regione, nomine & legalità. È COMPATIBILE IL RUOLO DI DIFENSORE CIVICO CON QUELLO DI RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE DELLA REGIONE TOSCANA?

In questo momento sembra che in Sandro Vannini si assommino due incarichi in contrasto fra loro. E per giunta parte degli atti di nomina sarebbero stati secretati. Ma cosa sta combinando questo democraticiccimo PD toscano?


Una nomina che sta entrando nell’occhio del ciclone?


 

Silvia Noferi, Movimento 5 Stelle, Regione Toscana

 

FIRENZE. La consigliera regionale, Silvia Noferi, Gruppo 5 Stelle, in merito alla nomina del dottor Sandro Vannini a dirigente di Toscana Notizie, evento segnalato da Linea Libera, per comprendere più chiaramente tutta la vicenda e l’iter della scelta, ha presentato la seguente interrogazione a risposta scritta al presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo:

 

Al Presidente del Consiglio Regionale della Toscana
Dott. Antonio Mazzeo

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta ai sensi dell’art. 174 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale

Oggetto: “In merito alla nomina di responsabile dell’Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione della Direzione Generale della Giunta Regionale”

La sottoscritta Consigliera Regionale

Premesso che:

  • Con decreto dirigenziale n. 3391 del primo marzo 2022, ai sensi degli articoli 13 e 18 bis della legge regionale 1/2009, viene indetta una selezione pubblica per titoli per il conferimento di un incarico dirigenziale di responsabile del settore “Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione della Direzione Generale della Giunta Regionale”. Fra i requisiti specifici si annovera l’essere giornalista professionista da almeno tre anni (in altri tempi il requisito era elevato ad almeno cinque) nonché l’avere esperienza nella redazione di piani editoriali e nella gestione dei rapporti con i media;
  • Si apprende da fonti di stampa che la Regione Toscana con decreto dirigenziale n.5671 del 30 marzo 2022 ha conferito l’incarico di responsabile del settore al dott. Sandro Vannini già Difensore Civico della Regione Toscana dal 2018, giornalista professionista, con contratto a tempo determinato (tre anni rinnovabili di altri due).

(https://www.linealibera.it/politica-giochetti-ma-quante-cose-si-fanno-per-lo-spirito-santo-con-lo-spirito-santo-e-nello-spirito-santo-del-partito-divino/)

Tenuto conto che:

  • Tra i requisiti citati nell’Allegato A dell’Avviso Pubblico relativo al decreto dirigenziale n. 3391 del primo marzo 2022, vi erano i seguenti

“Requisiti specifici – I soggetti interessati devono essere in possesso anche dei requisiti derivanti dallo svolgimento di tutti i seguenti ambiti di attività:

  • Iscrizione da almeno 3 anni negli elenchi dei professionisti dell’albo nazionale dei giornalisti di cui all’art. 26 della legge 3 febbraio 1963, n.69 (ordinamento della professione di giornalista); 2) Esperienza nella redazione piani editoriali, produzioni editoriali e rapporti con editoria; 3) Esperienza nella gestione dei rapporti con i mezzi di informazione.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione”;

  • Al comma 1 dell’art. 23 (Cause di incompatibilità) del Capo V della L.R. 27 aprile 2009 n.

19 si afferma che: “L’incarico di Difensore civico è incompatibile con l’esercizio continuativo di qualsivoglia attività di lavoro autonomo o subordinato, di qualsiasi commercio o professione e di qualunque altra funzione politica o amministrativa nonché con cause di esclusione sopravvenuta. Si applicano inoltre le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.”;

  • Il comma 1 dell’art. 27 (Indennità e rimborsi spese) del Capo V della L.R. 27 aprile 2009 n. 19 recita: “Spetta al Difensore civico un’indennità pari all’indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, al netto della trattenuta del 17 per cento (3) di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)”;
  • Nel decreto del Direttore generale della Giunta regionale n. 5671 del 30/03/2022 si legge: “Preso atto della dichiarazione resa dal Dott. Vannini Sandro ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, con la quale l’interessato ha dichiarato l’insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla medesima norma, nonché della comunicazione degli interessi finanziari resa ai sensi dell’art.6, comma 1, e art. 13, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e della delibera Giunta regionale n. 978/2019 “Approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana.”

Considerato che:

  • Secondo l’Art. 25 (Cause di scadenza anticipata) comma 1 del Capo V della L.R. 27 aprile 2009 n.19: “L’incarico di Difensore civico cessa prima della scadenza di cui all’articolo 24, comma 1, per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza e revoca.”;
  • Secondo l’ODG n. 03/2019 “Linee di indirizzo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in merito alla disciplina degli organi di garanzia “Difensore Civico, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Garante dei Diritti dei Detenuti”“ al punto 5

(Durata, decadenza, revoca e prorogatio dell’incarico) alla lettera e. si stabilisce che: “Il Garante e/o Difensore civico ha facoltà di rinunciare all’ufficio, in qualunque momento, purché ne dia

  • avviso all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.”

Interroga il Presidente e la Giunta Regionale per sapere:

  • Quali sono i requisiti specifici riscontrati nel curriculum presentato dal dott. Sandro Vannini che ne hanno determinato la scelta;

  • Se nonostante la dichiarazione del dott. Vannini sopracitata, sia stato verificato in base all’Art. 23, comma 1 del Capo V della L.R. 27 aprile 2009 n.19, l’esistenza di una causa di incompatibilità tra le due cariche di Difensore Civico della Regione Toscana e Direttore responsabile del settore Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione Toscana “Toscana Notizie” ricoperte dal dott. Sandro Vannini;

  • Se il dott. Sandro Vannini ha presentato le dimissioni in forma scritta dalla carica di Difensore Civico della Regione Toscana, entro i termini previsti dall’ODG sopracitato;

  • Se entrambe le cariche prevedono indennità e rimborsi spese, a quanto ammontano e se possono essere cumulate.

La Consigliera Regionale
Silvia Noferi

Firenze, 5 aprile 2022


 

E “S’È DESTA” ANCHE L’ANSA…

 

Regioni: M5s, difensore civico incompatibile con altro ruolo Noferi annuncia interrogazione in Consiglio regionale (ANSA) – FIRENZE, 06 APR – “È compatibile il ruolo di difensore civico con quello di responsabile della comunicazione della Regione Toscana?”. E’ quanto chiede il consigliere regionale M5s Silvia Noferi, che annuncia un’interrogazione dopo la recente nomina di Sandro Vannini, difensore civico della Toscana, a responsabile del settore Agenzia per le attività di informazione della Regione, in seguito a una selezione pubblica per titoli. Noferi sottolinea, in una nota, che “Vannini dal 2018 ricopre il ruolo di difensore civico della Regione Toscana, ruolo che continuerà a ricoprire fino al febbraio 2024, salvo dimissioni. E’ evidente che, anche senza scomodare la legge regionale numero 19 del 2009 che specifica che “l’incarico di difensore civico è incompatibile con l’esercizio continuativo di qualsivoglia attività di lavoro autonomo o subordinato’, colui che è stato scelto dal Consiglio regionale toscano per il delicatissimo ruolo di Difensore civico non possa svolgere contemporaneamente altri incarichi pubblici. A guardar bene esiste anche una norma approvata tre anni fa dai presidenti dei Consigli regionali italiani che prevede la possibilità di rinuncia all’incarico, previa comunicazione scritta almeno tre mesi prima”. Per Noferi, “non sappiamo se la Regione Toscana abbia ravvisato cause di incompatibilità tra i due ruoli da essa stessa assegnati al dottor Vannini o se la rinuncia all’incarico sia stata presentata entro i termini previsti”. “Per questo – osserva ancora – il Movimento 5 Stelle ha presentato oggi un’interrogazione in merito a questo fenomeno di ‘sliding doors’, grazie al quale una persona non fa in tempo a dimettersi o a terminare un incarico che subito gliene viene conferito un altro, e anche per capire se i compensi per le due cariche sono cumulabili”. (ANSA). COM-ROS/SPO 06-APR-22 16:51 NNN


Print Friendly, PDF & Email