MONTAGNA. Settembre è il mese dei funghi e quelli della Montagna pistoiese sono particolarmente ambiti.
Utile un ripasso delle norme che regolano la raccolta in Toscana, disciplinata dalla Legge Regionale n.16 del 22 marzo 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
LA RACCOLTA È SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE?
L’autorizzazione è rilasciata dalla Regione Toscana ed è valida su tutto il territorio regionale.
È costituita dal dalla ricevuta di versamento degli importi previsti.
Per raccogliere i funghi nel proprio Comune non occorre nessun tipo di autorizzazione e non occorre versare alcun importo.
QUANTO SI PAGA E COME SI COMPILA IL BOLLETTINO?
Le ricevute devono riportare la causale “Raccolta funghi” e le generalità del raccoglitore anche se minore.
La ricevuta ha validità dalla data di versamento e va portata con sé al momento della raccolta, insieme a un documento di riconoscimento.
Chi risiede fuori dalla Regione Toscana nella causale deve aggiungere dopo la dicitura “Raccolta funghi”: la data o l’indicazione della settimana.
Gli importi vanno versati sul conto corrente postale n. 6750946, intestato all’Amministrazione regionale o con bonifico tramite Iban (IT87 P076 0102 8000 0000 6750 946). È possibile anche il versamente tramite internet su servizi.toscana.it.
RESIDENTI NELLA REGIONE TOSCANA |
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Durata |
Euro |
6 mesi |
13 |
12 mesi |
25 |
Gli importi sono ridotti del 50% per:
-
i residenti nei territori montani
-
chi ha un età compresa tra i 14 ed i 18 anni in possesso dell’attestato di frequenza ai corsi di cui all’art. 17 della legge regionale n. 16 /1999, da esibire unitamente al versamento durante il controllo
NON RESIDENTI NELLA REGIONE TOSCANA |
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Durata |
Euro |
1 giorno |
15 |
7 giorni |
40 |
12 mesi |
100 |
DOVE SI PUÒ RACCOGLIERE?
La raccolta è consentita nei boschi e terreni non coltivati nei quali sia permesso l’accesso e non sia riservata in alcun modo la raccolta.
Nei parchi nazionali e regionali e nelle altre aree protette la raccolta dei funghi può essere soggetta a norme diverse e subordinata al possesso di autorizzazioni rilasciate dai gestori.
DOVE NON SI PUÒ RACCOGLIERE?
La raccolta è vietata:
- nelle riserve naturali integrali, come quella di Campolino all’Abetone
- nelle aree individuate e tabellate dai gestori ricadenti in:
- parchi nazionali
- parchi regionali
- riserve naturali
- oasi di protezione
- in aree, adeguatamente tabellate, di particolare valore naturalistico e scientifico
- in aree interdette per motivi selvicolturali, individuate dalla Regione e dalle unioni di comuni
- nei giardini e nei terreni di pertinenza delle abitazioni
- nei terreni vicini alle abitazioni, salvo che ai proprietari o possessori, nella misura, se non stabilita in maniera evidente, di 100 metri dagli immobili
- nelle aree di verde pubblico fino a 20 metri dalle strade ad eccezione di quelle vicinali
- nelle discariche anche se dismesse
- nelle aree industriali
QUAL’ È L’ORARIO DI RACCOLTA?
La raccolta può iniziare un’ora prima dell’alba e terminare un’ora dopo il tramonto.
QUALI STRUMENTI SI POSSONO USARE?
Non devono essere usati strumenti, come i rastrelli uncini o altro, che rovinano il terreno, le radici della vegetazione e il micelio funghino.
I FUNGHI DOVE VANNO RIPOSTI?
Vanno riposti in contenitori rigidi o a rete, come gerle o cesti di vimini, areati in modo da garantire la diffusione delle spore.
Assolutamente vietato l’uso di sacchetti di plastica o simili, ottimi però per contenere e riportare a valle: pacchetti di sigarette vuoti, lattine varie, carte e altri rifiuti prodotti durante l’escursione.
QUANTI KG SI PUÒ RACCOGLIERE?
Il limite di raccolta giornaliero per persona è di 3 kg, salvo il caso di un singolo esemplare o più esemplari uniti di peso superiore;
Il limite sale a 10 kg per i residenti nei Comuni classificati montani, se raccolti nel proprio Comune di residenza.
Attenzione!!! I funghi raccolti dai minori di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito all’accompagnatore.
QUALI FUNGHI SI POSSONO RACCOGLIERE?
È vietata la raccolta dei funghi con le seguenti caratteristiche:
FUNGO |
CONDIZIONE DI DIVIETO |
Porcino (Boletus Sezione Edules) |
Dimensione cappello inferiore a 4 cm |
Dormiente (Hygrophorus marzuolus) |
Dimensione cappello inferiore a 2 cm |
Prugnolo (Lyophyllum gambosum) |
Dimensione cappello inferiore a 2 cm |
Ovolo buono (Amanita caesarea) |
Quando non sono visibili le lamelle |
Attenzione!!! È vietato danneggiare o distruggere qualsiasi specie di funghi. Se non vengono colti, i funghi vanno lasciati crescere.
È altresì vietato rimuovere e portarsi dietro la zolla di terreno dove cresce il fungo.
Buona abitudine sarebbe quella di pulire, anche se sommariamente, i funghi al momento della raccolta.
QUALI SONO I GIORNI IN CUI È VIETATA LA RACCOLTA?
I Comuni possono stabilire giornate in cui è vietata la raccolta.
Per conoscere quali sono i giorni stabiliti dai singoli Comuni è necessario prendere visione del Riepilogo delle limitazioni territoriali sulla raccolta.
Indicativamente le limitazioni per la Provincia di Pistoia sono in vigore per il 2019-2020 dal 30 giugno al 31 di ottobre e riguardano i giorni di:
- Martedì, raccolta consentita ai residenti
- Venerdì, divieto assoluto
Nel presente articolo non è trattata la raccolta:
- nelle aree protette
- svolta per fini commerciali
- ai fini scientifici
- riservata a coloro che hanno in gestione il bosco
- in aree date in concessione
Le informazioni sono tratte, arricchite o semplificate, da:
- Legge regionale n. 16/1999
- brochure Funghi, nuove norme per la raccolta Legge regionale n.16/99 modificata dalla Legge regionale n. 58/2010
- Riepilogo delle limitazioni territoriali sulla raccolta
a cui si rimanda per verifiche, approfondimenti e maggiori dettagli.
Marco Ferrari
[marcoferrari@linealibera.it]