sindacati. TUTTI CONTRO RINO (MA SENZA LA CGIL)

Rino Fragai, ex sindacalista Cgil oggi immune da critiche

MONTALE —AGLIANA. Sulla vicenda del “Regolamento del servizio associato di Polizia municipale, i Sindacati si associano con esclusione della Cgil – non per dimenticanza o disguido – affilando le armi contro il Commissario.

Ci trasmettono con qualche giorno di ritardo il seguente comunicato stampa che pubblichiamo.

OGGETTO: Riferimento agli articoli pubblicati dalla redazione “Il Tirreno” e dalla “La Nazione” rispettivamente in data 11.10.2018 e 12.10.2018.

            Vi trasmettiamo in allegato copia della lettera prot. n. 126 del 8.10.2018, avente ad oggetto: “Regolamento del servizio associato di Polizia Municipale fra i comuni di Montale e Agliana”, che abbiamo inviato ai Sindaci dei due comuni + altri 8 destinatari. Vi alleghiamo altresì copia del Regolamento del Servizio associato di Polizia Municipale fra i comuni di Montale e Agliana che in data 9.10.2018 è stato esaminato dalle competenti commissioni consiliari, ma che a seguito delle nostre osservazioni ha subito un brusco arresto.

Alla data odierna, è ancora impantanato nelle sabbie mobili.

            Si tratta di un regolamento che non ha niente a che vedere con la tanto vantata meritocrazia di cui parla l’Assessore Fragai, ma che è pieno di norme illegittime e di disposizioni che sono in palese contrasto con il vigente CCNL. Un provvedimento che possiamo definire impresentabile a un consiglio comunale.

COMUNICATO STAMPA

Si riportano di seguito, in modo sintetico, alcuni dei punti più eclatanti del regolamento:

Viene previsto il profilo professionale di “agenti addetti al coordinamento e controllo” che non è giuridicamente previsto dalla normativa vigente in materia. Sono infatti gli Ispettori inquadrati in categoria “D” a essere addetti al coordinamento e controllo e ai quali per legge, viene attribuita la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

La matricola (gerarchia) viene assegnata al personale in base al grado rivestito e all’anzianità di servizio maturata così come disposto dal DPGR Toscana 6/R/2009. Il regolamento comunale stabilisce che a parità di differenziazione del grado la matricola viene assegnata sulla base dei seguenti criteri:

  • Giudizi di valutazione ricevuti nell’ultimo triennio,
  • Titolo di studio posseduto,
  • Criteri definiti con delibere delle due Giunte comunali.

Una metodologia farraginosa, complessa e non rispettosa della legge 241/1990 che è diretta a snellire l’azione amministrativa e a uniformare la stessa ai principi di economicità e di efficacia. Riteniamo paradossale un simile metodo per stabilire un criterio di precedenza tra il personale. Criterio che, tra l’altro, deve essere aggiornato con cadenza triennale dal comandante della P.M. (ulteriori e inutili adempimenti).

Amalia Barbara Vuono, già membro Rsu, anche lei per la Cgil

Nei Comuni di Prato, Montemurlo, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Pistoia e altri della nostra Provincia, i regolamenti hanno tutti tutelato l’anzianità di servizio anche a parità di grado rivestito. Il nostro parere in merito al testo è stato quindi negativo. Abbiamo altresì chiesto che siano confermati i criteri che sono stati utilizzati negli ultimi decenni e che il personale non ha mai chiesto di cambiare. 

I contributi datoriali ai fondi di previdenza, le finalità assistenziali di Welfare Integrativo e i progetti per il potenziamento dei servizi sono disciplinati nell’ambito del Contrattato Integrativo Decentrato. Trattandosi di norme che sono oggetto di relazioni sindacali (informazione e Contrattazione) è stato chiesto di rispettare il CCNL e di cassare l’articolo.

Per quanto inerente alla disciplina in materia di orari e turni di servizio è stato chiesto di modificare l’articolo e di adeguarlo alle norme contrattuali. L’articolo 25 inerente ai servizi a richiesta dei privati non rispetta la vigente normativa in materia e in particolare, la nota interpretativa sull’attuazione dell’articolo 22, comma 3-bis, del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che è stata deliberata dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta del 26.7.2018. È stato chiesto che l’art. 26 sia cassato e che venga adottato un regolamento ad hoc.

L’articolo inerente al riposo settimanale e lavoro festivo non rispetta il principio costituzionale del diritto al lavoratore di fruire ogni sette giorni di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive. Viene altresì stabilito che qualora per esigenze di servizio non sia possibile far fruire il riposo compensativo di una festività infrasettimanale il servizio prestato verrà considerato a tutti gli effetti come prestazione straordinaria (pagamento dello straordinario), la norma è in palese contrasto con gli artt. 24, comma 2; 38, comma 7; e 38 Bis, comma 3, del CCNL 14.9.2000 che stabiliscono che le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari.

L’Aran con l’orientamento applicativo RAL 209 ha fatto presente che la scelta di procedere al recupero delle ore di straordinario – o di farle mettere in pagamento – attribuiscono al lavoratore dei veri e propri diritti soggettivi e che l’amministrazione non ha il potere di trasformarle, unilateralmente, in retribuzione.  È stato chiesto che l’articolo sia cassato.

L’art. 35 (Presidi difensivi) si pone in contrasto con gli artt. 6 e 12 della legge regionale n. 12/2006 e l’art. 10, comma 2, del D.P.G.R. 2.3.2009, n. 6R. L’assegnazione dei presidi difensivi è oggetto di accordi in sede locale (Contrattazione Decentrata) recepiti nel Regolamento locale (trattasi di accordi preventivi all’approvazione del Regolamento). È stato chiesto che sia rispettato il disposto dell’art. 10 del succitato DPGR 6/R/2009.

L’art. 36 stabilisce che i Sindaci dei comuni associati denunciano, ciascuno per il proprio ente, all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 38 del T.U. delle leggi di PS, le armi e le munizioni acquistate per la dotazione della Polizia Municipale. Nei comuni di Montale e Agliana non vi è un Commissariato di Pubblica Sicurezza (ufficio distaccato di PS) quindi, nel caso in esame è Autorità Locale di Pubblica Sicurezza il Sindaco di ciascun comune.

In poche parole, nell’articolo si stabilisce che i due Sindaci denunciano a se stessi il possesso delle armi e munizioni.

È ben evidente che c’è qualcosa che non torna! L’art. 38 del T.U.L.P.S. stabilisce infatti che la denuncia delle armi deve essere fatta all’Ufficio Locale di Pubblica Sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei Carabinieri, ovvero anche ai medesimi uffici o alla questura (Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza) competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. È stato chiesto di modificare il comma 2 e adeguarlo alle vigenti disposizioni di legge in materia.

                 Cordiali saluti

                 Segreteria Cisl Fp                  Segreteria Uil Fpl                           Segreteria Diccap

           Pistoia Lucca Massa                         Renzo Caloffi                              Sandro Valori

                 Andrea Bini

 

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