ABBRUCIAMENTO DEI RESIDUI VEGETALI

Residui vegetali in abbruciamento
Residui vegetali in abbruciamento

PISTOIA. Con l’entrata in vigore delle modifiche al regolamento forestale della Regione Toscana (d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 48/R) che si è adeguato alla normativa nazionale (D.lgs. 152/2006), non esistono più deroghe legate a fasce orarie o distanze dal bosco per gli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali.

In particolare, le nuove norme vietano qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali provenienti da attività agricola o selvicolturale nel periodo a rischio incendi, ovvero dal 1 luglio al 31 agosto; possono, tuttavia, essere previsti anticipi o prolungamenti di tale periodo, attivati a seguito di specifica comunicazione da parte della Regione Toscana e individuati anche per singolo Comune, in base alle condizioni climatiche e all’ indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi.

Al di fuori del periodo a rischio incendi, gli abbruciamenti possono essere effettuati in base a quanto disposto dal regolamento forestale che prevede una specifica autorizzazione dell’Ente territorialmente competente nel caso abbruciamenti in bosco; per gli abbruciamenti eseguiti entro 50 metri dal bosco e dai rimboschimenti e nei castagneti da frutto, invece, non occorre autorizzazione.

Sempre all’interno del regolamento forestale regionale (art. 66) sono contenute le norme specifiche per effettuare gli abbruciamenti: in linea generale, devono essere sempre eseguiti in assenza di vento; limitando il materiale da bruciare in piccoli cumuli e in spazi ripuliti; operando in presenza di un adeguato numero di persone, mai da soli; osservando la sorveglianza della zona fino al completo spegnimento.

Per quanto riguarda l’accensione di fuochi in bosco e nei rimboschimenti non finalizzata all’abbruciamento di residui vegetali derivanti da attività agricola o selvicolturale, questa è vietata in tutto il periodo a rischio incendio, fatta esclusione per la cottura di cibi in bracieri e barbecue allestiti all’interno delle aree attrezzate. Sono possibili deroghe, autorizzate dall’Ente competente, per attività di campeggio e fuochi pirotecnici.

La mancata osservanza dei divieti vigenti, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.

[ripaoni – provincia pt]

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