![Publiacqua o Publi€uro?](https://www.linealibera.it/wp-content/uploads/2014/07/publiacqua-300x300.jpg)
PISTOIA. In questi giorni stanno arrivando a numerose utenze servite da Publiacqua lettere in cui si annuncia che la tariffa del servizio di depurazione verrà adeguata in quanto dette utenze risulterebbero allacciate al servizio di depurazione.
Una vera e propria beffa nei confronti degli utenti che in questi anni, pur privi di allacciamento alla fognatura e/o alla depurazione, hanno pagato un servizio di cui mai hanno usufruito. Si ricorda a codesta Autorità Idrica Toscana:
- 1. che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 335/08 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, co. I, L. 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia in quello modificato a seguito dell’introduzione dell’art. 28 della Legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota riguardante il servizio di depurazione debba essere versata dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista d’impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi». La predetta sentenza della Corte Costituzionale ha sancito che la quota in oggetto, in quanto corrispettivo di prestazione contrattuale, non è tributo e non è dovuta in caso di assenza del servizio;
- 2. che il successivo Decreto Legge 208/2008, convertito nella Legge 13/2009, all’articolo 8 sexies reso attuativo dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 30/9/2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8/2/2010), prevede che debbano essere rimborsate le quote pagate per la depurazione nei casi in cui non vi sia un impianto attivo o se esso sia temporaneamente inattivo, indicando i criteri ed i parametri per la restituzione delle somme non dovute per la mancata depurazione delle acque reflue;
- 3. che con sentenza n. 10958 del 6/5/2010 la Corte di Cassazione si è espressa nel senso che nel caso in cui il servizio idrico, consistente nella somministrazione della risorsa idrica e nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione, manchi di uno dei suoi componenti, il canone relativo al servizio non reso non va pagato;
- 4. che con sentenza della Corte di Cassazione n. 8318 del 2011, la III sezione civile ha sancito in via definitiva il principio per cui non deve essere pagata una tariffa in mancanza di una prestazione: si è stabilito cioè che non c’è l’obbligo di pagare il canone del servizio di depurazione quando l’impianto non è esistente, oppure funziona male, o gli apparecchi sono momentaneamente inattivi.
Le conseguenze delle sentenze e delle disposizioni legislative richiamate prevedono quindi che tutti coloro i quali non abbiano fognature allacciate a impianti di depurazione, o questi siano temporaneamente inattivi, non devono pagare il canone medesimo, con la conseguenza che l’addebito dei corrispettivi del canone di depurazione agli utenti sprovvisti servizio diventa quindi illegittimo a tutti gli effetti e mantenerlo nelle fatture costituisce un atto di imposizione perseguibile a termine di legge e che, quindi, i cittadini hanno diritto alla cessazione dell’addebito di questo corrispettivo e la restituzione di quanto versato negli ultimi anni.
Tutto ciò premesso e considerato si chiede a codesta Autorità Idrica Toscana:
- 1. di attivarsi presso gli uffici preposti invitando Publiacqua a cessare con effetto immediato l’invio di lettere a utenti non serviti da fognatura e/o depurazione e a cessare la fatturazione di canoni di depurazione in tutti quei casi per i quali la Corte Costituzionale ha rilevato l’illegittimità;
- 2. di attivarsi diffidando Publiacqua a rimborsare agli utenti quanto pagato e non dovuto valutando l’opportunità di intraprendere azioni volte ad ottenere la corretta erogazione del servizio.
Nel caso di mancata attivazione da parte di codesta Autorità Idrica Toscana si comunica che procederemo direttamente mediante esposto/denuncia presso la competente Procura della Repubblica.
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