san bartolomeo. IL TAR BOCCIA IL PARCHEGGIO SOTTERRANEO

 

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PISTOIA. Lo scorso 12 luglio, il Tar della Toscana ha respinto l’ulteriore ricorso della Napoletana Parcheggi contro la delibera 177/2014 con cui il dirigente all’urbanistica del comune di Pistoia aveva messo nero su bianco l’incompatibilità del “piano attuativo di recupero di San Bartolomeo” con gli attuali strumenti urbanistici dell’ente.

La sentenza, la 1031/2017, si può consultare qui: si tratta di otto pagine che ripercorrono in maniera chiara una parte del lungo e per certi versi tragicomico iter con al centro l’ipotesi di un parcheggio sotterraneo nel luogo dell’antico orto monastico di San Bartolomeo.

Un’ipotesi rimasta appunto progetto preliminare ma che mediaticamente era stata presentata all’opinione pubblica come cosa fatta. Inoltre, nonostante tutti gli interessi e le attenzioni fossero incentrati sul parcheggio sotterraneo, l’operazione fu avviata con la procedura del piano attuativo: uno strumento che riserva al comune un potere discrezionale e insindacabile nell’approvazione o meno del progetto.

I giudici amministrativi hanno infatti sottolineato questo aspetto nella sentenza, ricordando che pure i legali della Napoletana, nella memoria difensiva, avevano perfettamente chiara l’ampia facoltà discrezionale di palazzo di Giano. Esercitata appunto, e motivata, con la determina 177 deI dirigente della pianificazione urbanistica. Insomma, che un qualunque ricorso sarebbe stato giudicato infondato e quindi respinto si sapeva dall’inizio: gli addetti ai lavori sicuramente.

Tuttavia la questione del parcheggio, nata nel 2011 e divenuta subito un caso, con la nascita del comitato “No Parcheggio Sotterraneo” e una contrarietà trasversale e quasi unanime e con svariati ordini di argomentazioni da parte della città, si è ingarbugliata.

San Bartolomeo, giardino ed ex monastero

A inizio 2014 la giunta Bertinelli decise di non decidere: con una deliberazione venne cioè  rinviata la decisione sul parcheggio all’approvazione del Pums (piano della mobilità urbana sostenibile). E ovviamente il Tar annullò l’atto, imponendo al Comune una scelta motivata.

Nel novembre 2014 vide così la luce la delibera 177, che sostanzialmente ribadiva le ragioni del no che tutti sapevano, argomentate a più voci già in tempi non sospetti e raccolte anche in una pubblicazione edita da Settegiorni Editori.

Ossia che il piano della città storica o piano Cervellati aveva l’obiettivo di liberare la piazza dalle auto (cinquanta stalli di parcheggio pubblico) e ripristinarla nell’antico aspetto. Ogni altro intervento doveva essere subordinato e funzionale a suddetti risultati. Il piano della Napoletana non prevedeva invece la riqualificazione definitiva della piazza e prevalentemente mirava alla vendita di box privati.

La stessa Napoletana fece però ricorso contro la delibera 177, ritenuta un ulteriore modo di non decidere, chiedendo l’ottemperanza della precedente sentenza diretta alla formulazione di una scelta da parte dell’ente. I giudici amministrativi di Firenze accolsero anche questo ricorso ma il Consiglio di Stato, nell’agosto 2016, dette ragione al Comune, in quanto si trattava di una risposta netta e non di un rinvio.

Convertendo l’azione di ottemperanza in azione di annullamento, si arriva infine al ricorso per così dire di merito presentato dalla Napoletana lo scorso autunno, bocciato appunto con la sentenza in oggetto. A grandi linee questo è il riepilogo delle tappe del contenzioso giuridico che da tre anni vede l’ufficio legale della Napoletana contrapposto a quello del Comune, a questo giro assistito anche dall’avvocato Chierroni dello studio esterno Lessona.

[Lorenzo Cristofani]

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