QUARRATA. L’amministrazione comunale di Quarrata ha provveduto ad installare sulla via Statale in località Catena, nei pressi dell’intersezione con via Vecchia Fiorentina II Tronco, un impianto semaforico a chiamata pedonale integrato con sistema di rilevazione della velocità.
In pratica il nuovo semaforo potrà essere attivato dai pedoni tramite un pulsante di chiamata che farà scattare il rosso in entrambi i sensi di marcia, consentendo un attraversamento sicuro della carreggiata.
Inoltre il nuovo impianto è dotato di un sistema “intelligente” di rilevazione della velocità che fa scattare il rosso per i veicoli che superano il limite di 50 Km/h, mentre rimane verde per chi viaggia a velocità inferiori rispettando il limite.
“Un intervento – commenta il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Gabriele Romiti – che abbiamo ritenuto opportuno effettuare per mettere in sicurezza un punto nevralgico della viabilità nella frazione di Catena. Su suggerimento dei consiglieri di Catena, Ciervo e Drovandi, e di alcuni residenti, abbiamo installato un impianto che consente al tempo stesso l’attraversamento pedonale sicuro e la limitazione della velocità dei veicoli che transitano sulla via Statale”. L’intervento, per un costo complessivo di circa 20 mila euro, è già stato ultimato e da lunedì prossimo, 30 marzo 2015, sarà attivo il nuovo impianto semaforico secondo le modalità di funzionamento descritte.
[comune quarrata]
ma i semafori “intelligenti” non sono “fuorilegge”?
Circolare Ministero Trasporti dd 12/6/2007 e 17/7/2007, nonchè parere Ministero infrastuure e trasporti dd 5/9/2005
a meno che il Ministero non abbia cambiato opinione.
tra l’altro non sembrerebbero nemmeno omologati
Chissa cosa ne pensa la Corte dei Conti
”
Circolare Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Trento 7/1/2008 n. 317
Legittimità impianti semaforici con rilevatore di velocità
Il Giudice di pace di Mezzolombardo, con una recente sentenza, ha annullalo una contravvenzione stradale per la violazione dell’art. 146/3° c. C.d.S., dichiarando l’illegittimità del semaforo cd “intelligente” le cui lanterne semaforiche si azionano in base alla velocità dei veicoli.
Poiché della cennata sentenza è stato dato ampio risalto sui quotidiani locali, questo Ufficio ha ritenuto, in ragione delle ripercussioni che la particolare problematica in esame comporta sul piano della sicurezza della circolazione, di investire il Ministero dell’Interno per un autorevole parere al riguardo.
Il predetto Ministero ha risposto confermando la fondatezza della decisione del Giudice di pace di Mezzolombardo, sulla base anche di argomentazioni già a suo tempo espresse su tali apparecchiature dal Ministero dei Trasporti con apposite circolari (dd. 12.6.2007 e dd. 17.7.2007 e parere Ministero Infrastrutture e Trasporti dd- 5.9.2005).
Preme evidenziare, infatti, come l’art. 158 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, stabilisca che le lanterne semaforiche devono regolare, nel tempo, l’avanzamento delle correnti di traffico, sia veicolare che pedonale, in un’intersezione o in un tronco stradale.
L’azionamento del ciclo semaforico in base alla velocità dei veicoli, misurata a monte dell’impianto – tramite radar o spire induttive annegate nell’asfalto – anziché in base al flusso veicolare o pedonale, non è pertanto coerente con la normativa sopra richiamata, oltre a costituire pericolo per la sicurezza della circolazione.
I predetti dispositivi non possono essere quindi impiegati come mezzi di controllo e monitoraggio della velocità, al solo fine di governare localmente la velocità, perchè le uniche finalità che presiedono all’utilizzo delle apparecchiature semaforiche sono solo quelle prescritte dal predetto art. 153 del Regolamento (l’avanzamento delle correnti di traffico, sia veicolare che pedonale).
Pertanto è legittima l’installazione o la presenza di un impianto semaforico quando essa è connessa all’esistenza di correnti di traffico veicolare o pedonale, di cui è necessario regolare nel tempo l’avanzamento. Inoltre, in caso di assenza dì intersezione, la presenza di un impianto semaforico è giustificata dall’esistenza di un passaggio pedonale per tutelare l’incolumità dei pedoni. Al di fuori da tali ipotesi, le norme regolamentari vigenti non prevedono l’utilizzo del sistema di rilevamento della velocità.
Aggiungasi, altresì, che il Ministero dei Trasporti, unica autorità competente ai sensi dell’art. 45 del C.d.S. in materia di approvazione di mezzi di controllo del traffico, a suo tempo, aveva dichiarato di non avere mai rilasciato omologazioni per apparecchiature di tal fatta, esprimendo quindi parere negativo all’installazione di tali mezzi di controllo della velocità, perchè non previsti dalla normativa.”
Decreto ministeriale 27/4/2006 n.777 – II° DIRETTIVA
SULLA CORRETTA ED UNIFORME APPLICAZIONE
DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA IN
MATERIA DI SEGNALETICA E CRITERI PER
L’INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE
punto 8.8
Qualora si possa ammettere il conflitto tra i veicoli che svoltano a
destra e i velocipedi che transitano sugli attraversamenti ciclabili, secondo
il disposto dell’art. 165, comma 3 del Regolamento, i primi troveranno la
relativa lanterna gialla lampeggiante, riportata nella fig. II.460, e i
conducenti dovranno dare la precedenza agli eventuali ciclisti durante la
manovra di svolta.
8.3.
Segnalamento delle rotatorie
In via del tutto generale, la questione del segnalamento delle
rotatorie non può limitarsi alla mera individuazione della corretta
segnaletica verticale di prescrizione, bensì deve necessariamente estendersi
anche a quella di pericolo, di preavviso e di indicazione, e alla
regolamentare segnaletica orizzontale, che vanno opportunamente e
vicendevolmente integrate tra loro al fine di fornire agli utenti della strada
un coerente complesso di informazioni.
In tale ottica, pertanto, la rotatoria va adeguatamente segnalata con il
segnale “rotatoria” di cui all’art. 122, comma 6, del Regolamento
(Fig.II.84), preceduto, su strade extraurbane, dal segnale “circolazione
rotatoria” di cui all’art. 96, comma 6 (Fig.II.27); deve essere inoltre
apposto il segnale di preavviso di cui all’art. 127, comma 1, lett. a), nella
configurazione relativa al tipo di strada (Fig. II.238).
Sui rami di accesso alla rotatoria le isole di traffico vanno
adeguatamente segnalate secondo il disposto dell’art. 177; giova tuttavia
osservare che, a rigore, la presenza della linea continua ai sensi del comma
1 e, in genere, la segnaletica orizzontale impiegata, esclude a priori ogni
altra manovra diversa dal passaggio a destra dell’ostacolo.
Sui rami d’uscita, invece, va tracciata la relativa segnaletica
orizzontale di corsia, di margine ed eventualmente di guida, ai sensi degli
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artt. 140, 141 e 143, e sulle relative cuspidi va apposta unicamente la
segnaletica di direzione di cui all’art. 128 (Fig. II.248 o II.249, secondo il
caso).
Le cuspidi sui rami in uscita, infatti, non possono essere considerate
quali ostacoli entro la carreggiata secondo il disposto di cui all’art. 175
comma 3, e dunque non va apposto su di esse il segnale di “passaggi
consentiti” cui all’art. 122, comma 4 (Fig. II.83).
I segnali di “direzioni consentite” di cui all’art. 122, comma 3, (Figg.
II.81/a e II.81/b) non risultano adeguati, per significato letterale, alla
situazione.
Per gli stessi motivi sull’isola centrale non è necessario apporre i
segnali di “direzione obbligatoria” di cui all’art. 122 comma 2 (Fig. II.80/c)
o “passaggio obbligatorio” di cui all’art. 122, comma 4 (Fig. II.82/b).
8.4.
Delimitazione delle aree di carico e scarico
Ai sensi dell’art. 120, comma 1, lettera c) del Regolamento, il
segnale di “parcheggio”, (Fig. II.76), può essere usato per indicare un’area
organizzata o attrezzata per sostare a tempo indeterminato, salvo diversa
segnalazione; eventuali limitazioni di tempo, tariffe, schemi di
disposizione dei veicoli, categorie ammesse o escluse vanno indicate con
pannelli integrativi aventi valore prescrittivo.
Nel caso di spazi destinati, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera g)
del Codice, ai veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose, il pannello
integrativo appropriato è riportato nella Fig. II.124, relativa all’art. 125,
comma 2 del Regolamento; all’occorrenza possono essere utilizzati anche
pannelli relativi alle categorie di veicoli ammesse, e all’articolazione
temporale.
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Pertanto il segnale di cui all’art. 120, comma 1, lettera c), integrato
dal pannello di cui alla Fig. II.124, ed eventualmente da quelli citati, indica
un’area di sosta riservata a tempo indeterminato alle operazioni di carico e
scarico, eseguite da veicoli di qualsiasi categoria, oppure, se del caso, di
determinate categorie; ne consegue che è esclusa ogni altra utilizzazione,
ivi compresa la sosta degli stessi veicoli utilizzati per le suddette
operazioni, se non per il tempo ad esse strettamente necessario.
Una diversa articolazione temporale dovrà essere eventualmente
indicata con l’adeguato pannello integrativo “validità” di cui all’art. 83,
comma 3 del Regolamento, (mod. II.3/d); in tal caso, al di fuori dell’orario
indicato dal pannello, la sosta deve intendersi comunque consentita senza
limitazioni, salvo diversa segnalazione.
Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, giova osservare che il
colore giallo previsto dall’art. 149, comma 3, lettera c), e comma 4, del
Regolamento, si riferisce unicamente agli stalli di sosta riservati a
particolari categorie di veicoli, indicate esclusivamente dall’art. 7, comma
1, lettera d), del Codice.
Per gli spazi destinati ai veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di
cose, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera g), del Codice, potrà essere
utilizzato il colore bianco o, se del caso, quello azzurro, qualora si intenda
subordinare la sosta, al di fuori degli orari stabiliti per il carico e lo
scarico, al pagamento di una somma, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera
f) del Codice.
A tale riguardo, l’art. 158, comma 2, lettera e) prescrive che la sosta
è sempre vietata sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e
lo scarico di cose, nelle ore stabilite.
8.5
Catene da neve e pneumatici da neve
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Si fa riferimento agli incresciosi episodi verificatisi in occasione
delle abbondanti nevicate dello scorso inverno.
Si rammenta, a tale proposito, che in caso di neve vale il disposto di
cui all’art. 6, comma 4, lett. e), del Codice della Strada, secondo il quale
l’ente proprietario della strada, con ordinanza motivata, può prescrivere che
i veicoli siano muniti,
in alternativa
, di mezzi antisdrucciolevoli o degli
speciali pneumatici per la marcia sulla neve e sul ghiaccio.
Analogamente il segnale “catene per neve obbligatorie” di cui all’art.
122, comma 8, del Regolamento di esecuzione, (Fig. II.87), prescrive
l’obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto, con catene da neve o,
in alternativa
, con pneumatici da neve.
Inoltre l’art. 135, comma 18, del Regolamento, prevede, tra i segnali
utili per la guida, quello relativo alla “transitabilità” (figg. da II.330 a
II.336), che presegnala lo stato temporaneo della transitabilità su strade di
montagna, gli eventuali limiti di percorribilità, e le raccomandazioni o, se
del caso, le imposizioni, dell’impiego di pneumatici, o catene da neve, che
devono considerarsi, a tutti gli effetti, tra loro equivalenti.
L’obbligo di circolazione con catene o pneumatici da neve, già
stabilito dalle vigenti disposizioni, è strettamente connesso con le
condizioni climatiche contingenti, e non può essere esteso
indiscriminatamente, come equipaggiamento di veicoli, senza che ve ne sia
una effettiva necessità, nel rispetto delle vigenti norme comunitarie relative
all’equipaggiamento dei veicoli. Certamente è legittima la
raccomandazione di avere a bordo del veicolo le catene da neve nel periodo
invernale.
I deplorevoli episodi segnalati sembrano peraltro ascrivibili ad una
errata interpretazione delle norme vigenti, e/o a comportamenti dei
conducenti non conformi a quanto prescritto dalle suddette norme.
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8.6
Divieto di sosta e divieto di fermata
Si vuole richiamare l’attenzione su un impiego a volte non
congruente dei segnali relativi alla sosta e alla fermata. L’art. 157, comma
1, del Codice della strada, definisce la sosta come:
“
Sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità
di allontanamento da parte del conducente”.
La fermata invece è la “
temporanea sospensione della marcia anche
se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la
discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata.
Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla
circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la
marcia”.
Le definizioni appena riportate non lasciano adito a dubbi. Eppure in
moltissimi casi si assiste ad un impiego dei segnali di “divieto di sosta” e
“divieto di fermata” come alternativi, ovvero si utilizza il secondo come
una sorta di rafforzativo del primo. Si ribadisce che il “divieto di fermata” è
da impiegarsi solo quando anche la brevissima manovra, come descritta
nella definizione, possa provocare intralcio o pericolo per la circolazione.
In caso contrario è più che sufficiente il segnale di divieto di sosta. Sotto il
profilo del segnalamento si intende qui richiamato quanto già espresso con
la direttiva 24 ottobre 2000 al punto 5.3.3., in relazione al principio che non
occorre installare segnali di divieto o di obbligo quando una norma di
comportamento già prescrive il comportamento da tenere. In proposito,
vale comunque il precetto che la sosta di un veicolo non deve comunque
arrecare intralcio alla circolazione.
8.7
Segnaletica orizzontale gialla nei cantieri stradali
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La doglianza espressa in premessa riguardo agli scarsi miglioramenti
conseguiti nel campo della segnaletica stradale in genere, dopo la
pubblicazione della direttiva 24 ottobre 2000, vale purtroppo anche per il
campo della segnaletica temporanea.
Salvo sporadici episodi, dopo la pubblicazione del disciplinare
tecnico approvato con D.M. 10 luglio 2002, relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo, nel settore specifico, ed in particolare nei
cantieri stradali, non si è registrato quel miglioramento della qualità che era
lecito attendersi.
Nel confermare quanto già riportato al punto 5.7 della precedente
direttiva, si vuole qui richiamare l’attenzione su un errore comunemente
commesso nel tracciamento della segnaletica orizzontale temporanea nei
cantieri di lunga durata.
Secondo quanto previsto dal comma 1, dell’art. 35 del Regolamento:
“i segnali orizzontali hanno lo scopo di guidare i conducenti e garantire la
sicurezza del traffico in approccio ed in prossimità di anomalie
planimetriche derivanti dall’esistenza di lavori stradali”.
Concetto ribadito anche al punto 3.1.7, del Decreto 10.07.2002, dove
viene puntualizzato che il tracciamento della segnaletica orizzontale
temporanea è eseguito quando lo stesso modifica o contrasta con la
segnaletica orizzontale permanente.
Ne consegue che la segnaletica gialla (orizzontale temporanea) deve
essere limitata allo stretto necessario e solo se vi è un diverso uso della
piattaforma stradale rispetto a quello ordinario.
Si assiste invece ad un utilizzo della segnaletica gialla anche dove
non necessario, con suo tracciamento in tutta l’area interessata dai cantieri
e spesso anche nelle zone di approccio, sovrapponendola alla segnaletica
bianca permanente.
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A volte si ridipingono anche attraversamenti pedonali, o zone di
attestamento alle intersezioni, anche se questi non vengono modificati
come posizione.
Se non vi è un cambio di destinazione degli spazi della piattaforma
stradale, o di traiettorie, è inutile ricoprire le linee bianche con colore
giallo.
Infatti le prescrizioni imposte con la segnaletica orizzontale sono le
stesse, quale che sia il colore delle strisce, pertanto il tracciamento, quando
non è nè previsto, nè necessario, risulta solo uno spreco di risorse.
Peraltro, risulta oltremodo oneroso il ripristino, dopo l’esecuzione
dei lavori, specie quando viene impiegata vernice al posto della prevista
segnaletica orizzontale rimovibile.
8.8
Semafori “intelligenti”
Si è avuto modo di constatare che negli ultimi anni, in numerosi
comuni, sono stati installati impiantati semaforici, definiti “intelligenti”,
lungo tratti di strada che non abbisognano di alcuna regolazione, con una
modalità di funzionamento del tutto singolare. Se lungo il tratto di strada
interessato un veicolo procede ad una velocità superiore a quella imposta, il
semaforo, collegato a spire induttive annegate nell’asfalto prima
dell’impianto, che consentono una misura della velocità tenuta, varia il
ciclo in modo da far scattare il rosso semaforico nei riguardi del veicolo in
infrazione, costringendo, nelle intenzioni di chi ha adottato tale sistema, il
conducente trasgressore, a fermarsi per un tempo predeterminato.
Orbene, a norma dell’art. 158 del Regolamento di esecuzione, le
lanterne semaforiche servono per regolare nel tempo l’avanzamento delle
correnti di traffico (sia veicolare che pedonale).
Altre utilizzazioni non risultano coerenti con la norma richiamata.
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A parere di questo Ministero l’azionamento del ciclo semaforico in
base alla velocità dei veicoli a monte, anziché in base al flusso veicolare o
alla richiesta degli eventuali pedoni (come regolarmente praticato), può
costituire una fonte di pericolo per la sicurezza della circolazione.
Infatti l’azionamento del ciclo semaforico in base alla velocità dei
veicoli a monte comporterebbe l’ingiusta ed inutile penalizzazione di quei
veicoli che, procedendo ad andatura normale, si trovassero a precedere
quelli sopraggiungenti a velocità eccessiva, con il probabile rischio di
tamponamenti o pericolose manovre evasive da parte di questi ultimi.
In tal caso l’amministrazione competente potrebbe vedersi chiamata
a rispondere in sede civile e penale per danni e/o lesioni derivanti da sinistri
comunque riconducibili all’impiego di tali impianti.
Alcune Amministrazioni affermano che il dispositivo in questione è
usato come mezzo di controllo della velocità; si ribadisce che le lanterne
semaforiche sono state concepite e regolamentate per gli scopi descritti nel
richiamato art. 158 del Regolamento, e non per governare localmente la
velocità; un diverso uso non è previsto dalle vigenti norme legislative e
regolamentari.
Appare, peraltro, problematico giustificare perché una presunta
infrazione venga rilevata ma non sanzionata, bensì penalizzata con un
semplice perditempo al semaforo.
Questo Ministero infine, non ha mai rilasciato approvazione per i
dispositivi in questione, per cui non è dato sapere neppure se le misurazioni
di velocità effettuate siano corrette.