ROMA-FIRENZE. Il 31 gennaio 2013 l’Aeeg ha adottato la delibera 38/2013 con cui ha avviato un procedimento per la determinazione “dei criteri attraverso cui gli Enti d’Ambito dovranno individuare, fermo restando il principio del full cost recovery, gli importi indebitamente versati da ciascun utente a titolo di remunerazione del capitale investito in relazione al periodo 21 luglio 2011 – 31 dicembre 2011, da restituire all’utente medesimo”, oltre alla definizione delle modalità e degli strumenti con i quali assicurare la restituzione agli utenti finali di suddetti importi. Il termine di durata del procedimento è stato fissato in 120 giorni dalla pubblicazione della delibera stessa.
In tale delibera più volte si fa riferimento al Metodo Tariffario Transitorio in cui, come è noto, l’Autorità ha reinserito sotto mentite spoglie la remunerazione del capitale investito per una percentuale pari al 6,4%.
Il termine del procedimento si ha con la delibera 273/2013 del 25 giugno 2013 con cui l’Authority ha definito i criteri per la determinazione dell’ammontare da restituire. All’articolo 2 della delibera, tra le altre cose, si prevede che dalla quota della remunerazione del capitale, prevista da ciascun Piano d’ambito o da altri documenti di pianificazione, possono essere detratte le seguenti voci:
a) gli oneri fiscali;
b) gli oneri finanziari;
c) gli accantonamenti per la svalutazione crediti.
Dunque l’Authority lascia agli Enti d’Ambito o ad altri soggetti competenti la facoltà di scegliere se detrarre o meno tali voci.
L’Aeeg ha anche definito che la restituzione debba avvenire a favore delle utenze domestiche e che spetterà agli Enti di Ambito valutare eventuali ulteriori categorie di beneficiari, ma dandone adeguata motivazione.
Si stabilisce anche che gli Enti d’Ambito o i soggetti competenti per la predisposizione tariffaria, entro 3 mesi dalla pubblicazione della delibera (ossia entro il 26 settembre 2013), avrebbero dovuto trasmettere all’Autorità il calcolo dell’ammontare di remunerazione del capitale da restituire agli utenti. A sua volta l’Autorità entro 60 giorni dal ricevimento dei dati verifica la coerenza del calcolo proposto dagli Enti d’Ambito o dai soggetti competenti, esprimendo eventuali rilievi. Decorso tale termine e in assenza della comunicazione di rilievi da parte dell’Autorità, il gestore restituisce agli utenti gli importi calcolati dagli Enti di Ambito o dai soggetti competenti nel primo documento di fatturazione utile, dando evidenza dell’importo restituito.
Va innanzitutto esplicitata una prima considerazione in merito al fatto che la quota di remunerazione da restituire è calcolata esclusivamente per il periodo che va dal 21 luglio 2011 al 31 dicembre 2011. Ciò viene giustificato dal fatto che l’ambito di applicazione del Metodo Tariffario Transitorio, approvato il 28 dicembre 2012, decorre dal 1 gennaio 2012 per cui a partire da questa data non ci si deve porre il problema dell’indebito versamento della quota di remunerazione. Ciò conferma come nella sostanza l’AEEG sia intervenuta retroattivamente in deroga al generale principio di ultrattività delle norme e degli atti amministrativi, retroattività espressamente censurata dal Consiglio di Stato con varie sentenze (da ultime, vedi sentenza Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4301 del 9 settembre 2008 e sentenza Consiglio di Stato, sezione V, n. 3920 del 30 giugno 2011) e dallo stesso Co.Vi.Ri. (vedi delibera n. 7 del 1 dicembre 2008).
Più in generale il giudizio sui criteri stabiliti dall’Aeeg per la restituzione della remunerazione del capitale investito è decisamente negativo e ciò si basa in particolare sui seguenti 5 punti:
1) È illegittimo che il rimborso sia previsto solo per il periodo che va dal 21 luglio 2011 al 31 dicembre 2011. In realtà la restituzione da far tornare agli utenti non può che essere quella ingiustamente percepita da parte dei soggetti gestori relativa alla voce della remunerazione del capitale investito inserita in tariffa senza soluzione di continuità a partire dal 21 Luglio 2011. In merito sarebbe opportuno calcolare l’ammontare della remunerazione che dovrebbe legittimamente essere restituita fino per tutto il periodo dal 21/07/11 ad oggi.
2) È illegittimo considerare gli oneri fiscali quali una voce di costo e sottrarre tale la quota dalla restituzione agli utenti si configura di fatto come uno sconto ex post rispetto alle tasse che i gestori hanno versato. Visto che nella delibera 273/2013 viene specificato che gli oneri fiscali dovranno essere coperti (quindi detratti) in ragione dell’imposta effettivamente pagata è opportuno richiedere all’Ente d’Ambito i dati relativi a questa voce in modo da valutare con precisione l’ammontare della detrazione.
3) È illegittimo che la restituzione venga prevista solo per le utenze domestiche e che si lasci agli Enti d’Ambito la discrezione di definire altri beneficiari. La restituzione, al contrario, deve avvenire a favore di tutte le categorie che hanno versato la remunerazione dal 21 Luglio 2011.
4) È illegittima la detrazione degli accantonamenti per la svalutazione dei crediti, soprattutto visto che tale voce si presta ad essere quantificata in maniera del tutto discrezionale e arbitraria.
5) Gli oneri finanziari possono essere detratti solo nella misura di quelli effettivamente sostenuti e documentati dal gestore (art. 2 comma 3 delibera 273/13). Pertanto è opportuno richiedere all’Ente d’Ambito i dati relativi a questa voce in modo da valutare con precisione l’ammontare della detrazione.
Queste sono alcune linee guida che possono essere utilizzate in sede di confronto con gli Enti d’Ambito. Inoltre tutte le suddette considerazioni andrebbero prese in esame con attenzione soprattutto nel caso in cui la definizione dell’ammontare della restituzione effettuata dall’Ente d’Ambito non fosse ritenuta congrua e dunque si intendesse procedere ad azione legale.
[comunicato forum dell’acqua]