regolamento (denojantri). DUE CUORI, UNA MOZIONE? (parte I)

La Conferenza capigruppo, viziata dal flirt

AGLIANA.  Manetti disse che il tempo era scaduto (per le opposizioni) e faceva appello alla vicepresidente della Conferenza capigruppo esattamente la consigliera Serena Galardini, subentrata al Nerozzi assente per ferie.

Serena Galardini decise dunque in pieno accordo con il capogruppo del partito che ci dicono anche suo “amico” speciale suo attuale boy-friend?): dunque tutto era scritto?

Ci risulta che dopo la Conferenza dei Capigruppo i due sodali demokrats sono stati visti a mangiare una pizza e che tra loro, sarebbe da tempo scoccata una scintilla extra-consiliare?

Tornerebbero così anche le inopportune dichiarazioni confessorie del capogruppo Manetti: “…finalmente stasera ho la Presidente dalla mia parte!” incuriosendo gli altri capigruppo che gli fecero notare che “…anche Nerozzi era dalla sua parte”.

Tutto tornerebbe, in dispregio della democrazia ovviamente.

Bene, ma se questo è vero, non sarebbe stata buona e giusta e anche molto democratica, per la Galardini, astenersi dalla funzione di Presidente? La sostituzione del Nerozzi avviene con la “vicepresidente” oppressa da conflitto e che si cercherebbe di celare, ma che loro sapevano!

Manetti, Galardini e Vannuccini: i tre demokrats

È questa l’etica dei politici dem Manetti e Galardini? Il capogruppo è stato struggente con la sua dichiarazione d’appello alla “molto collega” presidente di conferenza che si dichiara convinta e allineata, decidendo di non rinviare la discussione dell’approvazione del Regolamento S.a. Pm: sul tavolo c’era la necessità di permettere alle opposizioni di fare degli emendamenti in modo sereno e anche il rischio che la Regione Toscana (dovrebbe essere imminente) potesse pronunciarsi, facendogli saltare tutto il piano del Rynocommissario.

Da chiarire che la Regione non deve decidere del “merito”, ma sulla cogenza della sua norma (un Decreto del Presidente del Consiglio) e sulla priorità di quella regionale su quella comunale considerato anche quanto previsto dalla costituzione in materia di polizia locale che è materia regionale (Hai capito Matteo? Ci fai o ci sei, visto che lo hai detto due volte, dandoti arie da intellettuale di sinistra, spocchioso e antidemocratico, alla luce dei fatti).

Manetti è perentorio e convince la sensibile collega a stare dalla sua parte (what else?) che confermerà che i giochi sono chiusi, e che a nulla rileva che ci siano meno di 48 ore al Consiglio comunale, una opposizione derisa e una democrazia violata: la razza padrona sono loro e i commissari s’hanno a’arrangià.

Sarà questo il parere della Presidente Galardini, la quale è consenziente (però – che soddisfazione – dice di avere preso atto delle divergenze) e non vede nessuna anomalia sulla mancanza dei tempi e dei metodi contestata in blocco da Bartoli, Guercini, Baroncelli e Benesperi che abbandoneranno poi l’aula del consiglio in segno di protesta.

Ma dunque, il capogruppo Manetti ci vuole spiegare se c’ha o non c’ha un “flirt preferenziale”? Noi detestiamo di ficcare il naso sotto le lenzuola dei politici, ma contestiamo quelli che si presentano in una Conferenza capigruppo celando un vincolo di relazione non trascurabile e sentendosi in una botte di ferro (Manetti dixit). Aspetti che fanno venir meno la terzietà e il ruolo di garanzia che il Presidente deve avere per le minoranze.

Questa farsa è la pratica di una esercitazione costante di una falsa e violata democrazia che soprattutto vede esitare la discussione in modo coerente e univoco alle intenzioni della maggioranza, viste tutte contestazioni massicce delle opposizioni contrarie, delle tre sigle sindacali su quattro e con due terzi del personale della polizia municipale in blocco.

Serena Galardini, Vicepresidente del Consiglio comunale: è garante e terza?

Manetti, ebbe a dire arrogantemente nel Consiglio comunale i regolamenti li fa la politica.

La solita politica che, altrettanto arrogantemente, vedrà votare su richiesta del segretario del partito Manetti un’assemblea Pd per non ammettere all’Ordine del giorno la mozione di un sindaco. What else?

Questa la prima parte del testo delle controdeduzioni al regolamento di S.a. di Pm che vi presentiamo in due atti, vista la sua lunghezza.

Queste Oo. Ss. di Cisl Fp–Uil Fpl–Diccap in riferimento al regolamento segnato in oggetto e alla Vostra nota prot. n. 19723 del 13.12.2018 e relativi allegati, pervenuta a mezzo mail in data 14.12.2018 – ore 11:11, formulano le seguenti osservazioni.

– L’Amministrazione Comunale sostiene di non avere alcun obbligo, ai sensi degli artt. 5 e 7 del C.C.N.L. 21.5.2018, di trasmettere il testo regolamentare.

– Risposta OO.SS. – È doveroso far rilevare/notare che se nel testo del regolamento si inseriscono, come era stato fatto, norme attinenti il CCNL. e/o inerenti al rapporto di lavoro contrattualizzato vi è, in tal caso, senza ombra di dubbio alcuno, l’obbligo di trasmettere il testo alle OO.SS. e alla R.S.U.;

– L’Amministrazione Comunale in merito all’art. 6 (Ordinamento del servizio associato) sostiene che al comma 5 la parola “Agenti” è un evidente errore di trascrizione dovuto ad una mera svista e non un errore concettuale, come dimostra la declaratoria di cui al comma 3 e che il riferimento alla nomina non è da intendersi come attribuzione della qualità di Agenti addetti al coordinamento o di Ispettori addetti al coordinamento e controllo ma esclusivamente alla individuazione del personale cui affidare rispettivamente il coordinamento (cat. C) o il coordinamento e controllo (cat. D) il settore di competenza.

– Risposta OO.SS

– Prima osservazione: prima di portare in una commissione consiliare la bozza di un testo definitivo sarebbe stato bene rileggerlo più di una volta.

– Seconda osservazione: il comma 5 del succitato articolo recita testualmente: “Gli agenti addetti al coordinamento e controllo nonché quelli addetti al solo coordinamento sono nominati con provvedimento del Comandante del servizio associato di Polizia Municipale. Il testo della disposizione è chiarissimo, tra l’altro, la parole “nonché quelli” e “sono nominati con provvedimento”, tolgono ogni dubbio in merito a quale doveva essere l’applicazione della norma. L’italiano non è una opinione! È evidente che ci arrampichiamo sugli specchi per asserire che il riferimento alla nomina non è da intendersi come attribuzione della qualità di Agenti addetti al coordinamento o di Ispettori addetti al coordinamento e controllo ma esclusivamente alla individuazione del personale cui affidare rispettivamente il coordinamento (cat. C) o il coordinamento e controllo (cat. D) il settore di competenza. Qualcuno si scorda che gli Ispettori inquadrati in categoria “D” sono per legge addetti al coordinamento e controllo e sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria. È, quindi, di solare evidenza che gli addetti al coordinamento e controllo non possono essere nominati dal comandante. Il comandante li può, al massimo, nominare responsabili di una struttura operativa, ma ciò non ha nulla a che vedere con il fatto che sono per legge addetti al coordinamento e controllo, qualità che rivestono anche senza avere la responsabilità di un Settore o Ufficio.

– Terza osservazione: In merito alla modifica che è stata apportata all’art. 6, comma 5 (nuovo testo), Vi rappresentiamo che l’art. 9 della legge 7.3.1986, n. 65 (Legge quadro sull’ordinamento della Polizia municipale) stabilisce che il Comandante è responsabile verso il Sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo del personale, norma ripresa anche dall’art. 17 della legge regionale 3.4.2006, n. 12 (Norme in materia di Polizia comunale e provinciale). Il Comandante quale titolare di Posizione Organizzativa viene retribuito con l’indennità di posizione e di risultato, anche in relazione a questa responsabilità che la legge gli attribuisce direttamente e che non deve, a nostro modesto avviso, delegare ad altri (Nb: si tratta di una modifica che manifesta non pochi profili di illegittimità).

– L’Amministrazione Comunale – ha riformulato il testo dell’art. 8 (Assegnazione del numero di matricola).

Prendiamo atto che è stato riformulato e che sono scomparsi sia il titolo di studio che le famose delibere di giunta (Un vero salto di qualità ne l’applicazione della legge 241/90 da noi più volte richiamata). Il comma 1 è stato confermato. Il comma 2 è in linea con il DPGR 6/R/2009 viene infatti rispettato il criterio dell’anzianità ed è apparso, finalmente, anche il simbolo distintivo dell’anzianità di servizio nel grado (categoria “D”) da noi richiesto.

Il comma 3 stabilisce: “A parità di livello di differenziazione del grado per la categoria C e a parità di livello di differenziazione del grado e del contrassegno per la categoria D, la matricola è assegnata a fronte della complessiva valutazione del dipendente sulla base della performance individuale (es. comportamenti organizzativi e competenze acquisite, ecc.) ricavabile esclusivamente dalla media dei punteggi dei giudizi annuali di valutazione ricevuti nell’ultimo triennio rispetto all’assegnazione o revisione. A parità di punteggio conseguito, la matricola è assegnata al dipendente che ha maturato la maggiore anzianità di servizio nella categoria, conteggiata matematicamente, nell’ambito della polizia municipale e/o provinciale. A parità di anzianità di servizio la matricola è assegnata al dipendente maggiore di età. Con cadenza triennale, il Comandante provvede alla verifica, ed eventuale aggiornamento, delle matricole assegnate.

Il comma 4 stabilisce che il criterio aggiuntivo di cui al comma 3 entrerà in vigore decorso un triennio a partire dalla valutazione della performance riferita all’anno 2019/2020. Nelle more del compimento del triennio la matricola è assegnata secondo il criterio del comma 2 del presente articolo. A parità di differenziazione del grado, la matricola sarà assegnata secondo il criterio di anzianità di servizio nella categoria e, a parità di quest’ultima, secondo il criterio della maggiore età anagrafica.

– Risposta OO.SS – L’articolo non piaceva e non piace alla maggioranza del personale della P.M. sentito per vie brevi senza possibilità, considerati i tempi per noi ristretti e non adeguati per formulare nuove osservazioni, di poter tenere una assemblea a fronte delle modifiche da Voi apportate negli oltre 2 mesi che avete avuto a disposizione producendo anche un parere legale. Considerato che a noi avete dato soltanto 96 ore di tempo, festivi compresi, per replicare; le nostre Osservazioni Vi saranno inviate quanto prima tra stasera e domani.

Si rileva che non può essere un fattore scriminante, a parità di anzianità nella stessa categoria, l’esperienza e l’anzianità lavorativa “acquisita nella categoria precedente servizio di P.M.” (che non state valutando) diventando invece un fattore meritocratico la semplice maggiore anzianità anagrafica, a fronte di una maggiore anzianità di servizio, frutto di esperienza importante. Vi ricordiamo che nell’attuale regolamento del Comune di Montale approvato dalla Giunta Betti con DG n. 85 del 25.05.2016 a parità di anzianità nella categoria, si guarda la data di nomina o di inquadramento nella categoria precedente, perché è logico che sia così. Vi state contraddicendo modificando dei criteri da Voi stessi disciplinati poco più di 2 anni fa. Quali sono i concreti motivi? Perché non volete valorizzare l’esperienza fermandovi all’ultimo scalino e a parità anteporre chi è più vecchio anagraficamente e non chi ha complessivamente la maggiore anzianità di servizio nella categoria precedente a parità di anzianità nella categoria di inquadramento?

A parità di grado e di anzianità di servizio nella categoria “D”, è quindi doveroso valutare anche l’eventuale servizio svolto nella Polizia Municipale in categoria “C” e in caso di ulteriore parità la minore età si può utilizzare l’art. 5 (Titoli di preferenza) del DPR 9.5.1994, n 487 che viene utilizzato nei pubblici concorsi. Questi sono criteri trasparenti previsti da norme di legge e/o di regolamento e che non possono essere certamente oggetto di contestazione.

Proviamo anche a fare un esempio pratico utilizzando il vostro comma 4:

Polizia Municipale

-Ispettore Rossi – inquadrato nella categoria “D” – 5 anni di servizio – età anni 40;

-Ispettore Bianchi – inquadrato nella categoria “D” – 5 anni di servizio – età anni 39 che ha prestato servizio nella P. M. per 13 anni in categoria “C”, quest’ultimo viene superato nella scala gerarchica dall’ispettore Rossi che ha solo cinque anni di anzianità di servizio solo per il fatto che ha un anno di età in più. E’ questa la meritocrazia che volete? Non ci sembra proprio un criterio meritocratico valutare soltanto l’anzianità nella categoria. Riteniamo invece che anche l’anzianità di servizio svolta, in categoria inferiore, ma sempre nella Polizia municipale sia un criterio utile e meritocratico, ai fini della gerarchia.

Con cadenza triennale, il Comandante deve provvedere alla verifica, ed eventuale aggiornamento, delle matricole assegnate. Tale modalità crea un sistema gerarchico instabile. Sorge spontanea una domanda: “Chiediamoci quanto rigore ci potrà essere nella funzione di controllo gerarchico, laddove l’ordinamento stesso può essere sovvertito nell’arco di un triennio con tre schede di produttività”. Una cosa è legare la scheda della produttività alla performance di struttura e alla performance individuale ove il dipendente viene premiato con quote di salario più alto in relazione agli obiettivi che ha raggiunto; altra cosa è legare i risultati delle performance individuale (schede) alla gerarchia interna al servizio di PM.

Vi ricordiamo che in data 7.11.2018 è stata tenuta da queste OO.SS. un’assemblea del personale della Polizia Municipale, otto dei nove presenti hanno bocciato l’art. 8 chiedendo l’applicazione pedissequa del regolamento 6/R/2009 e l’applicazione dell’anzianità di servizio come avviene in tutti gli altri comandi della P.M. della Toscana. Vi state mettendo contro la maggioranza del personale a 5 mesi dalla fine del Vostro mandato. È utile e necessario farlo?

 Il nostro parere in merito ai commi 3 e 4 del nuovo art. 8 è negativo.  Si chiede, pertanto, che siano mantenuti i criteri del comune capofila. 

-L’amministrazione nel documento elenca le seguenti disposizioni quali riferimenti da tenere in considerazione per fini di valorizzazione meritocratica:

  • L’art. 109 del D. Lgs. 267/2000 dispone che il conferimento di funzioni dirigenziali avviene “secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco”. La norma riguarda gli incarichi dirigenziali stabiliti dal comma 1 del succitato articolo (Al comune di Montale e di Agliana non ci sono figure “dirigenziali”). E’ infatti l’art. 109, comma 2, del D. Lgs 267/2000 (TUEL) a stabilire che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 (fatto salvo che non siano attribuite al Segretario Comunale) possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del Sindaco ai responsabili degli uffici e servizi…omissis. Quale attinenza ha questa disposizione con la meritocrazia e la gerarchia?
  • l’art. 110, comma 1, del D. Lgs. stabilisce che: “Lo Statuto può prevedere per la copertura di posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato…omissis…..; il comma 2, stabilisce che il regolamento degli uffici e servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni omissis. Si tratta anche in questo caso di posti di figure “dirigenziali”. Per la copertura di questi posti è, tra l’altro, necessario procedere con selezione pubblica. Anche in questo quale attinenza ha questa disposizione con la meritocrazia e la gerarchia?
  • Consiglio Comunale di Agliana

    Al citato quadro normativo statale si aggiunge quello contrattuale che all’art. 14, comma 2, del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 dispone che Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto – rispetto alle funzioni ed attività da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D”. Tale articolo riguarda gli incarichi che sono conferiti negli enti in cui sono presenti le figure dirigenziali. Per il Comune di Agliana e Montale è invece necessario leggere l’art. 17 (Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative) che al comma 1 recita: Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall’art. 13.  (NB. l’art. 13, comma 1, del CCNL alla lett. a) prevede che gli enti istituiscono posizioni organizzative per lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa per le quali non viene chiesto alcun titolo, master, iscrizione ad albi professionali, ecc.). 

Proviamo ad analizzare anche il D. Lgs. 27.10.2009, n. 150, Titolo III – Merito e premi – e andiamo a vedere l’art. 23, comma 3, tale disposizione stabiliva che la collocazione nella fascia di merito alta per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituiva titolo prioritario ai fini dell’attribuzione delle progressioni economiche, la norma è stata abrogata dall’art. 15, comma 1, lett, a) del D. Lgs. 74/2007; l’art. 24, comma 3, stabiliva che la collocazione nella fascia di merito alta, per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituiva titolo rilevante ai fine della progressione in carriera è stata abrogata dall’art. 16, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 74/2017. Si evidenzia che il D. Lgs. 25.5.2017 n. 74 è il decreto di attuazione della legge 7.8.2015, n. 124 (Legge Madia).

Se le schede di valutazione del personale che si collocava nella fascia di merito più alta non possono essere più utilizzabili quale titolo prioritario ai fini dell’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali e verticali; è corretto utilizzarle per decidere la gerarchia nell’ambito del servizio di Polizia Municipale?

Evidenziamo altresì che il nostro richiamo all’anzianità di servizio, utilizzato nelle amministrazioni dello Stato, è un principio che può essere applicato anche nell’ambito della privatizzazione del pubblico impiego locale per il fatto che devono ritenersi legittime quelle disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti locali, che si ispirano alle analoghe disposizioni delle Statuto degli impiegati civili dello Stato, contenenti, principi validi in ogni campo del pubblico impiego. (continua II parte)

[Alessandro Romiti]

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