alia spa. IL DIRITTO PREVALE SULL’ARROGANZA

La legge è uguale per tutti, come leggiamo in tutte le aule dei tribunali.

PISTOIA. L’arroganza non ha prevalso sul diritto. La sentenza numero 1137/18 assume un forte significato simbolico per dimostrare con quanta supponenza Alia (ex Cis srl) si è inutilmente costituita per resistere al giudizio contro un cittadino che le aveva contestato l’indebito pagamento dell’Iva sulle bollette dei rifiuti (Tia), data dalla quale è stata eliminata con la nuova Tari.

Interessante osservare che il Giudice ha richiamato le notissime e chiare sentenze delle sezioni unite della Cassazione che ha più volte attribuito alla Tia (ma nella partecipata Alia, evidentemente la giurisprudenza se la intendono a piacimento proprio) la sua preminente natura tributaria che, per conseguenza, esclude ogni attribuzione di Iva sul computo delle bollette.

Un periodo della motivazione della sentenza

Sul dispositivo di tre pagine, potrete fare una lettura diretta cliccando sotto, ma merita sottolineare che la vicenda ha visto una durata di quasi tre anni (inclusivi anche della fase stragiudiziale) con un tentativo preliminare di negoziazione e di conciliazione diligentemente assicurato dal cittadino utente. Tali procedure Adr (soluzione alternativa delle dispute) qualora perseguite, avrebbero permesso ad Alia di evitare la soccombenza ed eliminare il costo delle spese di giudizio provvedendo al risarcimento della sola somma di Iva indebitamente percepita.

Il Giudice di Pace, Avv. Ilaria Bagnoli rileva che le argomentazioni della difesa di Alia sono “prive di pregio perché nulla aggiungono a quanto già sancito dalla Corte di Cassazione” e dunque pronuncia la sentenza di condanna di Alia, accogliendo appieno le richieste del paziente ricorrente difeso dall’Avv. Simona Melani del foro di Pistoia.

L’Iva sulla Tia non è dovuta

Un cittadino con spiccato senso civico – che come Davide ha ottenuto giustizia contro un prepotente Golia – e che non ha agito per l’importo di appena 81,63 euro oltre interessi, per questione di affermare il principio di Giustizia.

L’esito della lite, però avrà per la convenuta Alia una consistenza finale di un migliaio di euro, dovendo pagare le parcelle di ben due avvocati. Questi soldi, che costituiscono un evidente inutile costo per le casse dei Comuni partecipati nel colosso della società di servizi Alia spa, sono un chiaro esempio di malagestione dell’amministrazione pubblica con esiti di un probabile danno erariale, tutto da verificare.

Viene dunque da chiedersi se i Sindaci, allora proprietari della società Cis srl, avevano contezza delle spregiudicate iniziative della inutile resistenza dell’amministratore Edoardo Franceschi; grave, sarebbe la notizia di una eventuale omessa verifica sulla ratio della contesa anche vista la corposa divulgazione delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione.

Chissà se qualcuno ha chiesto un più previdente parere preliminare del Segretario Comunale Donatella D’amico, giustappunto posta a scavalco dei due Comuni di Montale e Agliana, detentori del 52% delle quote di proprietà della resistente Cis srl.

Un’altra brutta pagina per le casse comunali dei cittadini del bacino di copertura di Alia spa, vessati da iniziative legali temerarie e tutte con esisti costosi per risarcimenti e spese legali, ma non certamente per le tasche degli amministratori Pd.

L’arroganza e la perseveranza di volere resistere, resistere e resistere, come diceva una volta quel celebre Procuratore Capo di Milano su altro versante.

sentenza n. 177-2018.compressed

[Alessandro Romiti]

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