agliana trasparente. NESTI-GODUTO, QUANDO I DISCORSI NON TORNANO. 2

Giacomo Mangoni
Giacomo Mangoni

AGLIANA. Ci sono domande imbarazzanti, altre intrattabili e altre ancora che sembrano la miscela delle due.

A queste ultime dovevano appartenere quelle proposte dal Consigliere Maurizio Ciottoli nell’ottobre del 2015 per le quali sono tornate le risposte dopo cinque lunghi mesi,  su di un paio di pagine firmate dal Sindaco Mangoni.

Sembra che non sia necessario consultarsi con un legale esperto in diritto amministrativo per comprendere che le parole sono state “accomodate” a séguito delle presumibili numerose corresponsabilità nella gestione dell’affaire Nesti-Goduto, che ha visto una durata spossante di oltre 15 anni; un calvario non ancora finito, vista l’imminenza del ricorso giacente alla Corte dei Conti.

Queste le domande del consigliere di opposizione:

  1. Quali sono gli articoli di legge che sono stati usati per superare le evidenti incongruenze e conseguenti illegittimità nella ri-collocazione del dott. Nesti?
  2. A cosa si richiama la dott.ssa Bellini quando, nella determina di ri-assunzione del dott. Nesti, usa il termine “cautelativamente”, visto che la sentenza del 9 giugno scorso [2015 – n.d.r.] del Consiglio di Stato, niente ha statuito in ordine alla condizione di collocazione del Nesti al lavoro? L’amministrazione dispone, forse, di ulteriori elementi scriminanti tali da qualificare la supposizione di “cautela” impropriamente introdotta negli atti?
  3. Quali provvedimenti saranno presi nei confronti della segretaria comunale dott.ssa Donatella D’Amico per non aver dato esecuzione alla sentenza primitiva del Tar nel 2010, consentendo al dott. Alessandro Nesti l’illegittima percezione, oltre che dello stipendio, anche della posizione organizzativa con emolumenti non a lui dovuti?
Maurizio Ciottoli
Maurizio Ciottoli

È noto che Ciottoli contestava l’omessa applicazione della sentenza del 2010 che avrebbe consentito all’ex comandante di esercitare un incarico di tipo “direttivo” per altri 5 anni nonostante che la statuizione – dice la stessa sentenza 530 del 2015 – fosse, di fatto e di diritto, demolitiva, inducendo l’amministrazione piddìna (a quel tempo guidata dalla Ciampolini) a un riposizionamento del Nesti arrivato dopo oltre un lustro di polemiche.

Il Sindaco Mangoni, tenta oggi di gettare “acqua sul fuoco” affermando che il “segretario Comunale non ha poteri impositivi”, mentre è noto che la dott.ssa Donatella D’Amico assorbe lo specifico compito di esprimere un parere di legittimità sulle deliberazioni degli organi e ne sottolinea le maggiori responsabilità in ragione della rilevata estensione di funzioni.

La giurisprudenza è categorica e precisa bene la responsabilità del professionista: esso è costantemente impegnato nello specifico compito di esprimere un anticipato parere di legittimità sulle deliberazioni degli organi, e ne sottolinea le maggiori responsabilità in ragione della rilevata estensione di funzioni.

Ma, nella risposta del Sindaco, non soddisfa nemmeno la precisazione sull’interpretazione della responsabile amministrativa dottoressa Bellini che avrebbe previsto una semplice “ricollocazione” del Nesti in contraddizione con le disposizioni dell’articolo 65 del Dpr 3/1957, indiscutibilmente tuttora vigente pur se “scomodo” nel caso di specie.

La Nazione, 20 febbraio 2015 - Nesti-Goduto
La Nazione, 20 febbraio 2015 – Nesti-Goduto

Incredibile, infine, e forse degna di biasimo, la somma citazione giurisprudenziale scovata dai consulenti mangoniani fra le migliaia (sono qui i motivi del lungo tempo necessario per rispondere, impegnato in una erronea e inutile ricerca d’archivio, o cos’altro?): un discorso che si riferisce a un fabbricato, elemento assai diverso – pare – rispetto a una questione di personale in servizio e poi, di diritto, licenziato a séguito di una sentenza del Tar della Toscana. E ciò dimostra di cosa siano capaci i nostri amministratori pubblici e i loro organi tecnici.

Nella fattispecie, la costruzione o demolizione di un fabbricato richiama certamente alla massima prudenza nell’adottare la decisione di demolirlo solo dopo una sentenza di primo grado: decisione che potrebbe indurre effetti “problematici e delicati”.

Ma ciò non non sembra neppur lontanamente paragonabile al demansionamento di un dirigente riconosciuto come illegittimamente immesso nel ruolo direttivo da un parere definitivo del Consiglio di Stato.

[Alessandro Romiti]

Vedi:

La sentenza del fabbricato con cui il Sindaco si giustifica

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