la sentenza TAR Toscana.
A fronte della suesposta vicenda il Comandante Nesti è stato rimosso dall’incarico solo il 19 febbraio 2015 (anziché nel 2010) ma è stato poi ri-assunto con una anomala determinazione del funzionario della U.O. finanziaria del Comune.
È da segnalare alla competente Corte dei Conti, che lo stesso – già rimosso – Dott. Andrea Nesti, è stato ricollocato in servizio presso lo stesso Ente, con le mansioni di Agente di livello C, come si evince dalla determina n° 121 della Dott.ssa Tiziana Bellini che si allega integralmente pubblicata al link 9 e 10 in elenco (All. 3), facendo osservare che la stessa presenta una formulazione sospensiva insolita al tipo di provvedimento, con il termine “cautelativamente” indicato nel testo.
La vicenda è stata trattata in una serie di interrogazioni proposte al Consiglio Comunale del 31.3.2015, che è stato secretato dal Presidente del Consiglio Dott. Alfredo Nerozzi stante l’esistenza di esposti querela proposti dal Consigliere scrivente presso la competente Procura della Repubblica di Pistoia per aspetti di rilevanza penale, tra l’altro nel 2000 la Procura della Repubblica venne notiziata con una lettera anonima che il concorso per Comandante sarebbe stato vinto da Nesti, indagine che fu archiviata oggi riesumata dall’inchiesta giornalistica, elenco numero 7.
Di grande interesse assume, per la comprensione delle vicende le risposte insoddisfacenti fornite all’interrogazioni formulate dall’opposizione in Consiglio comunale, nelle due sessioni del 31.3 e del 19.6, disponibili in linea (elenco n. 5-6). Tre sono, a parere di chi scrive, i motivi di violazione alle regolamentazioni di legge che permettono all’esponente di contestare un danno erariale considerevole:
- Indebito pagamento di emolumenti al Dott. Andrea Nesti, a decorrere dalla statuizione del Tar dell’anno 2010 (All. 7), dipendente non rimosso dall’incarico a seguito di sentenza comunque esecutiva;
- Illegittima ri-assunzione del Dott. Andrea Nesti ad agente semplice di livello C, a seguito della sentenza del 2015 che annullava la graduatoria e la validità della sua nomina al ruolo di funzionario con apposita delibera di Giunta (4);
- Temerarietà della lite, con aggravio di costi per l’esercizio di costanti consulenze legali, in carico all’Amministrazione comunale di Agliana, che davanti ad una chiara e clamorosa sentenza Tar ha ricorso al Consiglio di Stato.
Di grande considerazione per la Procura è certamente la risposta fornita dal Sindaco Giacomo Mangoni dopo 5 mesi dalla formulazione di alcuni quesiti a chiarimento che vede una replica anche in sede di stampa, ma che si allega integralmente (All. 8) tale risposta scritta è icastica e dimostra la precarietà delle tesi dell’Amministrazione per confutare le irregolarità sottese alla vicenda, allorquando sembra che sulla vicenda ci siano numerose corresponsabilità nella gestione dell’affaire Nesti-Goduto con oltre 15 anni di strascinamento per le varie Corti di Giudizio.
Queste le domande introdotte con apposita interrogazione:
- Quali sono gli articoli di legge che sono stati usati per superare le evidenti incongruenze e conseguenti illegittimità nella ri-collocazione del Dott. Nesti?
- A cosa si richiama la Dott.ssa Bellini, quando nella determina di ri-assunzione del Dott. Nesti, usa il termine “cautelativamente”, visto che la sentenza del Consiglio di Stato, niente ha statuito in ordine alla condizione di collocazione del Nesti al lavoro? L’amministrazione dispone, forse, di ulteriori elementi scriminanti tali da qualificare la supposizione di “cautela” impropriamente introdotta negli atti?
- Quali provvedimenti saranno presi nei confronti della segretaria comunale Dott.ssa Donatella D’Amico per non aver dato esecuzione alla sentenza primitiva del Tar nel 2010 consentendo al Dott. Nesti Alessandro l’illegittima percezione oltre che dello stipendio, anche della posizione organizzativa con emolumenti non a lui dovuti per ulteriori 5 anni fino alla pronuncia del Consiglio di Stato?
L’esponete contesta l’omessa esecuzione della Sentenza TAR che avrebbe consentito all’ex Comandante di esercitare un incarico di tipo “direttivo” per altri 5 anni nonostante che la statuizione – dice la stessa sentenza 530 – avrebbe dovuto essere demolitiva, inducendo l’amministrazione a un riposizionamento arrivato dopo oltre un lustro di polemiche tutt’altro che faziose. Il Sindaco Mangoni afferma – sorprendentemente – che il “segretario Comunale non ha poteri impositivi”, mentre è noto che la Dott.ssa Donatella D’Amico, quale Segretario Generale comunale, riveste lo specifico compito di esprimere un parere di legittimità sulle deliberazioni degli organi e ne sottolinea le maggiori responsabilità in ragione della rilevata estensione di funzioni, essendo l’organo di vertice amministrativo deputato alla corretta applicazione della legge all’interno dell’Amministrazione comunale.
La giurisprudenza sembra categorica e precisa bene la responsabilità del professionista, costantemente impegnato nello specifico compito d’esprimere un previo parere di legittimità sulle deliberazioni degli organi e ne sottolinea le maggiori responsabilità in ragione della rilevata estensione di funzioni.
Ma non soddisfa affatto anche la precisazione sull’interpretazione della responsabile amministrativa Dott.ssa Bellini che avrebbe previsto una semplice “ricollocazione” del Nesti in contraddizione con le disposizioni dell’articolo 65 del Dpr 3 del 1957 tuttora vigente. In ultimo, non potremo mancare il biasimo sulla somma citazione giurisprudenziale (sentenza Tar Brescia num 63 del 31.4.2013) rinvenuta nella risposta (a giustificazione dell’omessa esecuzione della sentenza TAR Toscana, vedasi all. 8) surrettizia ed errata perché riferibile ad altre fattispecie – ovvero una vertenza circa la demolizione di un fabbricato – nemmeno accostabile alla presente casistica, la cui costruzione o demolizione è fatto certamente comprensibile di ricerca di una prudenza nell’esecuzione della sentenza di primo grado: in tal caso l’esecuzione della sentenza del Tar di Brescia avrebbe indotto effetti “problematici e delicati” infatti non è nemmeno confrontabile al caso di una rimozione di un funzionario, riconosciuto illegittimamente in tale ruolo direttivo prima da una sentenza del Tar e poi da una definitiva sentenza del Consiglio di Stato.
CONCLUSIONI
Per quanto sopra esposto, voglia Codesta Ill.ma Procura accertare se:
- La ri-assunzione del Dott. Alessandro Andrea Nesti, sia legittima e conforme alle leggi vigenti e alle norme in materia di Pubblico Impiego e se sia stata violata la statuizione dell’art. 65 del Dpr 3/1957 nella determina 121 del 19/2/2015, poiché al Dott. Nesti è stato consentito di mantenere in buona sostanza un doppio incarico conservando il diritto al posto, sebbene sia stato annullato il concorso per comandante della polizia municipale, considerando altresì che in tutti i contratti dei pubblici dipendenti viene riportata la clausola che “è in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto…”
- L’intera vicenda abbia dei profili di illegittimità sul piano dei costi erariali indebitamente sopportati dall’Ente per infondatezza delle determinazioni assunte e parzialità delle scelte di indirizzo, sostenute per tre lustri da Amministrazioni tutte compiacenti e sottovalutanti la effettiva prudenza e temperanza nella gestione amministrativa della lite che ha avuto enormi costi, quando era già palese con la chiara sentenza Tar il destino del Dott. Nesti e l’assurda vicenda… sono stati usati dalla commissione esaminatrice dei foglietti non allegati al verbale e non aventi fede privilegiata per giustificare la vittoria del Dott. Nesti davanti al Tar, ritenuti illegittimi e assurdi anche agli occhi di una semplice casalinga non cultrice del diritto.
- La segretaria Generale comunale, sia censurabile per aver pretermesso la sospensione delle funzioni di funzionario del rimosso comandate Dott. Nesti, mantenendo i suoi emolumenti invariati per il quinquennio 2010-2015, consentendo così ai vari Sindaci l’attribuzione di una illegittima posizione organizzativa.
- Il Dott. Nesti, visto l’esito delle sentenze e considerato che l’Amministrazione comunale gli ha consentito di conseguire un master in “Coordinamento delle politiche per la sicurezza urbana” cofinanziato dalla Regione e con oneri sia di iscrizione che di presenza a carico del Comune deve restituire il costo dell’iscrizione universitaria sia al Comune e alla Regione, oltre che restituire quanto percepito in servizio per la frequenza del suddetto Master che va ad arricchire la sua conoscenza personale.
Giova inoltre alla luce dei fatti ritenere fondato quell’esposto trasmesso oltre 15 anni fa alla Procura della Repubblica di Pistoia (punto 7 elenco articoli) con cui veniva annunciata la vincita del Dott. Nesti a capo della polizia municipale aglianese.
Per quanto necessario in quanto a chiarimenti, audizione e/o integrazione documentale, resto a completa disposizione ai recapiti di telefono 3351377357 e posta elettronica certificata ciottoli.maurizio@pec.cheapnet.it.
Agliana 08 ottobre 2016, con ossequi.
Cons. Maurizio Ciottoli
Capogruppo Fdi/An
ALLEGATI
- Sentenza del Tar Regione Toscana del 2010 num 530
- Sentenza definitiva del Consiglio di Stato
- Determinazione 121 del 19.2.2015 Comune di Agliana
- Estratto verbale del Consiglio Comunale del 31/3/2015.
- Delibera di Giunta del 19/2/2015
- Estratti verbale consiglio Comunale 31/3/2015
- Estratti dei Consigli Comunali relativi alla trattazione della vicenda
- Estratto degli emolumenti retribuiti al Dott. Nesti dal 2010
- Risposta a interrogazione del 15.04.2015.
- Collazione di 11 articoli di quotidiano in linea sulla vicenda con documenti in collegamento
- Copia ID dell’esponente