deregulation. FERIE E PERMESSI A GOGÒ IN COMUNE

 

La dirigente della ragioneria del Comune di Agliana, Tiziana Bellini

AGLIANA.  Questa estate, l’amministrazione comunale aglianese s’è davvero distinta, non solo per la disponibilità dell’assessore Fontana che faceva il volontario netturbino, ma anche per una allegra interpretazione della legge (articolo 11) del contratto di lavoro che regola i permessi e ferie dei dipendenti della Pa*.

La dirigente Tiziana Bellini e l’Assessore Fragai, sembrano aver concesso ripetuti permessi in regime di “aspettativa non retribuita” a un medesimo dipendente che li richiederebbe ogni anno (questo ci risulterebbe il quarto di fila) nel periodo Giugno, Luglio e Agosto: un trimestre che è molto impegnativo per l’amministrazione che deve coprire gli uffici dalle ferie estive di altri dipendenti che le devono godere per come meritate e ordinarie.

Qualcuno ha scoperto che il dipendente in questione si recherebbe a fare il cameriere in un ristorante di un porto di una amena “cala” sulla costa livornese. L’amministrazione, assicura anche altre allegre “concessioni” ad altri tre dipendenti tra i quali spicca Luigi Dalla Greca, un  dirigente che, avendo maturato il tempo del pensionamento, si sarebbe visto erogare ben sei mesi di fila di ferie arretrate in un solo botto, lasciando l’ufficio scoperto.

Altrettanto allegramente è stato fatto lo “sgravio” dell’informatico del Ced che si è recentemente dimesso, smaltendo una quantità notevole di ferie e permessi, lasciando  il servizio in affanno per un lungo periodo.

L’ex Comandante Andrea Nesti

Tralasciamo da parte – ma lo citiamo – il periodo di aspettativa del dipendente Dott. Alessandro Andrea Nesti, il quale sembra

essere  posto in “libertà” dal lavoro  fino a tutto il Dicembre: tale periodo, gli è stato forse concesso per consentirgli di meglio prepararsi alla causa di lavoro (la prossima udienza è prevista in Ottobre) contro lo stesso Comune di Agliana?

La prassi corretta per l’erogazione di ” permessi e aspettative” è chiara e ben diversa: queste licenze non possono essere pagate in “busta paga” e devono essere smaltiti entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di maturazione – fatte salve deroghe (eccezionali e da motivarsi) – assumendo così una proporzionalità numerica caratteristica, coordinata al periodo di un anno di lavoro.

Quando un dirigente – e il caso di fattispecie lo è – deve smaltire circa sei mesi di ferie, la quantità di giorni di assenza è esorbitante alla misua  tollerabile, con fattore 4/5. Quante ore lavorava il solerte dipendente 12 ore al giorno?

La Dott.ssa Tiziana Bellini, rassicura in una informale risposta che “le ferie e i permessi erano dovuti” e che, le aspettative “non sono retribuite e non maturano anzianità”: complimenti, per il maldestro tentativo di giustificazione. Nessuno considera il disservizio dei cittadini che hanno sofferto criticità gestionali nelle unità operative rimaste scoperte? Le difficoltà dei Consiglieri di opposizione di avere evase le richieste di interrogazione e accesso agli atti, a chi sono riconducibili, se non all’assenza sistematica di personale in “permesso”?

L’articolo 11, specifica che, la richiesta dell’aspettativa deve essere “motivata” e la concessione, deve avvenire “compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio” e non a babbomorto, come sembra regola nel Comune di Mangoni abbandonato a una fase di chiara deregolation.

Rino Fragai Assessore al personale

Inoltre, tali “permessi in aspettativa” devono essere concessi in una misura massima due periodi in tre anni, mentre per il privilegiato  dipendente del servizio anagrafico, sarebbero stati ben tre! Nevvero Tiziana?

E il lungo periodo concesso al dipendente Dott. Nesti era compatibile con la crisi cronica di personale dei vigili urbani, sempre in carenza strutturale?

Sembra proprio che ci sia qualcosa che non torna con i rapporti con il personale e non solo! Che ci dice il commissario Rino Fragai, rimasto, appunto, a curare l’assessorato del personale dipendente? Lo cura o lo abbandona?

*: Art. 11 Aspettativa per motivi personali. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi. (omissis).

[Alessandro Romiti]

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