QUARRATA. In via di autotutela amministrativa come consigliato dall’ufficio dei controlli interni appena costituito con un proprio decreto (il numero 29 dell’11 ottobre scorso) il sindaco Marco Mazzanti ha provveduto all’annullamento degli atti e alla risoluzione del rapporto di assunzione a tempo determinato e pieno della dottoressa Marta Quilici alle proprie dirette dipendenze.
Quilici, ex giornalista de Il Tirreno e nella passata legislatura portavoce del sindaco Samuele Bertinelli a Pistoia era stata assunta “alle dirette dipendenze del sindaco” in base al decreto n. 21 del 2 settembre e alla successiva determina 701 del 7 settembre scorso e prestava il proprio servizio presso la segreteria del sindaco dall’11 settembre scorso.
Ma quali sono le motivazioni di questo dietrofront ?
L’assunzione della dottoressa Quilici sarebbe avvenuta con le procedure di cui all’art. 49 del Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi vigente che però sarebbe discrepante rispetto alle normative nazionali.
L’ufficio controlli interni previo un sorteggio degli atti adottati nel frattempo dall’amministrazione comunale ha evidenziato in particolare le seguenti osservazioni:
- “L’atto risulta formato in tutti gli elementi di cui all’art. 15 lett. A. Si osserva peraltro che l’individuazione del dipendente è avvenuta ai sensi dell’art. 49 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi previa verifica delle condizioni previste dalla legge per procedere all’assunzione a tempo determinato e in esecuzione del programma delle assunzioni 2017.
- L’ufficio ha quindi ritenuto opportuno acquisire l’intera documentazione ai fini di verificare l’unico procedimento assunzionale effettuato nel 2017.
- In conseguenza di ciò è stato acquisito il decreto sindacale n. 21 del 2/9/2017 e copia del contratto di lavoro rep. 1/2017 stipulato in data 11/9/2017.
- Il segretario ha chiesto di conoscere le modalità di individuazione del soggetto. Verificati gli atti è assunto che il soggetto è stato individuato con le procedure ex art. 49 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi che prevede l’instaurazione del rapporto senza alcun procedimento posto che per dottrina costante gli incarichi ex art. 90 TUEL sono intuitu personae.
- La commissione verificando gli atti ha ritenuto però che l’individuazione di personale ex art. 90 debba comunque essere preceduta da procedure ad evidenza pubblica previste dalla giurisprudenza.
Per questi motivi è stato consigliato di procedere all’annullamento degli atti e alla risoluzione del rapporto in via di autotutela amministrativa. L’Ufficio ha consigliato anche di modificare l’art. 49 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi al fine di renderlo conforme con quanto previsto dalla giurisprudenza”.
L’azione amministrativa è stata ritenuta comunque “corretta” in quanto attuata conformemente a quanto previsto dall’articolo 49 del Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi, ma si è ritenuto dover procedere in via prudenziale all’annullamento del decreto in via di autotutela.
Scarica il decreto
[Andrea Balli]
E intanto a Serravalle fin che la barca va lasciala andare…..
“Si è altresì evidenziato anche quanto affermato dalla Corte costituzionale[6], che ha rimarcato come la necessaria comparazione nello scrutinio dei soggetti aspiranti ad essere incardinati nella pubblica amministrazione costituisca fondamentale elemento di valutazione al fine dell’inserimento di un soggetto nell’organizzazione della medesima.
Conseguentemente, la presenza dell’elemento fiduciario, che pur deve sussistere nell’ambito di un rapporto di staff, non può prescindere da una oggettiva valutazione del curriculum vitae del soggetto preso in considerazione, anche al fine di collocare tale collaboratore nell’ambito della ‘macchina amministrativa’, in osservanza del fondamentale principio di trasparenza che deve connotare l’attività dell’ente pubblico.
Il giudice contabile, quindi, ha riscontrato, con riferimento alla fattispecie esaminata, come l’inserimento nell’ufficio di staff del sindaco di un soggetto, al di fuori di qualunque procedura selettiva, costituisca elemento soggettivo che configura quantomeno la colpa grave, in quanto adottato in violazione dei minimi criteri di diligenza che devono sempre caratterizzare l’attività di chi assume un mandato di pubblico amministratore, in aperta violazione delle comuni regole di prudenza”
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=36470
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lombardia/pareri/2015/delibera_292_2015.pdf