emergenza 118. CONTRIBUTI A PIOGGIA E SENZA CONTROLLI

 

Enrico Rossi: nessun chiarimento sui criteri

FIRENZE. La nostra richiesta di informazioni sui “Criteri di erogazione dei rimborsi al 118” è del 26 luglio e ha richiesto oltre quattro mesi per una mancata (e parziale) trattazione da parte dell’Assessore Saccardi.

L’argomento investe la comunità delle organizzazioni di volontariato impegnate alla copertura dei servizi di soccorso e assistenza sanitaria 118, ma non solo, essendo la legge citata nazionale.

Una comunità stimata in oltre un milione di volontari, tali da impegnarci in una serie di chiarimenti che sono stati elusi dall’Assessore regionale Stefania Saccardi.

Queste le corrispondenze, intercorse tra la nostra redazione e la Regione Toscana, aventi per oggetto il sollecito risposta alla mail del 26 luglio su quesiti relativi alla voce “rimborsi spese 118”.

Gentile Presidente Rossi e Assessore Saccardi, abbiamo letto attentamente in redazione, il contenuto della risposta pervenutaci che è elusiva, perché non risponde ai chiarimenti richiesti impegnandoci a chiedere una trattazione esauriente e completa, anche al quesito 3, ignorato nella risposta.

Alla scrivente testata, non interessa l’elencazione degli articoli della Legge ma la specificazione dei criteri economici per la definizione delle somme a ristoro delle AA.VV. (che hanno solo l’indicizzazione massima del 6%).

Ripropongo per chiarezza, le tre domande formulate – alle quali non è stata data la risposta richiesta – perché possiate soddisfare le richieste di chiarimento in senso autentico e categoricamente determinato. (le risposte in rosso ndr)

1) In base a quale criterio economico viene erogato questo contributo alle federazione regionale di rappresentanza, fatto che loro hanno mere funzioni di sindacato?

Stefania Saccardi, non risponde alla nostre domande

La previsione riferita all’attribuzione di risorse agli Organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato ed al Comitato regionale della CRI per lo svolgimento delle attività di supporto 
tecnico, raccordo, coordinamento e tenuta del sistema di emergenza urgenza, è stata introdotta dalla legge regionale 13 aprile 2015 , n. 47, legge di iniziativa consiliare, che, al fine di una migliore funzionalità del sistema sanitario di emergenza urgenza, ha apportato alcune modifiche alle pertinenti disposizioni della l.r. 40/2005. In attuazione alla suddetta normativa, il percorso è il seguente:

– La Conferenza regionale permanente definisce annualmente le linee di indirizzo per lo svolgimento dell’attività di supporto tecnico, raccordo, coordinamento e tenuta del sistema di emergenza urgenza;
– Le singole Associazioni individuano l’Organismo al quale delegare lo svolgimento delle attività di supporto tecnico, raccordo, coordinamento e tenuta del sistema di emergenza urgenza ed al quale destinare le 
risorse per tale attività, in percentuale comunque non superiore al 6% delle risorse attribuite alle medesime per l’attività di trasporto di emergenza urgenza;

– I servizi  che vengono svolti dalle Associazioni non sono oggetto di un affidamento diretto o simile, ma dalla legge Regionale 70/2010 in poi tutte le associazioni vengono individuate come parti integranti del sistema sanitario regionale, e pur rimanendo soggetti privati, operano nell’ambito di un budget che viene individuato secondo le modalità previste dalla legge e sopra ricordate;

La domanda posta non verteva sul “criterio giuridico in base al quale vengono fatte le erogazioni” (che è ovviamente la norma citata), ma sul criterio economico. Si chiedeva infatti, quali elementi economici possono assurgere a rilievo con la finalità di una corretta applicazione della legge. In modo logicamente ordinato, la risposta avrebbe dovuto dare correttamente conto di quali sono state le linee di indirizzo stabilite dalla Conferenza Regionale permanente per la liquidazione di dette erogazioni. La risposta ci appare elusiva.

2) Come funzioni il meccanismo di rendicontazione degli emolumenti erogati e come sia possibile accedervi, alla luce del Freedom of Information Act.

L’Ausl Toscana centro, su incarico della Regione, attribuisce tali risorse agli Organismi rappresentativi delle AA.VV. e al Comitato della CRI, a seguito della presentazione da parte dei medesimi di una specifica relazione nella quale i medesimi danno conto delle attività espletate e dell’impiego delle risorse corrisposte.

La risposta nulla dice sul meccanismo di rendicontazione (ma solo che ASL Centro riceve una specifica relazione sulle attività espletate e sulle risorse impiegate): sarà utile capire se tali “relazioni” siano accessibili (F.o.i.a) e se si basino sui criteri indicati dalla Conferenza Regionale permanente. Non è stato chiarito in base a quale assunto normativo un’associazione di volontariato di diritto privato possa essere considerata “parte integrante del sistema sanitario” e come tale esclusa dalle gare indicate dal protocollo europeo. A nulla rileva il fatto che operino sulla base di un budget di spesa, dal momento che il budget impegna l’Amministrazione, ma non certo i soggetti privati, fatto certo che, anche una volta che è esaurito (il budget), non è che le ambulanze non escono più o i servizi sono resi a titolo gratuito. Anche in questo caso la risposta è elusiva.

3) Se le Associazioni di volontariato indistintamente, aventi natura giuridica di soggetti “privati”, siano – in quanto destinatari di rimborsi economici di risorse pubbliche – tenute al rispetto della disciplina di cui alla legge 33/2013 – Dl 14.3.2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)

Nessuna risposta ci perviene dall’Assessorato.

Alberto Corsinovi, Presidente regionale delle Misericordie, dice che “va bene così”

Osserviamo come l’Assessore Saccardi abbia perso una buona opportunità di fare chiarezza sulla correttezza etica e deontologia della disciplina sui rimborsi al 118, già da tempo chiamato alle attuazioni liberistiche delle direttive europee su l’aggiudicazione del servizio.

Un servizio che deve essere esperito in regime di concorrenza e non certamente “fiduciariamente”: a trattazione privata, con una variabile di 6 punti percentuali di storno alla capofila dell’Associazione, ma fissa (6% costantemente).

Sul punto, abbiamo anche intervistato il Presidente delle Misericordie della Toscana, Avv.  Alberto Corsinovi il quale ci ribadisce che la direttiva europea non è applicabile, valendo la modalità oggi attuata anche dalla Regione Toscana e che riconferma ancora, facendosi così schermo delle nostre domande, smentendo ogni ipotesi di accesso al nuovo ordinamento comunitario.

Una modalità che – a nostro parere – è certamente anacronistica e che comunque, messa alla prova delle verifiche “logico-argomentative” dell’inchiesta, sembra afflitta da numerose zone di ombra e grosse reticenze. È questo il modello di sviluppo per la riorganizzazione del terzo settore?

[Alessandro Romiti]

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