sogni… fuori dal vaso. QUARRATA, NAUFRAGA LA PISCINA DI VIGNOLE E AI QUARRATINI RESTANO 215MILA EURO FUORI BILANCIO SUL GROPPONE

La piscina in progetto. L’amministrazione comunale farà fronte alle spese attingendo al “Fondo accantonamenti per contenziosi” del bilancio che risulta capiente (€ 470.154,67 somme accantonate con il rendiconto 2019) e nel quale il rischio del presente contenzioso era stato previsto e adeguatamente valorizzato

SULLA CARTA È TUTTO BELLO:

MA ECCO IL CONTO ED È UN MACELLO


Dal sogno alla realtà il passo è breve…

 

QUARRATA. In consiglio comunale si è tornato a parlare della vicenda della piscina comunale di Vignole ma solo perché l’assemblea ha dovuto adottare alcuni necessari provvedimenti per il riconoscimento di un debito fuori bilancio di ben 215 mila euro legato agli inevitabili strascichi di quella annosa e sconcertante vicenda.

A favore della legittimità del debito derivante da diverse sentenze esecutive e quindi alla necessità di restituire alla compagnia assicurativa Amissima Spa (ex Carige Spa) come da sentenza n. 212 del 19 febbraio scorso, hanno votato dieci consiglieri dei gruppi di maggioranza (compresi il sindaco Mazzanti e il presidente del consiglio comunale Giacomelli); mentre hanno votato contro i consiglieri Gori, Michelacci, Nocera e Noci dei gruppi di opposizione.

La situazione debitoria fuori bilancio è indissolubilmente legata alla vicenda dell’appalto per la costruzione e la gestione della piscina in località Vignole, che doveva essere realizzata dalla associazione Uisp-Comitato di Firenze. Correva l’anno 2006, precisamente il mese di maggio, quando venne affidato in via definitiva l’appalto.

Il contratto con l’Uisp è di fine gennaio 2007. A molti è noto come andò a finire la vicenda. Dopo l’interruzione dei lavori (nel dicembre 2011), l’individuazione dei gravi difetti delle opere fino a quel momento costruite, l’amministrazione comunale decise, nel novembre del 2012 di approvare in giunta una risoluzione per inadempimento del contratto avvenuta poi con nota del servizio Lavori Pubblici il 13 dicembre 2012.

“In seguito alla risoluzione, l’amministrazione comunale – scrive nella sua relazione la dottoressa Danila Bandaccari, funzionario del servizio Agan – ha prontamente provveduto a richiedere l’escussione della cauzione definitiva presentata, che è stata riconosciuta dal Giudice e quindi corrisposta all’Ente.

In seguito alla richiesta, si è aperto un contenzioso presso il Tribunale di Pistoia (RG 1095/2014) con Carige da una parte, ente fideiussore, e Uisp contraente assicurato. Dopo l’espletamento della Ctu tecnica affidata all’ing. Luca Bomberini (che ha depositato la propria relazione in data 18/06/2018, per le cui competenze è già stato effettuato un riconoscimento di debito fuori bilancio – vedi deliberazione consiliare n. 80 del 30/09/2019), il giudice ha emesso la sentenza conclusiva del giudizio n. 212/2020 del 27/02/2020”.

La sentenza stabilisce:

1) in parziale accoglimento della spiegata opposizione, revoca il d.i. n. 39/2014 emesso da questo Tribunale in data 8.1.2014;

2) condanna Società Amissima Assicurazioni S.p.a. al pagamento, in favore di Comune di Quarrata, della somma di euro 114.008,12 oltre interessi legali dal 21.1.2013;

3) in accoglimento dell’azione di regresso spiegata da parte attrice opponente, condanna Uisp a rilevare indenne Società Amissima Assicurazioni S.p.a. da quanto la stessa è tenuta a pagare a parte convenuta opposta Comune di Quarrata in forza del capo 2) del presente dispositivo;

La prima pietra (ovviamente dello scandalo)

4) condanna Comune di Quarrata alla restituzione, in favore di Società Amissima Assicurazioni S.p.a., delle somme da questa pagate in eccedenza rispetto all’importo riconosciuto al capo 2) del presente dispositivo in forza dell’ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 15.1.2015;

5) condanna Società Amissima Assicurazioni S.p.a. alla restituzione, in favore di Uisp, delle somme da questa pagate in eccedenza rispetto all’importo riconosciuto ai capi 2) e 3) del presente dispositivo in forza dell’ordinanza ex art. 186ter c.p.c. del 31.10.2017;

6) dichiara l’intervenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. per inadempimento di Uisp della Convenzione conclusa in data 30.1.2007 tra Comune di Quarrata e Uisp;

7) respinge la domanda riconvenzionale avanzata da Uisp;

8) respinge la domanda riconvenzionale avanzata da Comune di Quarrata;

9) compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio;

10) pone definitivamente a carico solidale di tutte le parti le spese di c.t.u., già liquidate con separata ordinanza, con eguale ripartizione interna delle stesse fra le parti (1/3 ciascuna).”

In pratica il giudice ha ritenuto fondato l’esercizio della clausola risolutiva espressa da parte del Comune di Quarrata, per la sussistenza di gravi vizi nelle opere edilizie di cui Uisp era responsabile. Ha invece ritenuto che non fossero fondate le domande di Uisp rivolte verso il Comune di Quarrata, sia per quanto riguarda i contestati inadempimenti di natura finanziaria, sia per quanto concerne le richieste di risarcimento dei danni, compresi naturalmente quelli derivanti dalla parallela causa contro la Bcc Vignole.

Inoltre ha ritenuto sussistente il rapporto di garanzia di Amissima assicurazione e la legittimità dell’aver agito il Comune in via monitoria per l’escussione della fideiussione, avendo affermato che i danni alle strutture di fondazione rientrano tra quelli coperti dalla polizza fideiussoria a suo tempo rilasciata.

Per quanto attiene tuttavia all’ammontare del danno, il giudice ha ritenuto di adeguarsi a quanto emerso in sede di Ctu tecnica relativamente al costo che sarebbe stato necessario per il ripristino all’epoca dei fatti, valutato in euro 114.000 oltre Iva.

Il Tribunale ha infatti ritenuto “congruo fare riferimento ai costi risultanti alla data di esercizio della risoluzione ex art. 1456 cc (ossia al 2012) e non potendo, all’evidenza farsi carico al soggetto inadempiente delle ulteriori e più gravi conseguenze economiche dovute al ritardo con cui il comune ha inteso provvedere al risanamento dei difetti riscontrati”.

Quindi il giudice ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha condannato Amissima a corrispondere al Comune la somma sopra indicata, ha condannato Uisp a rifonderla ad Amissima ed ha infine ordinato al Comune di restituire ad Amissima quanto incassato in più dall’escussione della polizza fideiussoria con il decreto ingiuntivo opposto.

La sentenza non chiariva se nell’importo della quantificazione del danno fosse o meno da comprendere l’IVA. Infatti nella CTU depositata, il consulente quantifica il danno in € 114.008,12 oltre IVA, mentre il provvedimento giurisdizionale non fa cenno all’imposta. Ritenendolo un mero errore materiale, il legale ha presentato in data 30/03/2020 istanza di correzione materiale della sentenza al Tribunale di Pistoia, la cui definizione è intervenuta in data 26/05/2020 (verbale cronol. 2746/2020) statuendo che l’Iva è da tenere in considerazione.

Fu proprio un bel chiappo, non c’è che dire

In data 06/05/2020 la società Amissima ha notificato la sentenza, notifica rilevante per il decorso dei termini per l’appello della sentenza (scadenza termine appello 10 giugno 2020).

Sull’opportunità di presentare o meno appello, il Comune si è confrontato puntualmente con il legale ed è stato deciso di non procedere. Infatti il giudice ha ritenuto di non dare seguito alle richieste di risarcimento ulteriore avanzate dal Comune nei confronti di Uisp (oneri finanziari per l’accensione del mutuo, oneri per l’acquisto delle aree da destinare all’impianto sportivo) sul presupposto che tali danni non possano essere imputati a Uisp: nella sentenza il giudice lascia intendere che l’amministrazione avrebbe potuto, subito dopo la risoluzione del contratto, procedere ad affidare ad altri i lavori di realizzazione dell’impianto; il mancato verificarsi di tale condizione farebbe venir meno l’imputazione ad Uisp degli ulteriori danni subiti. In sede di appello sarebbe stato necessario far emergere i motivi che non hanno reso possibile proseguire nella realizzazione del progetto.

Lo stesso legale del Comune ha ritenuto la motivazione della sentenza convincente laddove afferma che il debitore è tenuto a risarcire i danni immediati e diretti che derivano dal suo inadempimento con esclusione quindi della risarcibilità dei danni mediati o indiretti e di quelli che trovino la loro causa in fatti esterni e/o successivi al comportamento del danneggiante.

Sulla scorta di quanto sopra, appare giuridicamente corretto anche che il giudice abbia ancorato la misura del risarcimento a quanto sarebbe costata all’epoca la rimozione dei vizi. La decisione di non procedere ulteriormente con i lavori di costruzione dell’impianto sportivo è conseguenza di circostanze per così dire “esterne” al rapporto contrattuale con UISP. Parrebbe pertanto difficile una diversa valutazione dei fatti da parte del giudice dell’appello circa la misura del risarcimento, sostanzialmente facendo gravare su UISP (pur inadempiente) conseguenze dannose che non dipendono direttamente ed immediatamente dall’inadempimento.

L’amministrazione comunale  farà fronte alle spese attingendo al “Fondo accantonamenti per contenziosi” del bilancio che risulta capiente (€ 470.154,67 somme accantonate con il rendiconto 2019) e nel quale il rischio del presente contenzioso era stato previsto e adeguatamente valorizzato. 

Andrea Balli
[andreaballi@linealibera.it]


 

PAGA-NINI NON RIPETE SOLO SE SUONA IL VIOLINO

MA SE SUONA IL TROMBONE IL POPOLO PAGA COMUNQUE

 

È vero, il maialino è pieno. Ma quei dindini lì li ha pagati il popolo e la politica li ha buttati via perché non ha fatto niente per sorvegliare che le cose non finissero “a puttana”

 

 

«L’AMMINISTRAZIONE comunale  farà fronte alle spese attingendo al “Fondo accantonamenti per contenziosi” del bilancio che risulta capiente (€ 470.154,67 somme accantonate con il rendiconto 2019) e nel quale il rischio del presente contenzioso era stato previsto e adeguatamente valorizzato».

Basta solo questo per battermi le mani nella testa e per sacramentare a dovere. C’è quasi la rassicurante certezza che non ci saranno scossoni per il popolo: i politici quarratini (cioè Mazzanti e la sua Lega Anseatica dei commerci) avevano previsto anche il maialino di terracotta dove mettere i dindini per pagare i debitucci peraltro causati politicamente da loro stessi dopo aver preso delle decisioni che si sono rivelate assunte “a cazzo di cane”, come si dice in piazza senza peli sulla lingua.

È dal 1975 – anno in cui prese il Comune il Pci di Luciano Caramelli – che si pigliano per il culo i quarratini con la stronzata della piscina. L’unica piscina possibile a Quarrata è quella che si può fare in acqua, sparandola dagli argini della Stella o dell’Ombrone: il resto è sempre stato solo uno strombazzamento della politica catto-margheritin-comunista che ha fatto più danno della grandine.

Il «“Fondo accantonamenti per contenziosi” del bilancio che risulta capiente», ma molto meno capienti risultano quelli che hanno votato (e non potevano fare altrimenti, beninteso) in consiglio; ma che non pensano neppur lontanamente ad andare a ricercare le vere responsabilità del giochino che ha tolto quasi mezzo miliardo delle vecchie lire di mano ai lavori pubblici; soldi utili per rattoppare le buche delle strade sforrate o per costringere la gente che ha fatto dei danni al territorio (per i casini specifici vedi qui e vedi qui) a riportare ordine e decoro a Quarrata e al suo Montalbano devastato e lasciato disastrare dall’inefficienza del Comune stesso e del suo ufficio tecnico.

Marco Mazzanti. Allora, si fa qualche tuffo?

Mi chiedo – e chiedo anche all’amministrazione e a Marco Mazzanti stesso, se non erro all’epoca assessore ai lavori pubblici – dove fossero tutti i tecnici del Comune che avrebbero dovuto sorvegliare i lavori e che invece non hanno fatto una beata minchia e non si sono accorti del casino che stava venendo giù dall’abborracciamento della ditta appaltatrice.

Non vorrei dire una bestialità – e la do, perciò, con il beneficio d’inventario –, ma la stessa dottoressa Nadia Bellomo si diceva che fosse in incompatibilità con  la vicenda-piscina perché (così narravano) legata al presidente dell’Uisp di Firenze. Ma rileggetevi certe storielle della piscina e di Mauro Dugheri – saranno molto istruttive per tutti i non capienti che hanno votato e continuano a votare il Pd.

Edoardo Bianchini
[direttore@linealibera.it]
Critica, cronaca e satira libere

Perché il Comune non fa pagare a chi non vigilò a sufficienza? Perché devo pagare io per una piscina in cui non metterò mai nemmeno un ditone del piede?


Una molto avveduta lettrice – che fra l’altro conosce assai bene il Comune di Quarrata, anche se ormai è in pensione – commenta così la notizia:

Corte dei Conti

 

Leggo che l’opposizione ha votato contro! Deficienti, caso mai dovevano astenersi e lavarsene le mani anche per la Corte Conti.
L’art. 194, comma 1, lettera a) dlgs 267/2000 di fatto è una presa di atto del dispositivo di una sentenza più che una approvazione o disapprovazione di un fatto determinato. È un atto dovuto.
In questo caso il contro ha poco o nessun senso… l’astensione pilatesca [sarebbe stata la vera soluzione – n.d.r.] non foss’altro per una riserva di sospensione di giudizio sulla conduzione della questione da parte del Comune…


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