NOZZE GAY, ECCO LA CIRCOLARE DEL PREFETTO

Samuele Bertinelli
Samuele Bertinelli

PISTOIA. [a.r.] Il Vice prefetto dott. De Cristofaro ci ha gentilmente inviato la copia della circolare da lui firmata per le specifiche di attuazione delle direttive del Ministro Alfano in materia di trascrizione dei matrimoni gay contratti all’estero.

Ha anche chiarito che i Sindaci sono i primi Ufficiali di Stato civile e che il suo Ufficio provvederà – come da programmazione di calendario – a svolgere le visite ispettive che sono state già stabilite nello scorso semestre e che prevedono verifiche sulle liste elettorali e su quelle anagrafiche, stato civile compreso.

Non sfuggirà, a una lettura attenta e aderente al principio di legalità, il contenuto dell’ultimo capoverso della circolare prefettizia: «…ove risultino adottate “direttive” sindacali in materia di trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero – e nel caso sia stata data loro esecuzione – le Ss.Ll. (i Sindaci – n.d.r.) sono formalmente invitate al ritiro di tali disposizioni ed alla cancellazione, ove effettuate, delle conseguenti trascrizioni, contestualmente avvertendo che in caso di inerzia, si procederà al successivo annullamento d’ufficio degli atti illegittimamente adottati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 nonies della legge 241 del 1990 e 54, commi 3 e 11 del d.lgs. 267/2001» ove si parla di «atti illegittimamente adottati», cioè contrari alla legge.

Nel frattempo abbiamo chiesto quante richieste di trascrizione fossero pervenute al Sindaco Bertinelli, ma ci è stato risposto che, fino a ieri, 21 ottobre, tali richieste erano ari a zero.

Ecco, intanto, il testo della circolare emanata – come dicevamo – il 13 ottobre scorso dalla Prefettura di Pistoia:

Fasc. 2536/14

Ai Sigg. Sindaci
dei Comuni della provincia di Pistoia Loro Sedi

OGGETTO: Trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero.

Con circolare n. 10863 del 7/10 c.a., è stato reso noto che sono stati posti all’attenzione degli Uffici Ministeriali alcuni provvedimenti sindacali che prescrivono agli ufficiali di stato civile di provvedere alla trascrizione dei matrimoni celebrati all’estero tra persone dello stesso sesso.

Al riguardo, si fa rilevare che tali “direttive”, ad ogni evidenza, non sono conformi al quadro normativo vigente. E ciò in quanto la disciplina dell’eventuale equiparazione dei matrimoni omosessuali a quelli celebrati tra persone di sesso diverso e le conseguente trascrizione di tali unioni nei registri dello stato civile rientrano nella competenza esclusiva del legislatore nazionale.

Sul punto, va innanzitutto rilevato che, nonostante la trascrizione abbia natura meramente certificativa e dichiarativa, la sola sussistenza dei requisiti di validità previsti dalla lex loci, quanto alla forma di celebrazione, non esime l’ufficiale di stato civile dalla previa verifica della sussistenza dei requisiti di natura sostanziale in materia di stato e capacità delle persone.

Al riguardo, occorre fare riferimento, in primo luogo , all’art 27, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218 (“riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”) , secondo cui “la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio”, quindi all’art. 115 del codice civile, secondo cui il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite”.

La circolare, pag. 1
La circolare, pag. 1

Pertanto, al di là della validità formale della celebrazione secondo la legge straniera, l’ufficiale di stato civile ha il dovere di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali necessari affinché la celebrazione possa produrre effetti giuridicamente rilevanti.

Non vi è dubbio che, ai sensi del codice civile vigente, la diversità di sesso dei nubendi rappresenti un requisito necessario affinché il matrimonio produca effetti giuridici nell’ordinamento interno, come è chiaramente affermato dall’art. 107 c.c., in base al quale l’ufficiale dello stato civile “riceve da ciascuna delle parti personalmente”, l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

Infatti, come è stato affermato dalla Corte di Cassazione l’intrascrivibilità delle unione omosessuali dipende non più dalla loro inesistenza e neppure dalla invalidità, ma dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano.

Tali conclusioni non mutano neppure ove la questione venga esaminata sul piano della legittimità costituzionale ovvero in relazione al contesto europeo.

Con riferimento al primo aspetto, infatti, la Corte costituzionale, sin dalla nota pronuncia n. 138 del 2010, ha statuito che Part. 29 Cost. si riferisce alla nozione di matrimonio come unione tra persone di sesso diverso e questo significato non può essere superato. Né, con riferimento all’art. 3 comma 1, Cost., le unioni omosessuali possono essere ritenute tout court omogenee al matrimonio, quantunque la Corte abbia stabilito che tra le formazioni sociali in grado di favorire il pieno sviluppo della persona umana nella vita di relazione rientra anche l’unione omosessuale. Tuttavia, secondo la medesima giurisprudenza, spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua discrezionalità politica, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per tali unioni.

La circolare, pag. 2
La circolare, pag. 2

Per quanto, invece, concerne il riferimento al contesto europeo, non possono risultare dirimenti i richiami alle disposizioni di cui agli articoli 12 della Cedu e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nota anche come “Carta di Nizza”, in quanto entrambe, anziché vincolare i legislatori nazionali, rimettono a questi ultimi la decisione in materia.

Alla luce del quadro ordinamentale delineato e considerato che spetta al Prefetto, ai sensi dell’art. 9 del dpr 396/2000, la vigilanza sugli uffici dello stato civile, si richiama l’attenzione delle Ss.Ll. sull’esigenza di garantire che la fondamentale funzione di stato civile, esercitata dalle Ss.Ll. nella veste di ufficiale di Governo, sia svolta in piena coerenza con le norme attualmente vigenti che regolano la materia.

Pertanto ove risultino adottate “direttive” sindacali in materia di trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero – e nel caso sia stata data loro esecuzione – le Ss.Ll. sono formalmente invitate al ritiro di tali disposizioni ed alla cancellazione, ove effettuate, delle conseguenti trascrizioni, contestualmente avvertendo che in caso di inerzia, si procederà al successivo annullamento d’ufficio degli atti illegittimamente adottati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 nonies della legge 241 del 1990 e 54, commi 3 e 11 del d.lgs. 267/2001.

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