COMUNITÀ MONTANA: C’È LA SENTENZA MA I CONTI NON TORNANO

Sentenza-SichiFIRENZE-MONTAGNA. Ammanco in Comunità Montana Appennino Pistoiese: e cominciamo a ragionare sui numeri e sulle cifre, dato che il 17 settembre scorso è stata depositata la sentenza della Corte dei Conti di Firenze (la 187/2015) con cui

la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando sul giudizio n. 59550/R e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in parziale conformità delle conclusioni del Pubblico ministero,

CONDANNA

i convenuti al pagamento, in favore della ex Comunità Montana dell’Appennino Pistoiese, oggi Provincia di Pistoia, delle seguenti rispettive somme omnicomprensive:

Giuliano Sichi
Giuliano Sichi

SICHI Giuliano (Economo e Responsabile dei servizi finanziari per tutto l’arco temporale in esame), a titolo di responsabilità dolosa ed in via principale all’intera posta di danno azionabile, pari ad €. 354.938,95 (€. 190.914,95 per mandati di pagamento irregolari ed €. 164.024,00 a titolo di proventi, non riversati, della vendita del legame). Detti importi dovranno essere maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, con decorrenza dalle date delle singole scadenze;

CASSA di RISPARMIO di PISTOIA e della LUCCHESIA S.p.A. (Istituto tesoriere per tutto l’arco temporale in esame), a titolo di responsabilità gravemente colposa, per culpa in vigilando, in via sussidiaria, per la posta di danno relativa ai mandati di pagamento irregolari, nella misura del 70% del totale (€. 190.914,95), in concreto €. 133.640,46;

APOLITO Rosa (Segretario Generale e Dirigente dell’Area Amministrativa dal 1° settembre 1983 al 31 luglio 2013), a titolo di responsabilità gravemente colposa, per culpa in vigilando, in via sussidiaria, per tutte le poste di danno in misura del 10% del totale (€. 354.938,95) pari ad €. 35.493,90;

MICHELOTTI Alessandro (Revisore unico dal 22 settembre 2006 al marzo 2011), a titolo di responsabilità gravemente colposa, per culpa in vigilando, in via sussidiaria, per tutte le poste di danno in misura del 10% del totale maturato pro-tempore (€. 346.846,93) pari ad €. 34.684,70;

Rosa Apolito è stata reintegrata
Rosa Apolito

GIOVANNETTI Antonella (Revisore unico dal 5 giugno 2000 al 22 settembre 2006), a titolo di responsabilità gravemente colposa, per culpa in vigilando, in via sussidiaria, per tutte le poste di danno in misura del 10% del totale maturato pro-tempore (€. 30.539,08) pari ad €. 3.053,91;

FEDELI Roberto (Dirigente dell’Ufficio Tecnico dal 31 dicembre 1993 al 31 luglio 2013), a titolo di responsabilità gravemente colposa, per culpa in vigilando, in via sussidiaria, per il solo danno relativo alla vendita della legna in misura del 10% del totale (€. 164.024,00) pari ad €. 16.402,40.

Tutti gli importi richiesti in via sussidiaria devono intendersi comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria.

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale fino alla data di effettivo pagamento.

Condanna le parti convenute al pagamento in parti uguali delle spese processuali, in favore dell’Erario che, fino alla presente decisione, sono liquidate in €. 5.676,72.=(Euro cinquemilaseicentosettantasei/72.=).

Forse è estremamente prematuro esprimere qualsiasi più approfondita considerazione, ma un paio di fatti emergono con solare evidenza:

  • tutte le parti convenute sono state condannate
  • c’è una sostanziale divergenza di somme, nella posizione di Giuliano Sichi, fra le richieste avanzate dalla Procura della Repubblica di Pistoia (1 milione e 142mila € la richiesta del p.m., se non sbagliamo) e quelle presentate dalla Corte dei Conti, che si fermano a 354.938,95 €, con una differenza (1.142.000 – 354.938,95 ) di ben 787.061,05 € in meno (indicativamente)

Il dottor Roberto Fedeli è stato reintegrato al suo postoAlla luce dei numeri, dunque, l’ipotesi più probabile è quella secondo la quale o dall’una parte (Procura di Pistoia) o dall’altra (Corte dei Conti) qualcosa non torni: in altri termini o sbaglia la Corte dei Conti nella propria ragioneria o, al contrario, la relazione Eller, sulla quale fa leva il Tribunale di Pistoia, non è attendibile per quanto e come dovrebbe.

Per questo, però, dovremo aspettare ancora e valutare tutta la documentazione con un’opera di prudente apprezzamento dei documenti raccolti e sotto sequestro o magari non ancora rintracciati e fascicolati.

In buona sostanza, e aldilà di qualsiasi altra valutazione, nessuno ha evidentemente fatto – secondo quanto stabilito dai giudici – il proprio dovere: e se a Sichi tocca l’addebito di una responsabilità dolosa, a tutti gli altri indistintamente (in ordine: la Cassa di Risparmio, quale tesoreria dell’ente; Rosa Apolito, segretario generale e dirigente amministrativo della Comunità Montana; Alessandro Michelotti e Antonella Giovannetti, revisori dei conti; Roberto Fedeli, dirigente dell’ufficio tecnico della Comunità) viene addossata una «responsabilità gravemente colposa, per culpa in vigilando», con ciò facendo intendere che il comportamento di chi ruotava intorno al Sichi sarebbe stato gravemente omissivo e non guidato da un corretto senso di responsabilità e sorveglianza nell’espletamento dei propri compiti, e secondo le regole e i doveri dell’optimus pater familias. Non poco – si direbbe – per chi ha il dovere di vigilare sul pubblico denaro.

Resta il fatto, infine – e ci torniamo ancora sopra –, che la richiesta di danno, avanzata a Sichi dalla Corte dei Conti, è inferiore di oltre 700mila € rispetto a quella addebitatagli secondo i capi d’imputazione azionati dalla Procura di Pistoia.

Una situazione oggettiva che sicuramente farà molto discutere e imporrà un’attenta riflessione e un’accurata valutazione in un quadro che, con il passare del tempo, sembra sempre più destinato a ridimensionarsi rispetto alle sue prime clamorosissime battute.

Scarica: Sentenza Corte dei Conti Firenze n. 187-2015

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