PARTECIPAZIONE E ANNULLAMENTO DEL BANDO PER AUTOTUTELA

La capogruppo Margherita Semplici
La capogruppo Margherita Semplici

PISTOIA. Invio in allegato un’interpellanza urgente depositata dal gruppo consiliare Pistoia Domani.

L’interpellanza si riferisce ad una selezione pubblica bandita dal Comune di Pistoia per l’affidamento di un incarico professionale (per un importo di 10.000 Euro) legato al percorso partecipativo del cosiddetto “Urban Center”: alcuni atti del procedimento (costituzione della commissione giudicatrice, di cui faceva parte illegittimamente il Capo di Gabinetto del Sindaco, e approvazione della graduatoria) sono stati annullati dall’amministrazione in via di autotutela sulla base di profili di cui chiediamo conto con questo intervento.

Non possiamo non rilevare come le procedure selettive rappresentino ultimamente un punto debole per il Comune di Pistoia e per gli altri soggetti istituzionali che sono sottoposti alla sua vigilanza (basti pensare all’annullamento del concorso degli Istituti Raggruppati di poche settimane fa).

Riteniamo, dunque, necessario un chiarimento puntuale dell’accaduto, stante il peso particolare che ogni procedura selettiva ha sulla valutazione complessiva della trasparenza e dell’imparzialità di ogni Pubblica Amministrazione.

Margherita Semplici, Capogruppo “Pistoia Domani”

Al Sindaco
E, p. c., Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Generale

INTERPELLANZA URGENTE

Oggetto: Annullamento della selezione pubblica per colloquio e curriculum per il conferimento di un incarico per attività di collaborazione in qualità di esperto al percorso partecipativo «Costruiamo insieme la casa della Città» e per la gestione dei laboratori di progettazione partecipata con i giovani e dell’open space technology finale (Cod. 138).

Premesso che l’Amministrazione Comunale bandiva, nell’autunno scorso, la selezione pubblica di cui all’oggetto per il conferimento di un incarico di collaborazione, retribuito con l’importo di Euro 10.000;

Osservato che la determinazione dirigenziale 2230/2014 definiva i termini di apertura del bando (dal 5 al 27 dicembre 2014) e i punteggi da assegnare ai curricula (massimo 60 punti) e al colloquio (massimo 40 punti), senza che, tuttavia, fossero specificati i requisiti di professionalità richiesti ai candidati;

Visto che, con la determinazione dirigenziale 2471/2014, si dava atto della presentazione di 12 domande di partecipazione, di cui 10 ammissibili e 2 inammissibili perché pervenute oltre il termine del 27 dicembre 2014;

Preso atto che, con la determinazione dirigenziale 64/2015, si procedeva alla costituzione della commissione giudicatrice dei candidati, commissione di cui facevano parte la Dirigente del Servizio Personale del Comune, nonché il Capo di Gabinetto del Sindaco, e che, con la determinazione dirigenziale 152/2015, si approvavano gli atti della selezione e la relativa graduatoria;

Osservato che, a procedura di fatto conclusa, si provvedeva a comunicare ai partecipanti, con lettera prot. 13072/2015, l’annullamento delle determinazioni di nomina della commissione giudicatrice e di approvazione degli atti e della graduatoria, specificando che si sarebbe proceduto alla ricostituzione della commissione e al rinnovo della procedura successiva all’ammissione dei candidati;

Considerato che l’annullamento d’ufficio, ex Art. 21nonies della L. 241/1990 e s. m. i., è rimedio esperibile dalla Pubblica Amministrazione, in via di autotutela, nei confronti di provvedimenti illegittimi;

Tutto ciò premesso,

SI INTERPELLA IL SINDACO PER SAPERE

  • 1) Se sia una prassi usuale quella di procedere alla costituzione delle commissione giudicatrici dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle candidature, nonché dopo l’ammissione dei partecipanti alle procedure selettive;
  • 2) Se il fatto che il Capo di Gabinetto del Sindaco, il più stretto collaboratore dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione Comunale, fosse membro della commissione giudicatrice sia, oltre che elemento di grave ed oggettiva inopportunità, l’unico profilo di illegittimità ravvisato nella procedura selettiva di cui all’oggetto, e, eventualmente, quali siano gli ulteriori profili di illegittimità riscontrati;
  • 3) Se non si ritenga che l’aver collocato i termini di apertura del bando per sole tre settimane nel mese di dicembre, in parziale coincidenza con le festività natalizie, non abbia rappresentato un elemento capace di ostacolare la partecipazione alla selezione del maggior numero possibile di candidati;
  • 4) Se non si ritenga che il fatto di non aver specificato in alcun modo i requisiti richiesti ai candidati e, in particolare, il tipo di profilo professionale richiesto, non rappresenti un vizio della procedura, soprattutto in considerazione della notevole importanza attribuita ai curricula in fase di attribuzione dei punteggi (massimo 60 su un totale di 100);
  • 5) Quali fossero e da chi fossero stati definiti i criteri di valutazione dei curricula presentati; in particolare, se risponda a verità che detti criteri siano stati scelti a seguito dell’apertura dei plichi contenenti i curricula stessi;
  • 6) Se, in considerazione dei punti sopra richiamati, non si ritenga necessario e opportuno rinnovare l’intera procedura selettiva, a partire dalla pubblicazione del bando;
  • 7) Chi faccia parte della nuova commissione giudicatrice, chi abbia definito i nuovi criteri di valutazione dei curricula e quali essi siano.
  • Certi di un sollecito riscontro, ringraziamo anticipatamente.

Pistoia, 24 febbraio 2015.

I Consiglieri Stefano Gallacci, Alessandro Capecchi, Alessandro Tomasi, Margherita Semplici

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