san jacopo e multe. MEZZOGIORNO DI FUOCO 2

Multe al San Jacopo
Multe al San Jacopo

PISTOIA. Stamani ho voluto leggere il testo indicato ieri da Pierluigi, per vedere se, casomai fosse lì che si nasconde il cavillo che consente al Comune, e per esso ai vigili, di elevare le multe intorno all’ospedale.

La L.R., come indicato da Pierluigi, è la n. 48 del 27/6/1994 “Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore”: fermo restando che la legge parla di “circolazione” e qui siamo, invece, nell’ambito della pura e semplice sosta, credo di poter dire che l’articolo che fa al caso nostro è il due “Ambito di applicazione-Divieti”, il quale così recita:

1. È fatto divieto a chiunque, salve le deroghe di cui all’articolo 3, di circolare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade di cui all’articolo 1, di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati idonei alla circolazione fuori strada e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, nelle seguenti aree:

  • a) zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ivi comprese le categorie di beni indicati nell’articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431;
  • b) nei parchi e riserve naturali nazionali e regionali;
  • c) nelle ulteriori aree comprese nel sistema regionale delle aree protette, come individuate dal piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 296 del 19-7-1988 e successive modificazioni;
  • d) negli alvei di corsi d’acqua pubblici di cui al RD 11 dicembre 1933, n. 1775, ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti strade esistenti;
  • e) nelle zone facenti parti del patrimonio agricolo-forestale della Regione ai sensi della LR 64/76.
  • f) nelle zone adibite o destinate a parchi territoriali urbani dagli strumenti urbanistici comunali;
  • g) nei territori di protezione della fauna selvatica di cui all’10, lett. a), b) e c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
  • h) nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, limitatamente alla costruzione di impianti fissi e all’allestimento di tracciati o percorsi per gare.

2. La circolazione fuori strada con mezzi motorizzati è altresì vietata ovunque sia stabilito espressamente dal Comune per ragioni di polizia locale, urbana e rurale o per la tutela della stabilità del suolo, fermo ogni altro divieto di circolazione disposto a norma della legislazione vigente dalle autorità competenti.

Alla luce di quanto riportato, mi sento quindi di escludere nella maniera più assoluta che il terreno che circonda la recinzione che chiude l’area destinata al parcheggio a pagamento ricada nell’ambito di cui al comma 1.

E neppure penso che si possa ricadere nel comma due, quantomeno in conseguenza del fatto, già riportato, che nel caso in oggetto non siamo in presenza di “circolazione fuori strada”, bensì di una pura e semplice sosta al di fuori della carreggiata stradale. In che mi sembra assai diverso.

[*] – Lettore, ospite

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