to take by the apples. NON C’È PEGGIOR DITTATURA DI UNA FALSA DEMOCRAZIA DELLA LEGALITÀ

Oggi la gente è sotto il controllo del politico, mentre dovrebbe essere il contrario. A quella comune viene inculcato, attraverso i media, ciò che i poteri forti vogliono. Ma fra i politici dobbiamo mettere pure certi magistrati. Non di rado quelli che, con il loro strapotere, tormentano, anche a gratis, i “cittadini privati”, vittime dei cittadini pubblici appellati, con altra espressione, le «autorità costituite»…


Ma quanto sudore per nascondere la verità!


NON AFFANNATEVI A “VALORIZZARE” LA LEGGE:

LIMITATEVI AD APPLICARLA IN TUTTA UMILTÀ!


 

Mi era sembrato di capire di avere tutto il diritto di fare opposizione alla decisione di Boccia. Ma se non ho le copie degli atti in mano, con che cosa mi documento e scrivo? Prendendo appunti a lapis, magari saldno venti volte in procura?

 

Tanto oramai è – più che chiaro – evidente, che il Pm Tommaso Coletta è a Pistoia non per risolvere i casi della «gente comune», come si era impegnato a promettere, ma per complicare le cose semplici. Una volta si diceva “Ucas, ufficio complicazione affari semplici”.

Sentite quanto la piglia larga per arrivare a dire che non vuole che si disturbi il manovratore, cioè lui e la sua invincibile armata.

In altri casi Coletta ha impiegato molto meno – almeno così pare. Come quando ha stoppato il maresciallo della finanza che indagava sui porcai universitari di medicina a Careggi. Al quale avrebbe intimato di non intercettare le telefonate della dottoressa Lucia Turco, sorella del suo superiore fiorentino, il Pm aggiunto Luca Turco. Del resto lì si toccava la purezza della razza, non i paria di Linea Libera

E ora, con la pazienza del filologo, che sa anche approntare l’analisi di un testo senza ricorrere ai confusi copia-incolla della procura, commento per i lettori le insostenibili argomentazioni frutto sottile della mente di un Pm capo. Testo di Coletta in marrone; testo di commento in verde.

Iniziamo:

l’atto indicato come circolare 574/2 del 14.3.22 (trattasi di “Linee/guida per l’uniformità dell’azione penale in materia di definizione dei procedimenti con richiesta di archiviazione”) è atto interno della Procura con il quale viene valorizzata l’interpretazione della normativa vigente in materia.

Absit iniuria verbis: e chi se ne frega, dottor Coletta, di ciò che lei ci propina come una farisaica tesi degna di una sepolcrale imbiancatura?

Cosa significa “valorizzare l’interpretazione della normativa vigente in materia”? Mettere i bastoni tra le ruote ai cittadini? Scoraggiarli dal prendere iniziative pro procuratoribus? O, al contrario, si dovrebbe favorire la trasparenza non extra/contra legem, ma semplicemente dando a Cesare quello che è di Cesare e al cittadino ciò che gli appartiene? Prima toppàta, dottor Coletta.

Se le norme in vigore riconoscono il diritto di opporsi alla richiesta di archiviazione, di per sé questo fatto non è motivazione necessaria e sufficiente, per gli interessati cui tale mossa è ammissibile, non solo di prendere visione (vi pare fatica, in procura, ad usare la fotocopiatrice…?), bensì pure di estrarre copia dei documenti presenti a fascicolo?

No. Lei, dottor Coletta, va oltre e valorizza le norme in vigore allo stesso modo con cui l’Asl smantellò l’ospedale di San Marcello, mentre la non-dottoressa Daniela Ponticelli, capa dell’ufficio stampa Asl, scriveva che l’ospedale veniva (sic!) “potenziato”!

Che fine hanno fatto, di grazia, i commi 1 e 2 dell’art. 25, L. 241/90 (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)? Devo rinfrescarle la memoria:

  1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
  2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

Il diritto di estrarre copia non discende, da sùbito, dal poter proporre opposizione nel giro di 20 giorni? E tutte le altre procure d’Italia, che non battono ciglio nel rilasciare le copie dei documenti a fascicolo, sono tutte più stupide della sua, dottor Coletta?

Il privato cittadino – ove (come nel caso di specie) non motivi in dettaglio le specifiche ragioni sottese alla richiesta, dimostrando l’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso – non ha diritto ad averne copia ai sensi della L. 241/1990 che, all’art. 24 dispone che non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.

Se la pubblica amministrazione mirasse davvero all’efficienza e all’economicità, non starebbe a perdere tempo dietro a faccende che sono più chiare della luce del sole. E allora che significa tutto questo spreco di energie? A mio avviso una inconcepibile-inconscia brama di potere: far vedere ai «privati cittadini» che a comandare sono le «autorità costituite»…

Queste poche righe meritano un’analisi particolare anche sotto il profilo del «sotteso psichico» a certi nessi espressivi.

Mi riferisco, dottor Coletta, a quel «privato cittadino» (irricevibile) indicato come soggetto che vuole ficcare il naso con un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni, quindi anche della giustizia.

Perdoni. Ma la fuga di gas asfissiante che promana dalle sue argomentazioni, è più letale dello Zyklon B di moda ad Auschwitz-Birkenau.

Quanto poi a parlare di «privato cittadino», le occorre proprio un coraggio leonino per adottare tale espressione: si è bell’e messo alle spalle l’art. 3 della sua Costituzione pluritradìta? Tutti i cittadini… non si parla di privati cittadini…

Non si accorge del passo falso? Della mucillagine scivolosa su cui ha posato il piede insicuro? Chiedere l’accesso al fascicolo per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal suo sostituto Boccia (diritto riconosciuto nella comunicazione del titolare dell’inchiesta) è, per lei, Pm capo Coletta, equivalente a una “istanza di accesso preordinata a un controllo generalizzato dell’operato di una pubblica amministrazione”?

Lei può pure essere laureato in giurisprudenza ed aver anche vinto un concorso in magistratura, ma qui siamo fuori del seminato di Dio padre della lingua italiana: perché – e la sfido a dimostrare il contrario – io e Romiti non siamo «i nessuno che non contano un cazzo» del Marchese del Grillo: siamo definiti «persone offese».

Vorrà farci, per questo, la cortesia non di regalarci qualcosa – dacché lei non è generoso: e ormai è chiaro e notorio –, ma di non volerci togliere, cancellandoli, i diritti di cui all’art. 3 della Costituzione e, nello specifico, il diritto di difesa?

L’omessa indicazione di elementi che consentano di valutare l’effettiva esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, in realtà qualifica l’istanza come ipotesi di accesso generalizzato ai sensi della D.L.vo 33/2013, e non come ipotesi di accesso ai sensi della L. 241/1990.

Ma secondo lei, dottor Coletta, difensore degli umili di nome Turco, perché la legge ci dà il diritto di poter proporre opposizione e ci invita a farlo entro 20 giorni dalla comunicazione inviataci dal sostituto Boccia?

Ci dà questo diritto perché possiamo far togliere la figlia di una vigilessa di Pistoia dalla scuola materna per poterci mettere la nostra, dopo che qualcuno ci ha concesso la residenza in una casa senza porte e senza finestre, oppure ce lo dà perché questo diritto (lo capisce o no il significato di questa parola?) è dato come mezzo per tutelare situazioni giuridicamente rilevanti?

Ah, già… dimenticavo. Nel suo hortus conclusus di Pistoia vige il privilegio, per i Pm e i sostituti, di impedire il diritto di difesa.

Un altro esempio – ancor più chiaro e preoccupevole – è quello offerto da suoi due giovani rampanti Leonardo De Gaudio e Luisa Serranti che pongono in atto la stessa great idea con Lara Turelli, mentre la costringono a presentarsi all’interrogatorio di garanzia senza rilasiarle tutto il fascicolo completo della indagini.

Con riguardo all’istituto dell’accesso generalizzato, l’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 1309 del 28.12.2016 ha diramato Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013.

Dell’istituto dell’accesso generalizzato, che lei interpola forzatamente tenendo facendoci lezione, mi permetta di fregarmene altamente.

Nessuno può pretendere di farci credere che gli asini volano. Non abbiamo bisogno di interpreti e valorizzatori della legge, ma di fedeli applicatori delle regole della legalità

Capirei se c’entrasse in qualche modo: ma lei spruzza nero di seppia per depistare il «privato cittadino» Bianchini o Romiti. Ma «non si fa così!», urla piangendo Sofia Loren nei Girasoli di De Sica quando scopre che suo marito, disperso in Russia, s’è rifatto una vita con una deliziosa “compagna”. Lei, dottor Coletta, giocando a poker, bara.

Al punto 7.6 delle Linee guida, l’Autorità Nazionale Anticorruzione spiega che “con riferimento alle possibili sovrapposizioni con l’esercizio dell’attività giudiziaria, occorre chiarire che l’accesso generalizzato riguarda, atti, dati e informazioni che siano riconducibili a un’attività amministrativa, in senso oggettivo e funzionale. Esulano, pertanto, dall’accesso generalizzato gli atti giudiziari, cioè gli atti processuali o quelli che siano espressione della funzione giurisdizionale, ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello “ius dicere”, purché intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi. L’accesso e i limiti alla conoscenza degli atti giudiziari, ovvero di tutti gli atti che sono espressione della funzione giurisdizionale, anche se acquisiti in un procedimento amministrativo, sono infatti disciplinati da regole autonome previste dai rispettivi codici di rito.

Una sola osservazione. Lasci perdere il latinorum di Renzo, dottor Coletta. Questa citazione preziosa non fa alcuna impressione a chi, come me, lo ha insegnato, il latinorum, una vita intera; e ha pubblicato studi filologici noti in tutto il mondo, pur scaturiti dalla mente di un povero campagnolo che un tempo camminava e parcheggiava liberamente sulle vicinali-interpoderali occluse dal ragionier non-dottor Romolo Perrozzi, favorito prima dal Comune di Quarrata corrotto e falsario, e poi anche dalla sua procura pistoiese che non prova vergogna di intervenire sull’informazione vera (Linea Libera) proteggendo tutta la corruzione su cui galleggiano, immobili, le sante «autorità costituite».

Pertanto, l’istanza indicata in premessa viene rigettata.

Un tocco di livello espressivo realistico

In chiusura una sola battuta. In Toscana, e sul Montalbano illecitamente privatizzato dal protetto ragioner non-dottor Romolo Perrozzi, fa impressione leggere o ascoltare questo verbo (rigettare) usato nella vostra lingua azzònico-legale per indicare il concetto del non-ti-do-nulla.

Ma è molto appropriato, questo termine. Ai livelli espressivi più bassi, contadineschi e adatti alla mia cultura d’origine e provenienza, al posto di rigettare si usa rècere. Il significato, però, appropriatissimo è lo stesso: emèin in greco, vomère in latino e, in volgare italiano, vomitare.

Povero articolo 3 della Costituzione! “Non ci resta che piangere”, vista la non differenza tra Sarcofago City e Frittole del duo Benigni-Troisi!

Edoardo Bianchini
[direttore@linealibera.it]


PER PURA CURIOSITÀ…

 

Edoardo Bianchini. Le tessere dell’Ordine dei Giornalisti

Quando, il 3 ottobre 1995 (credo fosse un martedì e io fui l’ultimo esaminato della giornata), superai l’abilitazione all’esercizio della libera professione di giornalista (esame di stato, vedi art. 348 cp), all’orale si portavano anche una o due tesine da discutere.

Per eccesso di specificazione voglio ricordare alla procura che le mie due tesine vertevano: 1. Trasporto su gomma e problemi connessi; 2. Legge 241/90 e diritto di accesso.

La procura di Pistoia è abituata a giustificare tutto a posteriori. Al contrario i filologi classici (anche docenti universitari, come me, di lingua e letteratura latina), seguono il metodo dello studio preventivo dei testi e dei relativi problemi: non giungono in aula, dinanzi al Tribunale del Riesame, per sentirsi dire che le loro mosse non poggiano su una attenta preparazione logica in quando destituite del supporto di una seria indagine conoscitiva.

Fossi in chi ha toppato, onestamente mi preoccuperei di aver creduto, a babbo morto, alle fanfaluche dei presidenti dell’ordine giornalisti Bartoli e Marchini…

e.b.


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