BETTI E LE MULTE PER I PASSI CARRABILI NON CONFORMI

Il Consigliere Andrea Betti
Il Consigliere Andrea Betti

PISTOIA. Betti ci inoltra la sua interpellanza sul caso:

Allertato, da cittadini residenti in via Antonelli dove sono state elevante decine di sanzioni amministrative con riguardo alla non conformità di passi carrabili in riferimento all’articolo 22 del codice della strada che comporta pagamento di somma di euro 168.

Preso atto, che in corso verifica dei passi carrabili in tutta la città da parte della Polizia Municipale su indirizzo dell’amministrazione.

Vedendo atti e luoghi, la mia attenzione si è soffermata su possibili passi a raso che forse dall’amministrazione sono stati giudicati diversamente.

Tenuto conto che:

La Sentenza della Corte di Cassazione n. 16733/2007 ha infatti ribadito che non sono soggetti a tassa o tariffa i c.d. “passi a raso”. La Suprema Corte ha stabilito che il passo a raso, cioè senza taglio di marciapiede, listoni delimitativi o altre opere, “non determina un’occupazione visibile del suolo pubblico”, dato che “manca qualsiasi opera o manufatto realizzato su suolo pubblico”, e che “non presenta interruzioni sul marciapiede o modifiche del piano stradale che permettano, al proprietario dell’accesso, una posizione ed un uso diverso del marciapiede da quello di cui può continuare a fruire tutta la collettività” .

L’articolo 44 del Decreto Legislativo n.507/1993 definisce i passi carrabili “quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata” . Se non c’è alcuna di queste opere, o se non c’è una espressa richiesta del proprietario quindi la tassa non è dovuta.

Alcuni Comuni hanno pensato di aggirare l’ostacolo grazie a quanto sancito dall’articolo 22 del Codice della strada, il quale ha stabilito che “i passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione dell’ente proprietario della strada” .

L’articolo 46 del regolamento del Codice della strada (Dpr n. 495/1992) aveva pure ribadito che il “passo carrabile deve essere segnalato mediante l’apposito segnale”, cioè il cartello di divieto di sosta, per il quale si deve pagare un canone annuo. Tali norme sono apparentemente in contrasto con la non tassabilità dei passi a raso, ma non dimentichiamoci che per passo carrabile si intende sempre quello definito dal Decreto Legislativo n. 507/1993, ovvero con manufatti o interruzione del marciapiede.

Pertanto i passi a raso continuano ad essere esclusi sia dalla tassa che dal segnale a pagamento, tanto è vero che l’articolo 36 del Dpr n. 610/1996 ha successivamente modificato il regolamento del Codice della Strada, stabilendo che nei passi a raso il divieto di sosta e il relativo cartello sono subordinati alla richiesta del proprietario.

Appurato altresi che nel Regolamento Comunale Cosap art 12 comma 7 lettera A:

il pagamento del canone è sempre dovuto in presenza di appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o da una opera di modifica del piano stradale comunque intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. Si considera occupato il suolo pubblico anche quando dette opere sono direttamente realizzate dal Comune.

Si evince quindi argomentando a contrario che nel caso i marciapiedi non fossero modificati-smussati-sbassati il canone non è dovuto.

Detto tutto questo si interpella l’amministrazione per sapere in maniera decisiva e definitiva:

  • – Se i passi a raso sono soggetti al canone Cosap anche se il cittadino non manifesta alcuna intenzione di beneficiare del passo carrabile e non ne ha mai fatto richiesta.
  • – Se i cittadini che hanno la sventura di avere un passo a raso dinanzi ad un possibile accesso ad una loro proprietà privata sono obbligati a pagare un canone.
  • – Se i cittadini che faranno ricorso al pagamento della somma della violazione saranno risarciti dall’amministrazione nel caso di soccombenza dell’amministrazione per il tempo perduto.
  • – Se e quando sarà modificato ed aggiornato il regolamento Cosap, che risulta illeggibile e fulgido esempio di decadentismo regolativo.

Andrea Betti

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