PRATO. L’avvocato Michele Giacco del Comitato per il No a proposito del prossimo referendum costituzionale scrive:
Il procedimento legislativo delineato dall’art. 70 riformato sembra essere stato scritto sotto l’effetto degli allucinogeni. Oggi l’art. 70 vigente stabilisce che “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalla due Camere”.
Basta! Soltanto nove parole.
Si voleva davvero eliminare il bicameralismo? Sarebbe stato sufficiente stabilire che la funzione legislativa è esercitata dalla Camera. Stop! Ed eliminare tout court il Senato; come peraltro proposto da molti costituzionalisti.
Nulla di tutto ciò è avvenuto con questa pasticciata riforma. Il Senato resta (ma non viene più eletto dai cittadini) e si passa dal bicameralismo perfetto al bicameralismo confuso…
Leggete le circa 500 parole dell’art. 70 riformato e ditemi come una persona di media intelligenza possa sostenere che quanto ivi previsto rappresenti una semplificazione; sempre che non si sia in mala fede o non si versi in una condizione di disagio spirituale.
Si vedrà che per le leggi costituzionali il sistema rimane identico. Bicameralismo perfetto tra Camera e Senato.
Così come per le leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche, di attuazione dei referendum popolari e per le leggi di iniziativa popolare; per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni; in materia attinente la partecipazione dell’Italia all’Unione Europea; in materia di incompatibilità ed ineleggibilità dei Senatori; di decadenza e sostituzione dei consiglieri regionali.
E poi, dopo una serie di rimandi a commi e articoli, in numerose materie di competenza regionale, esclusiva o delegata.
Poi l’articolo continua dicendo che le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Bugia!!
Il ping pong Camera-Senato continua. Infatti su ogni disegno di legge ordinaria approvato dalla Camera, il Senato può dire la sua qualora entro 10 giorni un terzo dei senatori chieda di esaminarlo.
Nel qual caso, due opzioni: dopo l’esame, i senatori possono lasciare tutto com’è, oppure emendare la legge entro 30 giorni.
Nel secondo caso la legge modificata dal Senato torna alla Camera che ha l’ultima parola entro 20 giorni. La Camera può accogliere e confermare le modifiche del Senato; ma può pure decidere di ignorarli e ripristinare il testo originario, a maggioranza semplice.
Tutt’altra procedura è prevista in materia di Autonomie territoriali e per i trattati internazionali.
Il Senato ha di nuovo 10 giorni per esaminarle (ma anche per ignorarle) una volta uscite dalla Camera e altri 30 giorni per approvare eventuali cambiamenti. Se non toccano nulla, la legge passa così come l’ha approvata la Camera.
Se il Senato invece la cambia, la norma torna alla Camera che può cancellare i cambiamenti apportati dal Senato, ma stavolta non basta la maggioranza semplice: ci vuole quella assoluta (la metà più uno).
La legge di bilancio segue un iter ancora più demenziale. La Camera la approva e la gira al Senato, che la vota in automatico. Ma ha solo 15 giorni per modificarla. Se lo fa a maggioranza semplice, la Camera può cambiare i cambiamenti a maggioranza semplice. Se invece il Senato la modifica a maggioranza assoluta, pure la Camera deve avere la maggioranza assoluta per modificare le modifiche.
E se alla Camera c’è solo una maggioranza semplice che vuole respingere le modifiche dei senatori? E se alla Camera c’è la maggioranza assoluta solo su alcuni articoli che modificano le modifiche del Senato e su altri no?
Mistero: di questo la stupenda riforma non si occupa.
Sarebbe questa la tanto strombazzata semplificazione? E, nel caso, per complicazione che cosa si intende?
Vedi: http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/13/riforma-costituzionale-il-testo