SICUREZZA E DECORO, L’ORDINANZA PER LA NOTTE DI CAPODANNO

A partire dalle 12 del 31 dicembre fino alle 7 del primo gennaio, nella Zona a Particolare Tutela, nel Comparto Sala e nel resto del territorio comunale, in luoghi aperti al pubblico che attraggano più di 30 persone, è vietato accendere o far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e materiali simili

Botti di Capodanno

PISTOIA. Anche quest’anno, per garantire la sicurezza pubblica e promuovere la civile convivenza, è stata emanata un’ordinanza che regola l’uso di materiali pirotecnici, la vendita e la somministrazione di bevande durante la notte di Capodanno. Si intende, dunque, favorire festeggiamenti sereni, nel rispetto del decoro urbano e in linea con le normative nazionali.

La limitazione nell’utilizzo dei materiali pirotecnici è finalizzata anche a tutelare gli animali e nelle zone interdette i divieti si estendono anche nei luoghi pubblici, luoghi privati aperti al pubblico e luoghi privati nei quali dette attività potrebbero “recare pregiudizio a terzi ovvero produrre effetti su spazi pubblici o aperti al pubblico”.

Divieto di utilizzo di materiali pirotecnici

A partire dalle 12 del 31 dicembre fino alle 7 del primo gennaio, nella Zona a Particolare Tutela, nel Comparto Sala e nel resto del territorio comunale, in luoghi aperti al pubblico che attraggano più di 30 persone, è vietato accendere o far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e materiali simili. 

È vietato, inoltre, il lancio delle cosiddette “lanterne cinesi volanti”, così come ogni altro strumento tipo “mongolfiera” che abbia a bordo materiali infuocati o con fiamma libera.

Regolamentazione della vendita e somministrazione di bevande

Dalle 20.30 del 31 dicembre alle 7 del primo gennaio sarà vietata la vendita per asportodi bevande alcoliche nel Comparto Sala, nella Zona a Particolare Tutela e nella terza cerchia di mura.

È, invece, consentita la vendita per il consumo sul posto e la somministrazione ai fini del consumo sul posto di bevande alcoliche nei locali, nelle aree di pertinenza degli stessi e nei dehors autorizzati.

È vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, alluminio o tetra pak da parte dei locali di somministrazione e degli esercizi commerciali situati nel Comparto Sala, nella Zona a Particolare Tutela e nella terza cerchia di mura.

Se le bevande vengono servite o consumate negli spazi esterni dei locali, come dehors o aree di pertinenza, sarà obbligatorio trasferirle in contenitori di carta, plastica o materiali biodegradabili.

Per i trasgressori sono previste sanzioni penali e amministrative contenute nelle vigenti disposizioni di legge.

[comune di pistoia]

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