PISTOIA. Il Consigliere Alessandro Tomasi ci prega di pubblicare il documento che segue:
Oggetto: La costruzione dei centri per la raccolta differenziata è a rischio?
Il Consiglio Comunale ha ormai da tempo adottato le varianti urbanistiche n. 4 e n. 5 e i tempi per presentare le osservazioni sono scaduti. Ricordo che la variante n. 5 è quella che permette la costruzione di centri per la raccolta di rifiuti differenziati e che su questa l’amministrazione aveva insistito per procedere con tempi rapidi dopo il fallimento di collocare il centro operativo di Publiambiente nella zona ex Pallavicini.
Attraverso un accesso agli atti ho verificato che è giunta una sola osservazione da parte di privati alla variante n. 5, mentre altre osservazioni e contributi su entrambe sono state prodotte dalla Regione.
In una di queste alla variante n. 4 al Regolamento Urbanistico per la modifica del perimetro del Piano di Lottizzazione Industriale del Bottegone il Settore Strumenti della programmazione negoziata e della valutazione regionale scrive:
si fa presente che ai sensi dell’art 5 bis co. 1 lett. G della LR 10/2010 le varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio sono obbligatoriamente sottoposte a Vas ai sensi dell’art. 5 co. 2 lett. B bis, a meno che non siano varianti minori; in tal caso si procede con la verifica di assoggettabilità a Vas ai sensi dell’art 5 co. 33 lett. B
Nell’osservazione si afferma che la n. 4 sembra configurarsi come variante minore e su questa ho avuto da parte della Dirigente parziali rassicurazioni in merito alla scelta, di confermare la volontà dell’amministrazione, di non procedere con la Valutazione Ambientale Strategica Vas.
La questione più preoccupante riguarda però la variante n. 5 perché se corre l’obbligo secondo la Regione di assoggettare a Vas una semplice modifica di un perimetro in un area che non subirà nessuna trasformazione, a maggior ragione si può ipotizzare, come avevamo sostenuto in Commissione, che ciò valga per una variante grazie alla quale si costruiranno dei centri di raccolta di rifiuti.
Non a caso l’ufficio regionale Settore Tutela e Gestione delle Risorse Idriche ha fatto pervenire un contributo tecnico nel quale si raccomanda che lo specifico progetto (citato al punto 5-bis dell’art. 94) prevede opportuni accorgimenti tecnici al fine di evitare infiltrazioni di inquinanti nel sottosuolo.
Se fosse confermato che è obbligatorio sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica la variante n. 5, l’intero provvedimento amministrativo sarebbe annullabile per violazione della Legge.
Come mai dopo la fretta iniziale non si portano in Commissione, e conseguentemente all’approvazione in Consiglio, le varianti n. 5 e n. 4? Credo sia opportuno alla luce di quanto ci dice la Regione, e per questo ho scritto al Presidente della Commissione Urbanistica, per la convocazione di una commissione quanto prima per chiarire la questione.
Cons. Alessandro Tomasi