COBAS-SCUOLA: A PROPOSITO DI VISITE PASTORALI E BENEDIZIONI

La scuola “Enrico Fermi”
La scuola “Enrico Fermi”

CASALGUIDI. Negli ultimi giorni la questione delle visite pastorali all’interno della scuola pubblica è assurta alle cronache locali (ne hanno parlato ampiamente i media locali) per una vicenda legata alla benedizione delle aule dell’Ic “E. Fermi” di Casalguidi.

A noi risulta del tutto incomprensibile il clamore suscitato da questa vicenda in quanto la decisione del Consiglio d’Istituto è stata assunta in ottemperanza ad un apposito decreto legislativo del 1994 (che vieta riti religiosi in orario scolastico, garantendo in questo modo la laicità dell’istituzione e la non attuazione di azioni discriminanti) e ad una circolare ministeriale del 1992 che prevede che le benedizioni dell’edificio e degli scolari devono essere effettuate fuori dell’orario delle lezioni.

Infatti il decreto legislativo 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), recependo anche la normativa sottoscritta nelle Intese con le confessioni di minoranza, all’articolo 311 vieta espressamente di svolgere pratiche religiose in occasione dell’insegnamento di altre materie o secondo orari che abbiano comunque effetti discriminanti. In merito a tale questione, il 13 febbraio 1992 venne diffusa una Circolare ministeriale avente come oggetto la “Partecipazione degli alunni ad attività di carattere religioso”:

“Continuano a pervenire quesiti concernenti: la partecipazione degli alunni a cerimonie religiose quali, ad esempio, la celebrazione della Messa all’inizio dell’anno scolastico o in occasione della Pasqua e la benedizione pasquale delle aule; gli incontri delle scolaresche con i vescovi diocesani nell’ambito delle visite pastorali da essi effettuate.

In proposito questo Ministero è dell’avviso che la partecipazione degli alunni ad atti di culto possa avvenire soltanto a seguito di specifiche deliberazioni assunte dai competenti organi di democrazia scolastica.

Si ritiene, pertanto, che il consiglio di circolo o di istituto, avvalendosi delle attribuzioni riconosciutegli dall’art. 6 del Dpr 31 maggio 1974 n. 416, possa deliberare, con l’osservanza delle disposizioni ivi stabilite, di far rientrare la partecipazione a riti e cerimonie religiose tra le manifestazioni o attività extrascolastiche previste dalla lettera d) di tale articolo (…).

Il divieto è stato poi riconfermato da varie sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali (sentenza 250/93 del Tar dell’Emilia Romagna, sentenza 489/95 del Tar del Veneto e da altre ancora).

“Molto rumore per nulla” o la presa di posizione di certi personaggi eccellenti a sostegno di questo revanchismo cattolico è il segno del decadimento civile, politico, etico e culturale e non solo economico del nostro Paese?

Cobas-Scuola Pistoia

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