IL “CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE” SULLA MANCATA BENEDIZIONE A CASALGUIDI

La Nazione, 16 marzo 2015
La Nazione, 16 marzo 2015

PISTOIA. Il Centro Antidiscriminazione interviene in riferimento ad alcuni articoli recentemente comparsi sulla stampa locale e riguardanti i contenuti di una delibera di Consiglio dell’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” di Casalguidi-Serravalle Pistoiese, con la quale si vieta la benedizione pasquale cattolica durante le ore di lezione.

A tal proposito, per quanto ci compete come Istituto di Tutela, facciamo presente quanto segue, riconducendo l’interpretazione della vicenda all’interno delle previsioni normative vigenti.

La legge vieta espressamente l’effettuazione di messe, preghiere, visite pastorali e benedizioni in orario scolastico. Il principio di laicità è infatti sancito dalla Costituzione agli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 22, a tutela del principio pluralista che significa: alcuna preferenza per qualsivoglia fede religiosa e il rispetto di chi non ne professi nessuna. Più nel dettaglio, il decreto legislativo n. 297 del 1994, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, vieta lo svolgimento di pratiche religiose in occasione dell’insegnamento di altre materie o secondo orari che abbiano effetti discriminanti.

Lo Stato, in ogni sua declinazione pubblica, non può dare dunque prevalenza a un orientamento religioso piuttosto che a un altro, anzi è suo compito garantire la parità fra le diverse religioni, ancorché minoritarie, senza discriminazione fra le stesse. La Dirigente scolastica che ha applicato tale principio costituzionale, perciò, ha correttamente applicato la normativa, svolgendo il proprio ruolo di dipendente di una scuola pubblica italiana.

In particolare, come correttamente precisato dalla Dirigente in questione, la legge non consente che eventuali cerimonie religiose possano avvenire durante l’orario scolastico. Esse possono avvenire nei locali delle scuole pubbliche, ma soltanto al di fuori dell’orario scolastico e con la partecipazione esclusivamente degli studenti che ne manifestino la volontà.

Tale orientamento è stato definitivamente sancito dal Tar dell’Emilia Romagna (Sentenza n. 250 del 1993, poi confermata dalla Sentenza n. 489 del 1995 del Tar del Veneto e da altre ancora), che sanciscono l’illegittimità di svolgere pratiche religiose in orario scolastico, ravvisando che la celebrazione di liturgie o di riti religiosi rappresenta un’attività del tutto estranea alla scuola e alle sue attività istituzionali.

Infine ricordiamo – citando Stefano Rodotà – che la laicità negli ambienti pubblici è una “componente essenziale del discorso pubblico in democrazia”, uno “spazio costituzionale che consente a tutti la convivenza e il confronto” e che la scuola pubblica deve essere laica e inclusiva di ogni diversità.

Ricordiamo infine che sul territorio sono presenti molti luoghi di culto a ciò destinati, dove i fedeli delle varie confessioni religiose possono liberamente incontrarsi o condurre i propri figli, nel pieno rispetto delle diversità e a tutela dei diritti di ciascuno nei luoghi deputati al pubblico servizio.

[ripaoni – provincia pt]

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