PROCESSO AMMANCO IN COMUNITÀ MONTANA: IL ‘COMITATO RECUPERO’ ESCLUSO DALLE PARTI CIVILI

Il Comitato è stato escluso dalle parti civili
Il Comitato è stato escluso dalle parti civili

PISTOIA. Venerdì 28 febbraio, ore 11:30, udienza del Giudice per l’Udienza Preliminare in relazione al caso “S.G.” della Comunità Montana.

La novità è che il difensore del reo confesso, avv. Cecilia Turco, ha rinunciato al mandato, e poiché le voci circolano nell’androne del tribunale come sulla Sala, c’è chi ha maliziosamente commentato che ormai gli € erano finiti, chi ha sussurrato che l’accadimento era frutto di un ripensamento dell’avvocato non troppo ottimista, e chi ha paventato (si sa alla gente piace parlare) divergenze sulla linea difensiva da tenere. Fatto è che la nave per Brindisi l’ha presa l’avvocato Turco, sicuramente e incontestabilmente a suo buon diritto.

È stata notata la presenza dell’avv. Sarteschi, capogruppo Pd in Consiglio Comunale a Pistoia (per difendere le buone ragioni dei Comuni di San Marcello e Cutigliano), così come quella dell’avvocato della Provincia, anch’essa costituitasi parte civile. Il Presidente della Provincia, come è risaputo, è in altre faccende affaccendata…

Tutti ammessi quali parti civili. Erano presenti anche gli avvocati Ariodante e Focosi per il Comitato Recupero Ammanco in Comunità Montana: che, però, in virtù dell’art. 91 del codice di procedura penale, è stato escluso dal ruolo di parte civile perché, si dice, questo articolo prevede che si debba essere riconosciuti portatori di diritti per le lesioni per le quali si procede, ma solo prima della commissione del fatto che interessa. L’interpretazione datela pure voi, anche se, lo stesso articolo prevede: “la costituzione di parte civile richiede, quale ulteriore ed indefettibile presupposto, il pregiudizio di una situazione soggettiva propria dell’ente o associazione.

Essa è, pertanto, possibile soltanto quando dall’offesa all’interesse tutelato dall’ente derivi, in modo diretto ed immediato, una lesione del diritto di personalità del sodalizio, con riferimento allo scopo e ai suoi componenti. Ciò si verifica, secondo un costante orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di tutela ambientale, quando l’interesse diffuso, perseguito dall’ente, sia volto alla salvaguardia di una situazione storicamente e territorialmente circostanziata, costituente scopo specifico del sodalizio”. Evidentemente, chi ha deciso, ha pensato che nel Comitato Recupero Ammanco si lavori solo per la raccolta dei frutti di bosco.

Evidentemente questo non è il caso del Comitato che , comunque, il 10 giugno 2014, alle ore 9, riproporrà all’inizio del dibattimento, la sua richiesta. Anche perché il dott. Boccia, Giudice per le Indagini Preliminari, ha pubblicamente dichiarato la sua posizione favorevole alla Costituzione del Comitato quale parte civile nel processo stesso. Probabilmente, da profani, sarà stato determinante il fatto , citato dall’art. 91 c.p.p., secondo cui: “Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato”.

Tradotto, significa che chiunque, ente, comitato o associazione, per costituirsi in giudizio, debba prima prevedere l’eventuale reato e solo dopo ottenere i requisiti di legge per porsi nel procedimento. A questo punto il Gip Boccia ed il Giudice Tredici, è palese, sembrano offrire due interpretazioni difformi di questo benedetto articolo 91. Ma la battuta verrebbe spontanea, da parte del sig. “S.G.”: «con questa esclusione… ho fatto tredici!».
Tutti, invece, sperano che venga fatta giustizia.

Vedremo a giugno.

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