PISTOIA. La notte tra il 9 e il 10 dicembre scorso un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato lungo il versante toscano delle alture comprese tra i monti Cimoncino, Cupolino e Cornaccio.
L’area percorsa dalle fiamme ha avuto una superficie complessiva di circa 160 ettari costituita da brughiera a mirtillo (vaccineto) per circa 60 ettari, praterie di alta quota con affioramenti rocciosi e presenza di cardo, ginestra, calluna e arbusti di ginepro, per circa 96 ettari; nelle zone più a valle, il fuoco ha interessato marginalmente boschi di faggio per circa 4 ettari.
Sulla vegetazione sono stati riscontrati diversi danni a seconda delle specie. I vaccineti sono stati quasi completamente distrutti dalle fiamme e ciò potrà comportare problematiche di dissesto idrogeologico sui versanti per il venir meno dell’azione regimante e protettiva della copertura arbustiva. I prati e le aree boschive, invece, hanno subito deturpamenti prevalentemente in superficie.
Un certo ruolo, nella propagazione delle fiamme, hanno avuto le infiorescenze dei cardi, le quali, una volta bruciati gli steli che le sorreggevano, a causa della loro forma tondeggiante e agevolate dalle notevoli pendenze, sono rotolate verso il basso, provocando la ripresa del fuoco in vari punti.
Il fenomeno, in massima parte, ha interessato territori appartenenti all’ambito regionale toscano, come il comune di San Marcello Pistoiese, colpito per circa 160 ettari. Minima, invece, l’influenza su quello emiliano: circa 1,24 ettari nel comune di Lizzano in Belvedere (Bo) e una superficie di ampiezza non significativa nel comune di Fanano (Mo).
La zona in questione risulta di particolare pregio paesaggistico-ambientale essendo sottoposta a vincolo idrogeologico e a vincolo paesaggistico e ricadendo, sia per la parte compresa in Toscana che per quella in Emilia Romagna, in siti di importanza comunitaria.
Per lo spegnimento sono intervenuti: una squadra dei Vigili del fuoco composta da 5 persone e un mezzo, 3 squadre della Cri per un totale di 6 unità e 3 mezzi, 10 unità dell’Unione dei Comuni con altrettanti mezzi e una squadra della Vab con 2 persone e 1 mezzo.
È stato inoltre necessario, causa l’accidentalità delle superfici interessate dalle fiamme, coinvolgere 2 elicotteri della flotta aerea Aib della Regione Toscana e 2 Canadair della flotta aerea nazionale Coau.
Le indagini, svolte dal Comando Stazione di San Marcello Pistoiese congiuntamente al Nucleo Investigativo Polizia Ambientale e Forestale di Pistoia, hanno preso avvio al vaglio di alcuni fotogrammi prodotti da una webcam installata nel rifugio “Duca degli Abruzzi” prossimo al lago Scaffaiolo (1.775 m) e al luogo dell’evento, nonché da informazioni acquisite dalla comitiva di turisti alloggiati nella struttura.
Dall’esame di detta documentazione è stato possibile risalire, in modo inequivocabile, sia al responsabile dell’incendio che al mezzo utilizzato colposamente per cagionarlo.
Si è trattato di una lanterna volante accesa nel piazzale antistante la struttura. La stessa ha sorvolato prima il versante emiliano, quindi quello toscano, per poi proseguire in direzione dell’area dalla quale poi si è propagato il fuoco.
È ormai diffuso il lancio di tali lanterne, specialmente nelle ore serali, e non è raro, purtroppo, che si registrino incendi causati proprio dal loro uso.
Di solito vengono utilizzate per feste patronali, ma anche per cerimonie private senza tener conto che, una volta in volo, possono divenire incontrollabili e potenzialmente molto pericolose, in quanto costituiscono un facile innesco per incendi, specialmente boschivi.
Si sottolinea che non esiste un modo veramente sicuro per poter utilizzare le lanterne volanti, anche quando le condizioni di umidità e di vento sembrano sfavorevoli al verificarsi di un incendio.
Sebbene localmente alcuni comuni del territorio nazionale abbiano vietato l’uso delle lanterne volanti, non esiste un divieto generale, ma è bene rammentare che chi causa un incendio boschivo per colpa, come nel caso in questione, è soggetto alla pena prevista dall’art. 423-bis comma 2 del codice penale, consistente nella reclusione da 1 a 5 anni, aumentata della metà se dall’incendio deriva un danno grave ed esteso.
A ciò bisogna necessariamente aggiungere il risarcimento del danno causato alle proprietà e il rimborso delle spese sostenute per lo spegnimento delle fiamme e il ripristino delle zone danneggiate.
[carabinieri forestale toscana – gruppo pistoia]