TUTTI A FUNGHI! ATTENZIONE PERÒ A REGOLE, PERMESSI E DIVIETI

MONTAGNA. Settembre è il mese dei funghi e quelli della Montagna pistoiese sono particolarmente ambiti.

Utile un ripasso delle norme che regolano la raccolta in Toscana, disciplinata dalla Legge Regionale n.16 del 22 marzo 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

LA RACCOLTA È SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE?

L’autorizzazione è rilasciata dalla Regione Toscana ed è valida su tutto il territorio regionale.

È costituita dal dalla ricevuta di versamento degli importi previsti.

Per raccogliere i funghi nel proprio Comune non occorre nessun tipo di autorizzazione e non occorre versare alcun importo.

QUANTO SI PAGA E COME SI COMPILA IL BOLLETTINO?

Le ricevute devono riportare la causale “Raccolta funghi” e le generalità del raccoglitore anche se minore.

La ricevuta ha validità dalla data di versamento e va portata con sé al momento della raccolta, insieme a un documento di riconoscimento.

Chi risiede fuori dalla Regione Toscana nella causale deve aggiungere dopo la dicitura “Raccolta funghi”: la data o l’indicazione della settimana.

Gli importi vanno versati sul conto corrente postale n. 6750946, intestato all’Amministrazione regionale o con bonifico tramite Iban (IT87 P076 0102 8000 0000 6750 946). È possibile anche il versamente tramite internet su servizi.toscana.it.

RESIDENTI NELLA REGIONE TOSCANA

Durata

Euro

6 mesi

13

12 mesi

25

Gli importi sono ridotti del 50% per:

  • i residenti nei territori montani

  • chi ha un età compresa tra i 14 ed i 18 anni in possesso dell’attestato di frequenza ai corsi di cui all’art. 17 della legge regionale n. 16 /1999, da esibire unitamente al versamento durante il controllo

 

NON RESIDENTI NELLA REGIONE TOSCANA

Durata

Euro

1 giorno

15

7 giorni

40

12 mesi

100

DOVE SI PUÒ RACCOGLIERE?

La raccolta è consentita nei boschi e terreni non coltivati nei quali sia permesso l’accesso e non sia riservata in alcun modo la raccolta.

Nei parchi nazionali e regionali e nelle altre aree protette la raccolta dei funghi può essere soggetta a norme diverse e subordinata al possesso di autorizzazioni rilasciate dai gestori.

DOVE NON SI PUÒ RACCOGLIERE?

La raccolta è vietata:

  • nelle riserve naturali integrali, come quella di Campolino all’Abetone
  • nelle aree individuate e tabellate dai gestori ricadenti in:
    • parchi nazionali
    • parchi regionali
    • riserve naturali
    • oasi di protezione
  • in aree, adeguatamente tabellate, di particolare valore naturalistico e scientifico
  • in aree interdette per motivi selvicolturali, individuate dalla Regione e dalle unioni di comuni
  • nei giardini e nei terreni di pertinenza delle abitazioni
  • nei terreni vicini alle abitazioni, salvo che ai proprietari o possessori, nella misura, se non stabilita in maniera evidente, di 100 metri dagli immobili
  • nelle aree di verde pubblico fino a 20 metri dalle strade ad eccezione di quelle vicinali
  • nelle discariche anche se dismesse
  • nelle aree industriali

QUAL’ È L’ORARIO DI RACCOLTA?

La raccolta può iniziare un’ora prima dell’alba e terminare un’ora dopo il tramonto.

QUALI STRUMENTI SI POSSONO USARE?

Non devono essere usati strumenti, come i rastrelli uncini o altro, che rovinano il terreno, le radici della vegetazione e il micelio funghino.

I FUNGHI DOVE VANNO RIPOSTI?

Vanno riposti in contenitori rigidi o a rete, come gerle o cesti di vimini, areati in modo da garantire la diffusione delle spore.

Assolutamente vietato l’uso di sacchetti di plastica o simili, ottimi però per contenere e riportare a valle: pacchetti di sigarette vuoti, lattine varie, carte e altri rifiuti prodotti durante l’escursione.

QUANTI KG SI PUÒ RACCOGLIERE?

Il limite di raccolta giornaliero per persona è di 3 kg, salvo il caso di un singolo esemplare o più esemplari uniti di peso superiore;

Il limite sale a 10 kg per i residenti nei Comuni classificati montani, se raccolti nel proprio Comune di residenza.

Attenzione!!! I funghi raccolti dai minori di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito all’accompagnatore.

QUALI FUNGHI SI POSSONO RACCOGLIERE?

È vietata la raccolta dei funghi con le seguenti caratteristiche:

FUNGO

CONDIZIONE DI DIVIETO

Porcino (Boletus Sezione Edules)

Dimensione cappello inferiore a 4 cm

Dormiente (Hygrophorus marzuolus)

Dimensione cappello inferiore a 2 cm

Prugnolo (Lyophyllum gambosum)

Dimensione cappello inferiore a 2 cm

Ovolo buono (Amanita caesarea)

Quando non sono visibili le lamelle

Attenzione!!! È vietato danneggiare o distruggere qualsiasi specie di funghi. Se non vengono colti, i funghi vanno lasciati crescere.

È altresì vietato rimuovere e portarsi dietro la zolla di terreno dove cresce il fungo.

Buona abitudine sarebbe quella di pulire, anche se sommariamente, i funghi al momento della raccolta.

Ovolo buono

QUALI SONO I GIORNI IN CUI È VIETATA LA RACCOLTA?

I Comuni possono stabilire giornate in cui è vietata la raccolta.

Per conoscere quali sono i giorni stabiliti dai singoli Comuni è necessario prendere visione del Riepilogo delle limitazioni territoriali sulla raccolta.

Indicativamente le limitazioni per la Provincia di Pistoia sono in vigore per il 2019-2020 dal 30 giugno al 31 di ottobre e riguardano i giorni di:

  • Martedì, raccolta consentita ai residenti
  • Venerdì, divieto assoluto

 

Nel presente articolo non è trattata la raccolta:

  • nelle aree protette
  • svolta per fini commerciali
  • ai fini scientifici
  • riservata a coloro che hanno in gestione il bosco
  • in aree date in concessione

 

Le informazioni sono tratte, arricchite o semplificate, da:

a cui si rimanda per verifiche, approfondimenti e maggiori dettagli.

Marco Ferrari
[marcoferrari@linealibera.it]

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