La decisione è stata pronunciata stamattina in aula a Firenze. Entro 90 giorni il deposito delle motivazioni
ECCO IL TESTO della sentenza:
N. 5852/2018 RG
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE II PENALE
Udienza del 26 novembre 2020
Nel procedimento penale contro SICHI GIULIANO
In nome del popolo italiano
Visto l’art. 605 C.P.P.,
in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia in data 8 maggio 2018 ed appellata nell’interesse dell’imputato SICHI GIULIANO, dichiara non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine ai reati a lui ascritti ai capi A1 (proc. n. 854/2014 RG DIB.), Aa ed Ab (proc. n. 1047/2016), previa riqualificazione dei suddetti nei delitti di cui agli artt. 640 e 61 n. 9 CP, per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione;
dichiara non doversi procedere per le residue imputazioni essendo i fatti estinti per intervenuta prescrizione limitatamente alle condotte commesse in epoca anteriore al 22.3.2008 e per l’effetto, concesse le attenuanti generiche, ridetermina la pena in quella di anni quattro e mesi tre di reclusione.
Visto l’rt. 29 CP, sostituisce la pena accessoria della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e di interdizione legale durante la pena, con quella della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.
Visto l’art. 322 ter CP, riduce la confisca disposta a carico dell’imputato Sichi al valore complessivo di euro 183.413.21.
Revoca le statuizioni civili emesse a favore dei Comuni di Piteglio, Abetone, Cutigliano, San Marcello Pistoiese.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Condanna l’imputato a rifondere le spese legali del grado in favore delle parti civili Provincia di Pistoia, Comune di Marliana, Comune di Sambuca Pistoiese liquidate in euro 1500 euro oltre accessori come per legge, per ciascuna parte civile.
Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
Firenze 26 novembre 2020
Il Presidente
Dr Livio Genovese
Aspettiamo un commento dell’avvocato Bonaiuti.