PISTOIA. Margherita Semplici scrive:
A proposito del ricorso al Tar depositato da So.Crem contro il Comune, invio l’interpellanza in allegato da me appena deposita al protocollo comunale.
Nell’interpellanza si affronta il problema tariffario e, più in generale, la questione relativa alla gestione del Tempio Crematorio.
Non posso non constatare – qualora quanto affermato da So.Crem in ordine al mancato coinvolgimento nella definizione delle tariffe e al negato incontro con Sindaco, Assessore e Dirigente corrisponda a verità – come ancora una volta, alla resa dei conti, sia dimostrato che le affermazioni sulla partecipazione dei cittadini e sul loro coinvolgimento nelle scelte dell’amministrazione restano solo parole vuote.
Questo contegno dell’amministrazione, in questo caso, sarebbe ancora più grave del solito, essendo stato tenuto nell’ambito del rapporto con il gestore di un servizio, quello di cremazione, che riveste carattere di interesse generale per la comunità.
Margherita Semplici
Capogruppo Pistoia Domani
INTERPELLANZA URGENTE
Oggetto: Gestione del servizio di cremazione presso il Cimitero Comunale Principale e nuove tariffe impugnate al TAR da SO.CREM
Premesso che
– all’interno del Cimitero Comunale Principale di Pistoia, all’estremità est, è situato il Tempio Crematorio, la cui proprietà è della SO.CREM di Pistoia (ente di promozione sociale senza scopo di lucro), costituita in data 1883 e titolare di un diritto di superficie attribuito in perpetuo dal Comune di Pistoia a far data dal 1890 sull’area pubblica su cui insiste la costruzione;
– il Comune di Pistoia, con la Delibera G.C. 307/2003, ha dichiarato di non ritenere necessaria la realizzazione in proprio di una struttura da dedicare alla cremazione, considerando quella gestita da SO.CREM sufficiente ai bisogni della comunità;
– con la medesima delibera è stato deciso di regolare, con convenzione decennale (2003-2013), i rapporti tra Comune di Pistoia e SO.CREM per l’utilizzazione della struttura a fini di pubblica utilità;
– i contenuti della convenzione sono così sintetizzabili:
- a) l’esercizio della cremazione è effettuato dalla SO.CREM di Pistoia presso il Tempio Crematorio all’interno del Cimitero Comunale Principale, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia di polizia mortuaria e di igiene, anche per conto e su richiesta del Comune di Pistoia;
- b) il Comune di Pistoia ha concesso alla SO.CREM anche l’uso dell’area cimiteriale posta a tergo del Tempio Crematorio, al fine di realizzarvi, a propria cura e spese, l’ampliamento del tempio crematorio stesso e l’area per la dispersione delle ceneri, entro un anno dalla data di stipula della convenzione;
- c) la SO.CREM si è impegnata a realizzare anche un nuovo cinerario comune all’interno dell’area concessa, nonché un servizio igienico per uso pubblico all’interno di un vano posto al termine del loggiato loculi del Cimitero Principale;
- d) la SO.CREM copre i costi del servizio di cremazione e dei servizi ad esso collegati, nonché gli interventi di adeguamento della struttura previsti in convenzione, con i proventi derivanti dall’applicazione delle tariffe stabilite dal Comune;
- e) il Comune di Pistoia, ai sensi dell’Art. 1 del D.M. del 2002 in materia, stabilisce annualmente le tariffe per la cremazione e la conservazione e dispersione delle ceneri, sentita la SO.CREM;
Preso atto che
– la citata convenzione è scaduta nel 2013 e SO.CREM sta continuando a svolgere il servizio di cremazione;
– non sussistono atti di proroga espressa della citata convenzione, né convenzioni annuali (contrariamente a quanto affermato dall’Assessore Belliti nella seduta della Commissione I del 15 luglio 2015) atte a regolare diversamente i rapporti tra Comune di Pistoia e SO.CREM nelle more della predisposizione di una nuova procedura di affidamento del servizio;
– le parti, dalla scadenza della convenzione, stanno di fatto continuando ad osservare, nella regolazione dei reciproci rapporti, quanto disposto dalla convenzione medesima;
– nel periodo di durata della convenzione e nell’anno 2014, le tariffe per il servizio di cremazione stabilite dal Comune, sentita la SO.CREM, sono sempre state quelle individuate dal D.M. del 2002 (pari a Euro 600 per la cremazione di cadavere);
Considerato che
– la Giunta Comunale, subito dopo l’approvazione del bilancio preventivo 2015, con propria deliberazione 95/2015, ha approvato nuove tariffe per la cremazione, con una riduzione della tariffa ministeriale prevista per la cremazione di cadavere del 55% per il residenti nel Comune di Pistoia e del 45% per i residenti della Provincia di Pistoia, al fine di incentivare la pratica crematoria;
– SO.CREM ha pubblicamente dichiarato di non essere stata sentita in merito alla definizione delle tariffe per l’anno 2015 (a differenza di quanto previsto dalla convenzione e di quanto avvenuto nel 2014), affermando che le nuove tariffe non sarebbero adeguate alla copertura dei costi del servizio, che genererebbero un disavanzo di gestione, e potrebbero produrre un aumento di richieste di cremazione non sostenibile per le caratteristiche dell’impianto;
– SO.CREM ha, inoltre, dichiarato di aver appreso delle nuove tariffe non dal Comune, bensì dalla stampa soltanto in data 1 settembre 2015 (oltre un mese dopo la deliberazione che le aveva definite) e di essersi vista negare dal Sindaco, dall’Assessore di riferimento e dalla Dirigente un incontro che chiarisse i problemi connessi all’applicazione del nuovo regime tariffario;
– SO.CREM ha, altresì, presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale al fine di veder annullata la delibera di Giunta che definisce le tariffe per l’anno 2015, nonché per vedersi riconosciuto un risarcimento per la gestione in perdita a cui questa decisione del Comune l’avrebbe costretta;
Verificato che il servizio di cremazione rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica, così come stabilito dalla L. 130/2001 e come si evince da numerosi pareri espressi in materia dall’AGCM;
Tutto ciò premesso,
SI INTERPELLA LA S. V. PER SAPERE
1) se il gestore (SO.CREM) abbia adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla citata convenzione decennale e abbia rispettato ogni clausola;
2) se, in considerazione del fatto che la convenzione è scaduta nel 2013, si sia proceduto alla predisposizione di una procedura di gara ad evidenza pubblica per la gestione del servizio che, vista la sua natura di servizio pubblico locale a rilevanza economica, è da ritenersi indispensabile;
3) quali siano, eventualmente, le condizioni della concessione poste a base di gara per l’affidamento del servizio e quali siano i tempi previsti per l’indizione della gara medesima;
4) perché, alla scadenza della convenzione decennale, non si sia proceduto all’adozione di un atto di proroga espressa della convenzione per il tempo strettamente necessario alla predisposizione della procedura di cui sopra;
5) quali siano, dalla scadenza della convenzione avvenuta nel 2013, gli atti che regolano lo svolgimento del servizio da parte di SO.CREM, nonché i rapporti tra Comune e gestore;
6) se corrisponda a verità quanto affermato pubblicamente da SO.CREM in ordine al suo mancato coinvolgimento nella definizione delle tariffe 2015 per il servizio di cremazione e, se ciò sia confermato, per quale motivo si sia scelto di agire in tal modo;
7) se corrisponda a verità che SO.CREM, neppure a deliberazione approvata, è stata debitamente notiziata in via formale da parte dell’Amministrazione sul nuovo regime tariffario prima che questo diventasse di dominio pubblico a mezzo stampa;
8) se corrisponda a verità che a SO.CREM non è stato concesso, come richiesto, un incontro chiarificatore con il Sindaco, con l’Assessore di riferimento e con la Dirigente e se questo sia in genere il contegno tenuto dall’Amministrazione con i gestori dei servizi pubblici di interesse generale;
9) se la definizione delle nuove tariffe sia stata preceduta, come i principi normativi (trattandosi di servizio a rilevanza economica) e il comune buon senso avrebbero richiesto, da una proiezione sulla sostenibilità economica delle nuove tariffe per la gestione del servizio, nonché sulla capacità dell’impianto esistente di far fronte all’auspicato incremento delle cremazioni;
10) se il Comune intenda costituirsi dinanzi al TAR nell’ambito del ricorso promosso da SO.CREM;
11) se, qualora fosse confermata la rispondenza a verità delle affermazioni del gestore in ordine al suo mancato coinvolgimento nella definizione delle nuove tariffe, non si ritenga opportuno annullare d’ufficio, in via di autotutela, la delibera che le ha approvate al fine di evitare ulteriore contenzioso e conseguenti richieste risarcitorie.
Certa di un tempestivo riscontro, porgo distinti saluti,
Margherita Semplici