MONTECATINI. Le disposizioni introdotte dall’art. 6 L. 125/2008. Il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125, ha ridisegnato le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale (riscrivendo l’art. 54 del testo unico) per conferirgli poteri di ordinanza in nuovi ambiti.
In particolare, sostituendo integralmente l’art. 54 del testo unico, l’art. 6 stabilisce che: a) il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti anche continuabili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
b) questi provvedimenti sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
c) un decreto del Ministro dell’Interno disciplina l’ambito di applicazione delle ordinanze, anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;
d) nel caso in cui i provvedimenti adottati dai sindaci comportino conseguenze sull’ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un’apposita conferenza alla quale prendono parte i Sindaci interessati, il presidente della Provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell’ambito territoriale interessato dall’intervento;
e) in casi di emergenza, connessi con il traffico o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottandole relative ordinanze;
f) se le ordinanze sono rivolte a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui siano incorsi;
g) nell’ambito delle funzioni esercitate dal sindaco come ufficiale di governo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonchè per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale;
h) l’adozione delle ordinanze spetta a chi sostituisce il sindaco, nonché – su delega del sindaco stesso, previa comunicazione al prefetto – dal presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l’esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni;
i) in caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell’esercizio delle funzioni di ordinanza, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento;
l) il Ministro dell’interno può adottare atti di indirizzo per l’esercizio da parte del sindaco delle funzioni di ufficiale di governo.
Siamo stati costretti a pubblicare questa parte della legge 125/ 2008 perchè a quanto pare in Italia le leggi funzionano come la costituzione, ci sono ma non si applicano, e magari se ne fa altre, quindi speriamo sinceramente che i Sindaci della Valdinievole in particolare, Montecatini e in ordine di cronaca nera, Chiesina Uzzanese si possano rinfrescare la memoria per iniziare ad operare nel merito della legge stessa.
In particolare a Chiesina Uzzanese dove si sono avuti ultimamente gravi atti di teppismo e come ci dicono, seguiti da pesanti minacce nei confronti di cittadini che si erano ribellati a tali atti, se queste minacce risultassero vere, non esitiamo a definirle di tenore mafioso.
Non intendiamo con questo cavalcare un pericoloso disagio con cui giornalmente i cittadini sono costretti a convivere, ma al contrario vogliamo stimolare, dicendo ai Sindaci che tentare azioni di mediazioni e dialogo, con certe parti di etnie che vivono solo di furti e prepotenze, sono azioni inutili, anzi ai loro occhi sono una dimostrazione di debolezza delle istituzioni, nei loro confronti.
In un contesto dove le forze dell’ordine fanno il possibile ma sono falcidiate da una azione di governo nazionale più solerte a mantenere finanziariamente un presunto profugo piuttosto di aumentare organico e stipendi e mezzi alle forze dell’ordine, i Sindaci hanno l’obbligo, là dove necessita di attuare una azione decisa per ristabilire la sicurezza, facendosi forza della legge 125/2008 per dare nel contempo un aiuto concreto alle forze dell’ordine e più sicurezza ai cittadini.
Basta trovare la scusa che i Sindaci non hanno poteri in merito alla sicurezza pubblica, forise ne avete sempre pochi, ma almeno quelli che avete applicateli.
Roberto Franchini
Fratelli d’Italia A.N
coordinamento Valdinievole