NESTI/GODUTO. IL COMANDANTE LO IACONO RICOSTRUISCE L’INGHIPPO

Il Comandante Cataldo Lo Iacono
Il Comandante Cataldo Lo Iacono

AGLIANA-MONTALE. Del caso Nesti-Goduto se n’è discusso troppo – e se ne continuerà a discutere fin troppo – per non cercare di fare chiarezza in ogni modo su una vicenda che ha dell’assurdo e che focalizza l’attenzione su una politica e una pubblica amministrazione quantomeno discutibili.

Abbiamo deciso, perciò, di rivolgere alcune domande al Comandante Cataldo Lo Iacono, membro esperto nella commissione che espletò il concorso da cui discese la nomina di Alessandro Nesti. Ed ecco cosa ne è uscito…

Per l’ormai nota vicenda Nesti/Goduto, alcuni sembrano voler richiamare a prevalenti responsabilità la commissione giudicatrice del concorso. Un suo parere: è solo un tentativo di difesa dei politici o può indirizzare verso effettive anomalie di conduzione dei lavori?

Quando un fatto assume una certa rilevanza mediatica e suscita l’interesse dell’opinione pubblica, può accadere che qualcuno “tenti di darsi alla fuga” incolpando gli altri. Spero sia un atteggiamento estraneo ai politici aglianesi. Io credo sia meglio spiegare come sono andati i fatti e chiarire la propria personale situazione.

Per venire alla seconda parte della sua domanda, le rispondo che non c’è stata alcuna “anomalia” nella conduzione dei lavori della commissione, per come tutta la vicenda si è sviluppata nel tempo e come di seguito meglio spiegato.

Ma mi consenta di andare con ordine nel raccontare quello che ricordo dopo 16 anni (!).

Nel 1999 il Comune di Agliana bandisce un concorso pubblico per l’assunzione del comandante della polizia municipale. Trattandosi di un posto di rilievo nell’organizzazione dell’ente e considerato che negli ultimi anni in diversi si sono alternati al vertice di quell’organo di polizia senza dargli stabilità, l’amministrazione comunale sceglie tra il meglio che ha alle sue dipendenze per affidare i ruoli chiave della commissione giudicatrice: come presidente il segretario generale, dottoressa Rosanna Madrussan, e come segretario verbalizzante il dirigente dottor Sergio Jubini.

Come esperti nelle materie previste dal bando di concorso, vengono chiamati Luciano Menichini, da tanti anni comandante della polizia municipale di Quarrata, cioè del comune più grande della provincia di Pistoia, escluso il capoluogo, e il sottoscritto, comandante della polizia municipale di Montale ed anche relatore e docente in convegni e seminari in tutta Italia, autore di numerosi testi scientifici, collaboratore di varie riviste professionali e già membro esperto in tante commissioni di concorso.

Durante i lavori ogni membro della commissione adempie ai propri compiti: il segretario redige i verbali delle sedute, i componenti esperti preparano i titoli dei temi per le prove scritte, le domande per le prove orali e giudicano le prestazioni dei candidati, e il presidente partecipa, sovrintende e controlla i lavori della commissione.

Al termine di ogni seduta il segretario redige il verbale e lo sottopone alla firma del presidente (che è il primo a sottoscriverlo) e degli altri due componenti; da ultimo firma lo stesso segretario.

Al termine del concorso viene redatto dal segretario il verbale conclusivo, dal quale risulta vincitore il candidato Andrea Alessandro Nesti, con pochissimo scarto di punteggio sul secondo classificato, Mauro Goduto.

Bene. Da questo momento sono previste procedure e controlli interni al comune che non coinvolgono più i membri della commissione.

In particolare è previsto, dall’articolo 34 del “Regolamento dei concorsi per l’assunzione del personale dipendente” del comune di Agliana, che “Il Servizio Gestione del Personale, esaminati i verbali del concorso rimessi dal Presidente della Commissione, predispone una relazione istruttoria nella quale viene dato atto della legittimità del procedimento seguito e della sua conformità alle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento”.

Alessandro Nesti
Alessandro Nesti

Quindi, il regolamento stabilisce che, prima che la giunta provveda all’approvazione degli atti della commissione, un servizio del comune espleti su di essi una apposita “istruttoria”. È già di per sé chiaro che nel corso di un’istruttoria si operi un accurato controllo degli atti, ma nonostante ciò il regolamento scende nel dettaglio precisando che devono essere esaminati i verbali del concorso” e “Ove da tale esame emergano irregolarità, omissioni, errori di somma o di trascrizione ed altre imperfezioni sanabili, il Sindaco, su proposta del settore predetto invia copia degli atti al Presidente invitandolo a riunire la commissione giudicatrice entro sette giorni affinché proceda ai perfezionamenti necessari, adottando i provvedimenti del caso. (…)”.

Il motivo per il quale il regolamento prevede questo minuzioso esame dei verbali mi pare evidente: perché nonostante tutta l’attenzione possibile, durante i lavori di una commissione di concorso possono verificarsi errori involontari.

In ogni caso, in esito alla consegna di tutti gli atti del concorso, la commissione non è stata riconvocata.

Il 19 gennaio 2000 la giunta delibera l’approvazione degli atti della commissione e la nomina del vincitore (Nesti).

La deliberazione è stata adottata “vista la relazione istruttoria del Servizio Gestione del Personale” e “preso atto dei pareri favorevoli espressi dal dottor Sergio Jubini, in ordine alla regolarità tecnica, e dalla dottoressa Tiziana Bellini, in ordine alla regolarità contabile”.

Passa poco tempo e il secondo classificato, Goduto, presenta ricorso al Tar perché, nel verbale n. 4 della commissione giudicatrice, il punteggio attribuito alla seconda prova del candidato Nesti è 22,5 mentre nel verbale finale (il n. 7) per la stessa prova è indicato il punteggio 25,5.

Dice, giustamente, Goduto che se il punteggio 25,5 (e non 22,5) riportato nella graduatoria finale è frutto di un errore, il vincitore del concorso è lui e non Nesti.

Ma l’errore è nel verbale numero 4 e allora il vincitore è Nesti, o è nel verbale numero 7 e allora il vincitore è Goduto?

La commissione, non ha mai negato o nascosto l’errore, ma ne ha anzi per due volte chiarito l’origine in atti ufficiali.

La prima volta lo fa con la memoria dell’aprile 2000, redatta dopo appena tre mesi dalla fine del concorso, per rispondere alla Procura della Repubblica di Pistoia che ha fatto una verifica informale degli atti del concorso a seguito di un esposto anonimo. Lì viene dato già atto di avere constatato l’errore. E la Procura ha archiviato l’esposto proprio perché lo ha ritenuto un mero errore materiale.

La seconda volta lo fa con il verbale del 21 maggio 2000, dove dice che “nel verbale n. 4 del 9 dicembre 1999, risulta evidente l’errore”. Errore ritenuto evidente, perché alla qualità dell’elaborato giudicato non poteva certamente essere attribuito un voto di 22,5 e perché il voto di 25,5 risultava anche negli appunti redatti a mano via via che gli elaborati venivano corretti.

Il  comandante in pectore Mauro Goduto
Il comandante in pectore Mauro Goduto

Il manoscritto/appunti cui faccio riferimento, al termine del concorso è stato consegnato in originale, insieme agli altri atti, dal presidente della commissione al Servizio Segreteria del comune come stabilito dall’articolo 33, ultimo comma, del “Regolamento dei concorsi per l’assunzione del personale dipendente”.

Detti atti, nei quali viene chiarito trattasi di errore dattilografico, sono sottoscritti dai componenti della commissione e dal segretario dottor Sergio Jubini.

Per due volte, quindi, la commissione (tutta!) ha ribadito che il voto attribuito alla seconda prova del Nesti è di 25,5 come riportato nel verbale numero 7 e non di 22,5 come riportato per errore materiale nel verbale numero 4.

Ma perché se era un mero errore materiale, come peraltro chiarito dalla commissione giudicatrice, il Tar ha annullato gli atti del concorso?

A seguito del ricorso presentato da Goduto, il Tar, con ordinanza del 18 maggio 2000, ha sospeso l’efficacia della deliberazione di approvazione degli atti del concorso, avendo rilevato una divergenza nella indicazione del punteggio relativo alla seconda prova del candidato Nesti, e disposto il rinvio degli atti al comune “al fine di eventualmente esercitare il proprio potere di autotutela in relazione a ciò che, ad un primo sommario esame, si palesa come errore materiale commesso dalla commissione d’esame”.

Dall’ordinanza emergono due cose interessati: la prima, che il Tar ha rinviato gli atti al comune “al fine di eventualmente esercitare il proprio potere di autotutela”; la seconda, che lo stesso Tar, fin da subito, dice che quello commesso dalla commissione, da un primo sommario esame, si palesa come “errore materiale”.

Ricevuta l’ordinanza del Tar, con la delibera n. 150 del 20 maggio 2000la giunta, al fine di valutare se avvalersi del diritto di autotutela (annullando il concorso già sospeso dal Tar in un momento in cui sono passati meno di 4 mesi da quando Nesti è stato nominato comandante) chiede alla dottoressa Rosanna Madrussan di riconvocare la commissione “per un chiarimento in merito ad un errore nel verbale del concorso”.

Come già detto, con il verbale del 21 maggio 2000 la commissione fornisce il chiarimento sull’errore, ritenendo così, con un nuovo verbale, di avere corretto quello errato.

La giunta con la delibera n. 152 del 22 maggio 2000 “fa propria la tesi della commissione”(come dirà poi il Tar), conferma e riapprova integralmente gli atti della commissione “così come dalla stessa corretti” nonché tutti gli atti conseguenti, riapprova la graduatoria e nomina Nesti vincitore.

La Nazione, 20 febbraio 2015 - Nesti-Goduto
La Nazione, 20 febbraio 2015 – Nesti-Goduto

Nel 2010 (dieci anni dopo il ricorso!) il Tar ha annullato le delibere con le quali la giunta ha approvato e riapprovato gli atti del concorso (e non gli atti della commissione, perché essi senza approvazione da parte della giunta non producono alcun effetto) per i motivi di seguito riportati:

  • “In base ai principi generali in materia e secondo pacifica giurisprudenza, il verbale costituisce un atto pubblico che è assistito da fede privilegiata, facendo prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato; una volta che il verbale viene chiuso con le firme, cioè confermato e sottoscritto, esso diviene intangibile anche per gli stessi componenti della commissione, nel senso che il potere che con la verbalizzazione è stato esercitato è venuto meno, cioè si è consumato”.
  • “Può peraltro ammettersi che, nel caso in cui il verbale sia inficiato da errori materiali, sia consentito operare le opportune rettifiche, ma deve trattarsi di vero e proprio errore materiale, cioè di una inesattezza percepibile ictu oculi dal contesto dell’atto e tale da non determinare alcuna incertezza in ordine alla individuazione di quanto effettivamente rappresentato e avvenuto”.
  • “La commissione ha tratto il proprio convincimento sull’asserita esistenza di un errore materiale, non dal contesto dell’atto, ma da elementi (appunti manoscritti non facenti parte del verbale) estranei ad esso e redatti in tempi diversi e, comunque, privi di quella fede privilegiata che la legge attribuisce al verbale delle operazioni della commissione. (…) il verbale costituisce l’esclusivo strumento di documentazione atto a conferire certezza legale dalle operazioni compiute dalla commissione e pertanto esso non può essere integrato in base a dichiarazioni o atti successivi, ovvero in base ad ulteriori atti o documenti non espressamente richiamati dal verbale e costituenti, perciò, parte integrante di esso”.

Il Tar dunque, non esprime alcuna valutazione sull’operato della commissione, piuttosto qualifica i presupposti in virtù dei quali la giunta avrebbe potuto attribuire validità al concorso stesso.

In particolare stabilisce che la giunta non poteva validare il concorso avvalendosi semplicemente di un verbale della commissione correttivo di un precedente verbale, atteso che l’errore doveva desumersi esclusivamente dal verbale che lo riportava, ovvero da “ulteriori atti o documenti richiamati o allegati ad esso come parti integranti del medesimo” e ciò in base “ai principi generali in materia e per la pacifica giurisprudenza”…

È vero che la presidente Madrussan dovette rivolgersi ai membri dell’opposizione per ribadire la correttezza dell’operato della commissione per escludere la sussistenza di presunti errori di svolgimento della procedura?

Il Comune di Agliana
Il Comune di Agliana

Come potrei saperlo se non c’ero? Comunque, spero che nell’occasione cui lei si riferisce, i membri dell’opposizione abbiano, giustamente com’è loro diritto, chiesto chiarimenti in merito all’errore senza mettere in discussione la “correttezza” o il rispetto delle “procedure” da parte della commissione.

È bene ricordare che nessun ufficio, organo o autorità competente che ha controllato gli atti della commissione ha mai parlato di scorrettezze o di mancato rispetto delle regole sullo svolgimento delle attività e dei lavori stessi.

È vero che la giunta Magnanensi vi convocò per riqualificare l’esito della valutazione finale, impegnandovi a delle note di rettifica suggerite e poi disattese?

Non solo non è vero, almeno per quanto riguarda la mia persona, ma non avrei tollerato “pressioni” di alcun genere. Nella mia carriera, che ormai volge al termine, ho avuto sette sindaci, circa 40 assessori e qualche centinaio di consiglieri comunali. Provi a chiedere a qualcuno di loro se io sono tipo sensibile a pressioni di qualche genere…

Sembra che siano in viaggio delle lettere di “messa in mora” nei confronti dei membri della commissione e degli amministratori passati per le spese conseguenti alla sentenza definitiva del Consiglio di Stato. Ne sa nulla? E se questa lettera arriverà, che farà?

Guardi, non ne so assolutamente nulla e non farò niente di particolare. Laddove un giudice, anche in forza di elementi al momento a me sconosciuti, stabilisse una responsabilità a mio carico e ne quantificasse il danno, lo stesso giorno provvederei a corrisponderne l’importo. Lo stesso giorno!

Sono anni che giro l’Italia parlando di giustizia, di etica, di deontologia e di rispetto delle regole ad operatori di polizia e a ragazzi delle scuole e ho avuto importanti onorificenze per l’impegno nella diffusione della cultura della legalità. Pertanto, non potrei mai venire meno a questi principi…

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6 thoughts on “NESTI/GODUTO. IL COMANDANTE LO IACONO RICOSTRUISCE L’INGHIPPO

  1. Ma come! Allora il vincitore del concorso è proprio Nesti? Ho letto bene? E’ proprio Andrea Alessandro Nesti?

  2. Donati si è laureato all’università di Calci… Ha bisogno di tornare a scuola.

  3. In effetti, nonostante la laurea appunto a Calci (e il dottorato poi conseguito all’ateneo di Buti), ho proprio difficoltà a comprendere questo paragrafo:

    “Per due volte, quindi, la commissione (tutta!) ha ribadito che il voto attribuito alla seconda prova del Nesti è di 25,5 come riportato nel verbale numero 7 e non di 22,5 come riportato per errore materiale nel verbale numero 4.”

    Sarei grato a chi potesse aiutarmi nell’esegesi.

    In sovrappiù, aggiungo una domanda: come mai un paladino (e didatta) della legalità ha aspettato tre lustri (o comunque anni e anni e anni) per dissipare ombre e sospetti di barbottino?

  4. QUALCUNO “TENTA DI DARSI ALLA FUGA?”

    Non ci pare che siano i politici Aglianesi!
    Che nella vicenda Nesti/Goduto la responsabilità sia della commissione giudicatrice è opinione pressoché unanime, e per svariati motivi.
    Se così non fosse ci si chiede per quale ragione le amministrazioni pubbliche spenderebbero quattrini per nominare le commissioni di concorso.
    Anzi per come minuziosamente ricostruita la vicenda dal comandante Lo Iacono, la responsabilità sembra essere esclusivamente della commissione giudicatrice.

    Ma andiamo per ordine.

    Fin dai primi dibattiti nei consigli comunali dell’epoca la responsabilità è sempre stata individuata nella commissione e ancor più oggi anche alla luce di ben due sentenze.
    Secondo l’esimio didatta e paladino della legalità – comandante Lo Iacono – redatto il verbale conclusivo dei lavori “sono previste procedure e controlli interni al comune che non coinvolgono più i membri della commissione”.
    Ma davvero?
    E la responsabilizzazione della pubblica amministrazione fondata sul principio “chi sbaglia paga” vigente da almeno 5 lustri?
    Sembra che proprio il comandante Lo Iacono voglia “tentare la fuga” se pensa di far ricadere l’operato della commissione giudicatrice addirittura – udite, udite – sull’ufficio personale e sulla giunta comunale stessa!
    “La commissione, non ha mai negato o nascosto l’errore, ma ne ha anzi per due volte chiarito l’origine in atti ufficiali”.
    Chiarito l’origine?
    Vero. Ma contrariamente al buon senso e a “pacifica giurisprudenza” (come dicono il TAR e il consiglio di stato) la commissione ha fondato i suoi convincimenti su appunti manoscritti non facenti parte integrante della delibera con cui la giunta comunale aveva approvato gli atti di concorso. Se di errore materiale si trattava questo andava chiarito all’interno del verbale di concorso approvato dalla giunta comunale, non all’esterno.
    Questo affermano sia il TAR che il Consiglio di Stato con statuizione definitiva!
    Sul punto la sentenza del Consiglio di Stato 530/2015 è chiarissima. Afferma il Consiglio ““non può ritenersi consentita, infatti, esaurite le operazioni di correzione, alcuna “correzione di errore materiale” in base a elementi estranei ai verbali, non allegati ai medesimi, privi di data certa, qual è l’appunto o “brogliaccio””.
    Come può quindi l’esimio comandante Lo Iacono affermare che il TAR “non esprime alcuna valutazione sull’operato della commissione”? Come no!?
    Sia il TAR che il Consiglio di Stato individuano chiaramente la responsabilità in capo alla commissione di esame. Dice il TAR “La commissione ha tratto il proprio convincimento sull’asserita esistenza di un errore materiale, non dal contesto dell’atto, ma da elementi (appunti manoscritti non facenti parte del verbale) estranei ad esso e redatti in tempi diversi e, comunque, privi di quella fede privilegiata che la legge attribuisce al verbale delle operazioni della commissione. (…) il verbale costituisce l’esclusivo strumento di documentazione atto a conferire certezza legale dalle operazioni compiute dalla commissione e pertanto esso non può essere integrato in base a dichiarazioni o atti successivi, ovvero in base ad ulteriori atti o documenti non espressamente richiamati dal verbale e costituenti, perciò, parte integrante di esso”.
    Ribadisce il Consiglio di Stato “e seppur possa ritenersi ammissibile che la commissione esaminatrice annoti su fogli sparsi gli esiti numerici delle operazioni di correzione, questi ultimi, che hanno funzione strumentale e servente, se e in quanto non allegati al verbale non possono assumere alcuna rilevanza giuridica, e tantomeno costituire sostrato per una ricostruzione ex post dell’esito in termini numerici della valutazione, non assumendo rilievo, sotto il profilo della legittimità, la circostanza che in sede penale sia stata esclusa l’illiceità dell’operato della commissione”.

    Più chiaro di così!

    Sembra invece, per quanto ricostruito anche da Lo Iacono, che la commissione abbia perseverato nell’errore. Altro che! Nel 2000, invece di suggerire al Comune di esercitare il proprio potere di autotutela annullando il concorso – come daltronde richiesto dal Tar con ordinanza del 18 maggio 2000 di sospensione dell’efficacia del concorso e rinvio degli atti al comune – “per due volte, quindi, la commissione (tutta!) ha ribadito” l’esito del concorso che conosciamo.
    Sulla base di questi fatti come si fa a tentare la fuga, Comandante Lo Iacono?

    Pier Vittorio Porciatti
    Redazione giornale digitale: I FOGLI DI IOD, Ieri, Oggi & Domani

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