Giuseppe Cruciani, intervistato da Del Debbio su Rete 4, riferisce che la lettera dell’assassino Impagnatiello è un documento di rilevanza pubblica e l’ha pubblicamente letto a La Zanzara. Orrore per l’avvocata Annalisa Lucarelli, per il principe del Foro Andrea Niccolai e per il Vpo Riccardo Baccelli, che hanno altre idee sulla diffusione dell’informazione di atti di “pubblico interesse” e sulla natura di “soggetto pubblico”
PISTOIA-AGLIANA. I tre giuristi che hanno difeso le ragioni del querelante, il mai-Comandante Andrea Nesti, nel processo penale incardinato dalla procura di Tom Col, avevano chiesto la condanna di chi scrive e di Edoardo Bianchini che, senza alcun ritegno – vista l’alta rilevanza pubblica –, provvidero a pubblicare la lettera intercorsa tra il dirigente della polizia municipale e l’assessore di riferimento Rino Fragai.
Entrambi (Fragai e Nesti) hanno poi precisato, a chiare lettere, che la lettera da noi pubblicata era privata e che dunque, era dimostrato – perché lo sostenevano loro –, il “disegno criminoso” di violazione della corrispondenza, previsto dall’articolo 618 c.p. e richiamato in uno specifico capo di imputazione.
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Così non è stato per il collega Giuseppe Cruciani, che ha reso pubblica la lettera del duplice assassino Alessandro Impagnatiello, leggendola alla trasmissione radiofonica La Zanzara, anche suscitando diffusa riprovazione e contestazioni generalizzate dei politically correct per la pubblicità fatta al criminale.
Tornando all’assessore Fragai, che nella lettera del 4.10.14 è “Egr. Assessore”, questi andrà spudoratamente a riferire alla P.G. dei Carabinieri di Capostrada il (suo convinto) principio che la lettera era “privata”: il Fragai specificò ciò anche durante un’interrogazione consiliare sfidando ogni regola di buon senso e logica. Allora che dire? Se ne discusse in consiglio: era pubblica, tale lettera, o era privata perché dava fastidio al potere di una sinistra senza ritegno, protezionista del Nesti dal 2000 ad oggi – seguìta, peraltro, senza faccia, anche dal sindaco Benesperi & C.?
Il giudice non si è fatto irretire dalle ridicole argomentazioni fragaiane, riportate a verbale dal Maresciallo Lo Vullo, rilanciate poi, dal contraddittorio del Pm Baccelli, dall’avvocato della difesa del Nesti Annalisa Lucarelli e ignorate con la solita superficialità dai sostituti inquirenti del terzo piano, soliti fare il “copia-incolla”, probabilmente incapaci di comprendere lo scritto o ignorando volutamente la comprensione del testo cifrato in italiano, in un delirio di onnipotenza degno di moglior causa.
Insomma, la lezione è chiara: il 618 c.p. non si può invocare e applicare quando la missiva scritta è relativa alle intese – peraltro oblique e interessate – con un super-inciucio intercorso tra assessore e dirigente del medesimo Comune di Agliana.
E allora, i tre giuristi accusatori hanno imparato la lezione di semplice logica, nient’affatto complicata o intrisa di peli nell’uovo di natura giuridica?
A.R.
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